Cassazione Penale, Sentenza n. 39577/2025 del 10/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la declaratoria di non doversi procedere emessa dal Tribunale di Mantova, la quale aveva prosciolto l'imputato dal reato previsto dall'art. 7, comma 2, d.l. n. 4/2019 ritenendo che il fatto non fosse piu' previsto dalla legge in seguito ad abrogazione. Il PG sostiene violazione di legge, deducendo che l'abrogazione disposta dalla legge di Bilancio 2023 non ha eliminato la rilevanza penale per i fatti commessi entro i termini temporali stabiliti e che le disposizioni transitorie e successive norme mantengono l'applicabilita' delle sanzioni per i fatti anteriori alla decorrenza dell'abrogazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile (ai sensi dell'art. 593-bis c.p.p. con acquisiscenza del Procuratore della Repubblica locale) e fondato. Ha escluso che la legge di Bilancio 2023 abbia abrogato con efficacia retroattiva la sanzione penale prevista dall'art. 7 d.l. 4/2019 per i fatti commessi entro il termine stabilito (fatti fino al 31/12/2023 con decorrenza dell'abrogazione dal 10/01/2024). Ha altresi' richiamato la disciplina transitoria del d.l. 48/2023 (art. 13, comma 3) che espressamente salva l'applicazione dell'art. 7 per i fatti commessi fino al 31/12/2023 e la giurisprudenza che conferma detta interpretazione. Conseguentemente la sentenza di proscioglimento e' stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Brescia in qualita' di giudice del rinvio.
Norme richiamate
Norma che disciplina il proscioglimento pronunciato in contraddittorio; la sentenza impugnata era stata resa ai sensi di tale articolo.
art. 7, comma 2, d.l. 4/2019 (conv. L. 26/2019)
Prevede la sanzione penale per le false o omesse comunicazioni finalizzate all'ottenimento o al mantenimento del reddito di cittadinanza; la Corte ha ritenuto che tale norma fosse applicabile ai fatti commessi entro la decorrenza dell'abrogazione (ossia fino al termine indicato dalle disposizioni transitorie).
art. 1, comma 318, L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)
abrogazione degli artt. da 1 a 13 del d.l. n. 4 del 2019 con efficacia decorrente dal 10 gennaio 2024
L'abrogazione e' stata sancita ma la decorrenza decorre dal 10/01/2024; pertanto, fino a quella data la disciplina previgente (incluso l'art. 7) continuava ad avere efficacia per fatti commessi anteriormente alla decorrenza.
d.l. 4 maggio 2023 n. 48, conv. L. 3 luglio 2023 n. 85 (art. 8 e art. 13, comma 3)
"al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4... continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio e' stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023"
Disposizione transitoria che salva l'applicazione dell'art. 7 per i fatti commessi entro il 31/12/2023, assicurando la tutela penale delle condotte relative al reddito di cittadinanza fino a quella data e coordinandosi con la nuova incriminazione per i benefici successivi.
art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale in presenza di acquiescenza del Procuratore della Repubblica; qui la Corte lo ha ritenuto ammissibile.
legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, comma 1, lett. p.
Ha modificato il regime di impugnabilita' delle sentenze di proscioglimento (escludendo l'appellabilita' da parte del PM per taluni reati) con efficacia dal 25/08/2024; la Corte ha pero' applicato il principio tempus regit actum e ritenuto rilevante la disciplina vigente alla data di pronuncia della sentenza (05/02/2024).
Giurisprudenza rilevante (Sez. U. n. 49686/2023; Sez. 3 n. 7541/2024; Sez. 3 n. 39155/2024)
Le decisioni citate confermano che l'abrogazione dell'art. 7 d.l. 4/2019 e' decorrenziale e che le disposizioni transitorie e le successive norme mantengono l'applicabilita' delle sanzioni penali per i fatti commessi entro il termine indicato; la Corte ne trae conferma per annullare il proscioglimento.
Massime di principio
- L'abrogazione di una norma penale, se prevista con decorrenza futura, non opera retroattivamente: le condotte commesse prima della decorrenza restano punibili salvo diversa disposizione transitoria.
- Le disposizioni transitorie hanno valore decisivo per stabilire la punibilita' di fatti anteriori alla decorrenza dell'abrogazione; occorre verificare testualmente tali clausole quando si discute di efficacia temporale della norma penale.
- Il principio tempus regit actum si applica alle regole di impugnazione: per valutare l'ammissibilita' dei rimedi del Pubblico Ministero va considerata la disciplina vigente alla data di pronuncia della sentenza.
- Il Procuratore generale puo' proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 593-bis c.p.p. con l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica locale; se denuncia violazione di legge il ricorso puo' essere qualificato come ricorso per "saltum".
- In caso di annullamento di una sentenza di proscioglimento a seguito di ricorso del pubblico ministero, il rinvio deve essere disposto davanti al giudice di secondo grado (Corte d'appello) quale giudice del rinvio.
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