Cassazione Penale, Sentenza n. 41493/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'appello proposto dall'imputato è stato dichiarato inammissibile perché, secondo la Corte di appello, non era stato depositato contestualmente all'atto di impugnazione la dichiarazione o l'elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non si applica all'imputato in stato di detenzione (anche se per altra causa), poiché nei suoi confronti le notificazioni devono essere eseguite a "mani proprie" nel luogo di detenzione. Vista tale circostanza, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Cagliari per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
disposizione introdotta dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), poi abrogata dalla L. 9 agosto 2024 n. 114
richiedeva il deposito, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio insieme all'atto di impugnazione; la Corte ha ritenuto la norma non applicabile all'imputato detenuto, poiché per questi è necessaria la notificazione a mani proprie nel luogo di detenzione
norma relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado
indicata come riferimento del capo di imputazione nella sentenza di primo grado; non incide sulla questione sull'ammissibilità dell'appello
art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
richiamata implicitamente per la garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia
giustifica l'obbligo di notificazione a mani proprie al detenuto per garantire l'effettivo esercizio dei rimedi giurisdizionali
d.lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia)
ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
ha modificato il regime delle impugnazioni prevedendo nuovi adempimenti formali, poi abrogati
abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
ha eliminato la norma contestata ma resta aperta la questione della sua applicazione retroattiva e della disciplina transitoria
Giurisprudenza citata (Sez. U n. 12778/2020 e sezioni singole)
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020; Sez. 6, n. 37458 del 10/09/2024; Sez. 6, n. 15666 del 29/02/2024; Sez. 4, n. 4342 del 09/01/2024; contraria Sez. 5, n. 4606 del 28/11/2023
orientamento prevalente: le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, indipendentemente dalla dichiarazione o elezione di domicilio; tale orientamento è stato confermato e seguito dalla Corte nel caso esaminato
Massime di principio
- Se l'imputato è in stato di detenzione (anche se per altra causa) la disposizione che richiede la dichiarazione/elezione di domicilio ai fini dell'impugnazione non impedisce l'ammissibilità dell'atto: le notificazioni devono essere eseguite a mani proprie nel luogo di detenzione.
- In presenza di detenzione indicata negli atti, il mancato deposito della dichiarazione/elezione di domicilio non deve determinare automaticamente la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
- Per i soggetti non detenuti, resta prudente depositare la dichiarazione o l'elezione di domicilio insieme all'atto di impugnazione fino a che non sia definitivamente chiarito l'effetto dell'abrogazione e la disciplina transitoria.
- La modifica normativa (introduzione e successiva abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter) può sollevare questioni di retroattività e di disciplina transitoria; è consigliabile monitorare l'orientamento delle Sezioni Unite e adeguare le prassi difensive di conseguenza.
- Nelle impugnazioni è utile indicare esplicitamente lo stato di detenzione negli atti e curare la prova delle modalità di notificazione (a mani proprie) per evitare contestazioni formali di ammissibilità.
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