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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31180/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionaria riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un fermo amministrativo disposto dalla concessionaria della riscossione. In primo grado era stato accolto il ricorso del contribuente; in appello il Tribunale aveva confermato il rigetto dell'impugnazione della concessionaria, ritenendo che nel fascicolo mancassero le relate di notifica degli atti di accertamento e delle cartelle esattoriali e, perciò, che il fermo fosse privo di un titolo giustificativo valido per difetto di prova del corretto procedimento notificatorio e dell'acquisizione di tali atti. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: primo, nullità della sentenza per motivazione inesistente o comunque perplessa e incomprensibile, in violazione degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c.; secondo, violazione dell'art. 115 c.p.c. per omessa considerazione della documentazione prodotta, che secondo la ricorrente dimostrava la regolare notifica; terzo, violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, perché la notifica della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento non richiede la relata di notifica e la prova del perfezionamento può risultare dal deposito dell'avviso di ricevimento insieme alla cartella.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri due. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Avellino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, quando la cartella di pagamento è notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non è necessaria la relata di notifica; ai fini della prova del perfezionamento è sufficiente il deposito dell'avviso di ricevimento unitamente alla cartella. Il giudice di merito aveva quindi errato nell'enunciare in via generale la necessità della relata senza verificare il metodo di notificazione concretamente utilizzato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel primo motivo come parametro del dovere di motivazione della sentenza, ma la Corte non decide sul punto perché assorbe i motivi non esaminati oltre il terzo.

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel primo motivo a sostegno della censura di motivazione della sentenza del giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per contestare l'omessa considerazione delle prove documentali prodotte.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    "La notifica [della cartella di pagamento] può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento"

    Se la cartella di pagamento è notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non è necessaria la relata di notifica; per provare il perfezionamento della notifica è sufficiente il deposito dell'avviso di ricevimento, insieme alla cartella.

Massime di principio

  • Quando la legge consente la notificazione della cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la prova del perfezionamento della notifica non richiede necessariamente la relata di notifica, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento depositato unitamente alla cartella.
  • Il giudice di merito non può affermare in astratto un requisito probatorio unico per la notificazione, ma deve verificare il concreto mezzo di notifica adottato e applicare la disciplina corrispondente.
  • La censura sulla mancanza della relata è infondata se la notificazione è stata eseguita secondo il modello previsto dall'art. 26 d.P.R. 602/1973 per il quale la relata non è richiesta.

Come è indicizzato

MaterieTitolo esecutivoNotificazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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