Cassazione Penale, Sentenza n. 25331/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di applicazione della pena mediante patteggiamento. Biondelli contestava la qualificazione giuridica del fatto (sosteneva che la sua condotta dovesse integrare una fattispecie diversa — art. 379 c.p. — e non il reato previsto dall'art. 73 d.p.r. n. 309/1990) e l'utilizzabilità di videoriprese eseguite in luogo di privata dimora per assenza del decreto autorizzativo nel fascicolo; in subordine deduceva la illegittimità costituzionale dell'art. 448, co. 2-bis c.p.p. Paduano contestava l'omessa applicazione delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p., la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, co. 2 d.p.r. n. 309/1990 per carenza del profilo soggettivo, la mancata statuizione sulla destinazione di somme e beni sequestrati (confisca o restituzione) e la carenza di motivazione in ordine alla confisca facoltativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, in tema di patteggiamento, il sindacato di legittimità sia limitato: non è consentito impugnare valutazioni di fatto e la valutazione del compendio probatorio; è ammessa la censura solo se riguarda un errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto (che deve risultare palese e senza margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione). Sul tema delle videoriprese, la Corte ha osservato che l'assenza del decreto autorizzativo nel fascicolo non prova una inutilizzabilità 'patologica' della prova; la doglianza è inammissibile. Quanto alle questioni sul sequestro e sulla confisca, la Corte ha rilevato che i beni contestati non risultano collegati al fatto per cui è stato patteggiato e che, in ogni caso, la sentenza di patteggiamento non si impugna in Cassazione per la destinazione dei beni: l'interessato deve rivolgersi al giudice dell'esecuzione (art. 263 c.p.p.). Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La Corte ricorda che la sentenza di patteggiamento cristallizza il quadro fattuale assunto come punto di partenza per il sindacato di legittimità.
art. 448, co. 2-bis cod. proc. pen.
Limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento: è consentita la censura per errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto, ossia solo se l'errore è palese e privo di margini di opinabilità.
Disciplina le ipotesi di proscioglimento; la Corte precisa che la sua applicabilità può essere sindacata in cassazione solo se dal testo della sentenza emerge in modo evidente una causa di non punibilità, non già attraverso contestazioni del compendio probatorio.
Riferita nella doglianza sulle prove inutilizzabili; la Corte osserva che la mera assenza di un documento autorizzativo nel fascicolo non prova automaticamente l'inutilizzabilità 'patologica' di una intercettazione o videoripresa.
Norma sulla materia degli stupefacenti richiamata nell'imputazione; la Corte ha ritenuto che la contestazione della qualificazione giuridica debba partire dal quadro fattuale cristallizzato dal patteggiamento e non da ricostruzioni alternative.
art. 80, co. 2 d.p.r. n. 309/1990
Aggravante in materia di stupefacenti; il ricorso che lamenta la mancata esclusione della circostanza aggravante per profili soggettivi non è ammissibile in Cassazione se la censura investe la valutazione del compendio probatorio e non un errore manifesto nella qualificazione giuridica.
Riferita nella doglianza relativa al concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che questioni di ricostruzione fattuale sul concorso non siano sindacabili in cassazione rispetto a una sentenza di patteggiamento.
Norma evocata dal ricorrente come diversa qualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto che proporre una ricostruzione fattuale alternativa esca dal perimetro della censura consentita in caso di patteggiamento.
Citata come aggravante originariamente enunciata e poi esclusa dal GIP; la Corte non rileva errore manifesto nella decisione di esclusione nell'ambito del patteggiamento.
Richiamata come parte delle aggravanti menzionate nell'imputazione originaria e poi esclusa; la Corte non individua motivo di cassazione fondato.
Richiamata nella doglianza sul sequestro; la Corte osserva che il sequestro contestato non appare connesso al reato oggetto del patteggiamento e che le questioni sulla destinazione dei beni non si risolvono in Cassazione.
Citata nella doglianza relativa alle misure sui beni; la Corte ritiene la censura generica e non idonea a evidenziare un errore manifesto nella statuizione di patteggiamento.
Indica il rimedio procedurale: le questioni sulla confisca o sulla restituzione di cose sequestrate in presenza di patteggiamento devono essere dedotte davanti al giudice dell'esecuzione, non impugnate in Cassazione dalla sentenza di applicazione della pena.
Art. 111 e 24 Cost., e art. 7 Cost. (richiamati nella prospettazione di illegittimità costituzionale)
Invocate per censurare l'art. 448 co. 2-bis c.p.p.; la Corte ha ritenuto irrilevante il sospetto di illegittimità costituzionale posto che la doglianza sulla limitata sindacabilità della sentenza di patteggiamento non era fondata.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento cristallizza il quadro fattuale e limita fortemente il sindacato in Cassazione: non è consentito impugnare in Cassazione valutazioni di fatto o del compendio probatorio; è ammessa solo la censura per errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto.
- Le doglianze sulla utilizzabilità di prove (es. videoriprese) devono dimostrare una invalidità 'patologica' o una chiara violazione procedurale; la semplice assenza di un atto autorizzativo nel fascicolo non dimostra automaticamente l'inutilizzabilità della prova.
- Le questioni relative alla destinazione di beni sequestrati (confisca o restituzione) non sono normalmente rimediabili con il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento: l'interessato deve rivolgersi al giudice dell'esecuzione (art. 263 c.p.p.).
- Per riuscire in una censura sulla qualificazione giuridica in caso di patteggiamento occorre dimostrare che la qualificazione in sentenza sia manifestamente eccentrica rispetto al capo di imputazione, ossia palese e priva di margini di opinabilità.
- Le eccezioni di illegittimità costituzionale di norme che limitano la sindacabilità della sentenza di patteggiamento richiedono una solida base sostanziale; prospettazioni generiche o che si fondano su ricostruzioni alternative dei fatti sono inammissibili.
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