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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18046/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di licenziamento collettivo avviata da una società nel 2016. Il lavoratore licenziato aveva proposto opposizione, poi accolta nei gradi di merito, con declaratoria di illegittimità del recesso intimato all'esito della procedura. La Corte d'appello aveva confermato l'illegittimità del licenziamento ritenendo non corretta la concreta applicazione del criterio di scelta fondato sulle esigenze tecnico-produttive e organizzative: secondo il giudice di merito, la selezione non era stata basata su elementi oggettivi e preesistenti, ma su valutazioni discrezionali della direzione aziendale, espresse in una graduatoria fondata su due voci (possibilità di impiego in posizioni diverse e autonomia nello svolgimento delle mansioni), attribuite con punteggi numerici da 1 a 3 senza adeguata motivazione e senza l'intervento di una commissione terza. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha denunciato, in sintesi, ultra/extra petizione e violazione del giudicato interno per avere la Corte d'appello esaminato l'astratta legittimità dei criteri di scelta; ha poi contestato la pretesa introduzione di requisiti non previsti dalla legge (necessità di una commissione terza e imparziale); ha infine censurato la ritenuta inidoneità del dato numerico e la valutazione d'ufficio delle modalità applicative dei criteri di scelta senza contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha chiarito che nell'ambito dei licenziamenti collettivi occorre distinguere tra l'enunciazione astratta dei criteri di scelta e le concrete modalità applicative degli stessi: la comunicazione datoriale deve indicare puntualmente, in modo oggettivo e verificabile, il percorso concreto seguito per individuare i lavoratori da collocare in mobilità, così da rendere trasparenti le ragioni della selezione e consentire al lavoratore di contestare efficacemente il recesso. Nel caso concreto, la Corte di merito si era limitata a verificare la non oggettività e non controllabilità delle modalità applicative adottate dalla società, senza introdurre un requisito estraneo alla legge né decidere su questione non devoluta. È stato inoltre ribadito che l'esigenza di oggettività e verificabilità discende direttamente dagli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per la mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È stata esclusa la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte d'appello si è mantenuta entro il devolutum, limitandosi a valutare la concreta applicazione dei criteri di scelta.

  • art. 2909 c.c.

    È stata esclusa la formazione di un giudicato interno sulla questione dell'astratta legittimità dei criteri di scelta, poiché la decisione di merito non ha affrontato un tema estraneo al dibattito processuale.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per negare l'esistenza di un giudicato implicito interno sulla questione dedotta nel ricorso.

  • art. 4 legge 23 luglio 1991, n. 223

    La comunicazione finale del licenziamento collettivo deve indicare puntualmente le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta, in modo trasparente e controllabile; tale comunicazione assolve funzione sostanzialmente motivazionale del singolo recesso.

  • art. 5 legge 23 luglio 1991, n. 223

    L'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire nel rispetto dei criteri di scelta previsti dai contratti collettivi o, in mancanza, di quelli legali; le modalità applicative devono essere oggettive e verificabili.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare nullità della sentenza per violazione di norme processuali, ma i motivi così formulati sono stati ritenuti infondati.

  • art. 101 c.p.c.

    È stata esclusa la violazione del contraddittorio: la Corte di merito non ha introdotto d'ufficio una questione nuova, ma ha valutato gli elementi rilevanti per la corretta applicazione dei criteri di scelta.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nei termini previsti.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo va distinta la legittimità astratta del criterio di scelta dalla legittimità concreta della sua applicazione: anche un criterio contrattualmente o legalmente valido può essere applicato illegittimamente se i parametri utilizzati non sono oggettivi, preesistenti e verificabili.
  • La comunicazione finale ex art. 4, comma 9, l. n. 223/1991 deve consentire al lavoratore di comprendere in modo puntuale perché la scelta sia caduta su di lui; la trasparenza richiesta dalla norma ha funzione sostanzialmente motivazionale del singolo recesso.
  • La selezione dei lavoratori in esubero non può essere affidata a valutazioni meramente discrezionali o sganciate da criteri controllabili, perché ciò comprometterebbe la garanzia di imparzialità che presidia l'intera procedura di licenziamento collettivo.
  • Il giudice di merito non viola l'art. 112 c.p.c. né il contraddittorio quando, nel verificare la legittimità del licenziamento collettivo, si limita a scrutinare la concreta applicazione dei criteri di scelta dedotti e documentati negli atti, senza introdurre un tema estraneo alla lite.
  • L'oggettività e la verificabilità delle modalità applicative dei criteri di scelta discendono direttamente dalla legge e costituiscono un vincolo legale per il datore di lavoro nella gestione della procedura di mobilità.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamento
RamiLavoro
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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