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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41493/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'appello proposto dall'imputato è stato dichiarato inammissibile perché, secondo la Corte di appello, non era stato depositato contestualmente all'atto di impugnazione la dichiarazione o l'elezione di domicilio richiesta dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non si applica all'imputato in stato di detenzione (anche se per altra causa), poiché nei suoi confronti le notificazioni devono essere eseguite a "mani proprie" nel luogo di detenzione. Vista tale circostanza, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Cagliari per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter c.p.p.

    disposizione introdotta dalla Riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), poi abrogata dalla L. 9 agosto 2024 n. 114

    richiedeva il deposito, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio insieme all'atto di impugnazione; la Corte ha ritenuto la norma non applicabile all'imputato detenuto, poiché per questi è necessaria la notificazione a mani proprie nel luogo di detenzione

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    norma relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado

    indicata come riferimento del capo di imputazione nella sentenza di primo grado; non incide sulla questione sull'ammissibilità dell'appello

  • art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    richiamata implicitamente per la garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia

    giustifica l'obbligo di notificazione a mani proprie al detenuto per garantire l'effettivo esercizio dei rimedi giurisdizionali

  • d.lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia)

    ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

    ha modificato il regime delle impugnazioni prevedendo nuovi adempimenti formali, poi abrogati

  • L. 9 agosto 2024 n. 114

    abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

    ha eliminato la norma contestata ma resta aperta la questione della sua applicazione retroattiva e della disciplina transitoria

  • Giurisprudenza citata (Sez. U n. 12778/2020 e sezioni singole)

    Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020; Sez. 6, n. 37458 del 10/09/2024; Sez. 6, n. 15666 del 29/02/2024; Sez. 4, n. 4342 del 09/01/2024; contraria Sez. 5, n. 4606 del 28/11/2023

    orientamento prevalente: le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, indipendentemente dalla dichiarazione o elezione di domicilio; tale orientamento è stato confermato e seguito dalla Corte nel caso esaminato

Massime di principio

  • Se l'imputato è in stato di detenzione (anche se per altra causa) la disposizione che richiede la dichiarazione/elezione di domicilio ai fini dell'impugnazione non impedisce l'ammissibilità dell'atto: le notificazioni devono essere eseguite a mani proprie nel luogo di detenzione.
  • In presenza di detenzione indicata negli atti, il mancato deposito della dichiarazione/elezione di domicilio non deve determinare automaticamente la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
  • Per i soggetti non detenuti, resta prudente depositare la dichiarazione o l'elezione di domicilio insieme all'atto di impugnazione fino a che non sia definitivamente chiarito l'effetto dell'abrogazione e la disciplina transitoria.
  • La modifica normativa (introduzione e successiva abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter) può sollevare questioni di retroattività e di disciplina transitoria; è consigliabile monitorare l'orientamento delle Sezioni Unite e adeguare le prassi difensive di conseguenza.
  • Nelle impugnazioni è utile indicare esplicitamente lo stato di detenzione negli atti e curare la prova delle modalità di notificazione (a mani proprie) per evitare contestazioni formali di ammissibilità.

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