Cassazione Civile, Ordinanza n. 14558/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il professionista aveva chiesto l’ammissione al passivo, in via privilegiata, di un credito per compensi relativi a plurime prestazioni svolte in favore della società fallita (redazione di bilanci infrannuali, rateizzazione di debiti fiscali, dichiarazioni fiscali, programmazione finanziaria, partecipazione ad assemblee di lega). La curatela aveva contestato il privilegio, sostenendo che le prestazioni fossero anteriori di oltre due anni rispetto al fallimento. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in chirografo per mancanza di prova della data di cessazione del rapporto; il tribunale, sull’opposizione ex art. 98 l.fall., aveva confermato il rigetto del privilegio, ritenendo non provata la cessazione del rapporto professionale e inidonea la documentazione prodotta a dimostrare che il rapporto fosse terminato nel 2011. Con il ricorso per cassazione il professionista denunciava violazione dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. e degli artt. 2727 ss. c.c., sostenendo che il biennio utile per il privilegio dovesse decorrere dalla cessazione del rapporto complessivo e che, in assenza di prova di incarichi successivi, il rapporto dovesse ritenersi concluso nel febbraio 2011; deduceva inoltre che non poteva essergli imposto di provare un fatto negativo, cioè il mancato conferimento di ulteriori incarichi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, pur formalmente denunciata come violazione di legge, la censura mirava in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal tribunale sulla data di cessazione dell’incarico professionale e sulla valutazione di insufficienza probatoria dei documenti prodotti. La Corte ha ribadito che il privilegio per i compensi professionali ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. copre le retribuzioni dovute per gli ultimi due anni di prestazione e che, in caso di plurimi incarichi nell’ambito di un rapporto professionale unitario e duraturo, il biennio decorre dalla cessazione del complessivo rapporto. Tuttavia, nel caso concreto, il ricorrente non aveva censurato il principio sull’onere della prova né articolato un motivo riconducibile al vizio di motivazione nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; chiedeva invece una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
"le retribuzioni dei professionisti, e di ogni altro prestatore d'opera dovute per gli ultimi due anni di prestazione"
Il privilegio generale sui mobili per i compensi professionali si calcola a ritroso dal momento di cessazione dell’incarico o del rapporto professionale complessivo, non dalla data di fallimento; nella pluralità di incarichi, il limite biennale opera rispetto all’intero rapporto duraturo.
È richiamato dal ricorrente in modo erroneo; la Corte precisa che la disciplina realmente pertinente è quella dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c.
Invocati dal ricorrente per criticare il ragionamento presuntivo del tribunale; la Corte osserva però che la questione decisiva è di fatto e riguarda la prova della cessazione del rapporto, non una falsa applicazione delle presunzioni.
Norma processuale dell’opposizione allo stato passivo, utilizzata per introdurre il giudizio davanti al tribunale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non è stato validamente utilizzato per censurare l’accertamento di fatto e l’insufficienza probatoria; la doglianza tendeva a una revisione del merito inammissibile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il privilegio generale sui mobili per i compensi dei professionisti ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. va riconosciuto solo per le retribuzioni dovute negli ultimi due anni calcolati a ritroso dalla cessazione dell’incarico o del rapporto professionale, non dalla dichiarazione di fallimento.
- Quando l’attività professionale si svolge mediante una pluralità di incarichi distinti ma inseriti in un rapporto complessivo e duraturo, il biennio rilevante per il privilegio decorre dalla cessazione del rapporto unitario, non dalla conclusione dei singoli incarichi.
- L’individuazione della data di cessazione del rapporto professionale è, fuori dai casi di incarico puntuale e circoscritto, una quaestio facti rimessa al giudice di merito sulla base della volontà delle parti e del completamento della prestazione.
- In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio sotto la veste formale di violazione di legge, né contestare solo la valutazione di merito delle prove senza dedurre specificamente un vizio ammissibile.
- La parte che invoca il privilegio deve offrire la prova della cessazione del rapporto e della riconducibilità dei compensi al periodo assistito dalla prelazione; non è sufficiente contestare in astratto la mancata prova di incarichi successivi.
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