Cassazione Penale, Sentenza n. 35221/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la decisione della Corte d'appello di Firenze che aveva riqualificato la bancarotta fraudolenta per dissipazione contestata in bancarotta semplice da operazioni imprudenti (art. 217, comma 1, n. 2 legge fallimentare) e aveva dichiarato il reato prescritto; i ricorsi denunciavano, tra l'altro: nullita' per mancato contraddittorio sulla nuova qualificazione (artt. 521 e 522 cod. proc. pen.), vizio di motivazione sull'entita' del danno e sulla sussistenza della perdita di parte rilevante del patrimonio, travisamento della prova, e l'assenza del coefficiente soggettivo della colpa grave per gli imputati che erano amministratori senza deleghe (richiamando artt. 2381 e 2392 c.c.). I difensori contestavano altresi' la valutazione dei segnali di allarme e la ricostruzione temporale degli eventi finanziari usati dalla Corte di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati. Ha ritenuto che la riqualificazione operata in appello non integrasse un fatto radicalmente diverso, poiche' la stessa questione era stata posta e poteva essere oggetto di contraddittorio in sede di appello; pertanto non e' sussistente la nullita' denunciata per violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Inoltre, essendo stata revocata la costituzione di parte civile della curatela fallimentare in seguito a transazione, la Corte ha annullato senza rinvio le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata (la revoca estingue il rapporto processuale civile). Sul piano penale, la Corte ha applicato i limiti dell'art. 129, comma 2 cod. proc. pen. rispetto all'accertamento in presenza di cause estintive e ha confermato l'assenza di elementi tali da escludere l'addebito in modo assolutamente non contestabile; dunque i ricorsi sono stati respinti.
Norme richiamate
art. 217, comma 1, n. 2 legge fallimentare
Distinzione tra bancarotta fraudolenta per dissipazione (dolo) e bancarotta semplice da operazioni imprudenti (colpa grave); la Corte di merito ha riqualificato il fatto nella seconda fattispecie ritenendolo imprudente ma non dissipativo.
art. 521 e art. 522 cod. proc. pen.
Norme sul mutamento del fatto in sentenza e sulla nullita' per violazione delle prescrizioni di imputazione; la Corte ha applicato il principio che il cambiamento e' rilevante solo se radicale e se ha impedito concretamente alla difesa di esercitare i propri diritti.
art. 129, comma 2 cod. proc. pen.
Regola che consente la declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato solo quando le circostanze escludenti emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile; limita l'ambito di verifiche ulteriori in cassazione in presenza di prescrizione.
art. 76 e art. 82 cod. proc. pen.
La revoca della costituzione di parte civile estingue il rapporto processuale civile e impone l'annullamento senza rinvio delle statuizioni civili pronunciate nel giudizio penale.
Richiamate in tema di responsabilita' degli amministratori senza delega: obbligo di 'agire informato' sulla base delle informazioni ricevute e di attivarsi in presenza di segnali di allarme; usate per valutare l'esistenza della colpa grave.
Questione relativa all'interesse dell'imputato ad impugnare sentenze di proscioglimento per prescrizione deliberate in assenza di contraddittorio; la Corte Costituzionale ha limitato interpretazioni che escludessero automaticamente l'interesse alla cassazione, sottolineando il valore costituzionale del contraddittorio.
art. 24 e art. 111 Cost.
Principi costituzionali rievocati dalla Corte Costituzionale in tema di diritto di difesa e giusto processo, posti a fondamento della necessita' del contraddittorio anche quando si dichiara la prescrizione.
art. 114 T.U.F. (richiamato nel testo)
Richiamato incidentalmente con riferimento ai rapporti con la CONSOB e alle comunicazioni societarie; non inciso sulla decisione principale.
Massime di principio
- La riqualificazione della fattispecie operata in appello non determina automaticamente una nullita' se il nucleo fattuale e gli elementi della condotta erano gia' al centro del contraddittorio: rileva la concreta possibilita' della difesa di confrontarsi con la nuova qualificazione.
- La revoca della costituzione di parte civile estingue il rapporto processuale civile nel processo penale; conseguentemente le statuizioni civili vanno annullate senza rinvio.
- Quando il reato e' dichiarato estinto per prescrizione in appello, la Corte di Cassazione puo' limitare il proprio sindacato ai casi in cui l'inesistenza del fatto o l'estraneita' dell'imputato emerga in modo assolutamente non contestabile dagli atti (art. 129, comma 2 c.p.p.).
- Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, l'assenza di contraddittorio nelle decisioni predibattimentali di proscioglimento non priva automaticamente l'imputato dell'interesse ad impugnare; il rispetto del contraddittorio e' principio costituzionale rilevante.
- Nel valutare responsabilita' degli amministratori senza delega occorre verificare se abbiano adempiuto al dovere di 'agire informati' e se siano emersi segnali di allarme che avrebbero imposto interventi: la mera partecipazione alle delibere non esclude automaticamente la responsabilita', ma la valutazione e' strettamente fattuale e richiede prova di omissioni rilevanti.
- Nel giudizio di legittimita' molte censure di merito (travisamento della prova, vizio di motivazione) possono condurre solo all'annullamento con rinvio; pero', se sussiste causa estintiva del reato o e' intervenuta la revoca della parte civile, il potere di rinvio e di riesame puo' essere limitato o assente.
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