Cassazione Civile, Ordinanza n. 18226/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso per difetto di specificità e di localizzazione degli atti richiamati, e ha rigettato il terzo motivo ritenendolo infondato. È stata così confermata la sentenza della CTR che aveva escluso l'inclusione delle royalties nel valore in dogana delle merci. Le spese non sono riportate nel testo fornito.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento doganale emesso su importazioni effettuate nell'anno 2013, con recupero di dazi sul presupposto che il valore in dogana delle merci dovesse includere anche royalties che la società importatrice era tenuta a corrispondere alle controparti contrattuali per l'utilizzo e lo sfruttamento in Italia di marchi e know-how. La CTP aveva rigettato il ricorso della società, mentre la CTR aveva accolto l'appello del contribuente e escluso l'assoggettamento a dazio delle royalties. In Cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: (1) omessa pronuncia e ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., per avere la CTR esaminato contratti ritenuti estranei alla controversia e trascurato altri contratti indicati dall'Ufficio; (2) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, per avere ritenuto ammissibile l'appello della società nonostante l'aspetto, secondo l'Ufficio, non specifico delle doglianze; (3) violazione e falsa applicazione delle norme doganali e dei criteri di ermeneutica contrattuale, per avere la CTR escluso l'esistenza del controllo del licenziante sul produttore/venditore e quindi negato che i diritti di licenza dovessero concorrere al valore in dogana. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di specificità e localizzazione, e infondato il terzo perché la CTR aveva correttamente interpretato i contratti, limitando il controllo al profilo qualitativo e negando che vi fosse un controllo sufficiente sul produttore terzo o una condizione di vendita implicita tale da includere le royalties nel valore doganale.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia e ultrapetizione; il motivo è stato però dichiarato inammissibile per mancata specificità e localizzazione degli atti rilevanti.
Invocato per sostenere l'inammissibilità dell'appello della contribuente; la Corte ha escluso la fondatezza della censura perché l'atto di appello era comprensibile e la CTR aveva esaminato analiticamente le clausole contrattuali.
Richiamato insieme alle norme processuali e doganali; la censura non è stata accolta perché la CTR ha tratto la propria conclusione da un esame complessivo delle clausole, senza illogicità o violazione dei criteri presuntivi.
Richiamati dalla ricorrente per contestare la valutazione probatoria; la Corte non ha ravvisato errori nel modo in cui la CTR ha apprezzato il materiale contrattuale.
artt. 29 e 32 del CDC
Richiamati in relazione alla determinazione del valore in dogana e alla rilevanza delle royalties; la Corte ha confermato che occorre un controllo idoneo del licenziante sul produttore o una condizione di vendita.
artt. 157, 159, 160 e 143 del Reg. CEE n. 2454/1993
Richiamati quale disciplina applicabile al valore doganale e ai diritti di licenza; la Corte ha ribadito che le royalties rilevano solo se non incluse nel prezzo e dovute come condizione della vendita.
Usati come canoni di interpretazione contrattuale; la Corte ha approvato l'uso del senso letterale e del criterio sistematico complessivo da parte della CTR, escludendo che il ricorso potesse ridursi a una mera diversa lettura delle clausole.
Richiamato per escludere l'analogia nell'estensione delle clausole contrattuali a casi non previsti, essendo l'analogia riservata alle norme di legge.
Massime di principio
- In tema di dazi doganali, le royalties concorrono al valore in dogana solo se, oltre a non essere già incluse nel prezzo, risultano dovute come condizione della vendita della merce importata, anche in forma implicita.
- La sussistenza di un controllo del licenziante sul produttore non può essere affermata sulla base di un solo indice isolato, ma richiede una valutazione complessiva di più fattori contrattuali e fattuali idonei a dimostrare un effettivo potere di influenza sul terzo produttore.
- Quando si censura in cassazione l'interpretazione di clausole contrattuali, non basta contrapporre una lettura alternativa a quella del giudice di merito: occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto la motivazione se ne sia discostata.
- La denuncia di omessa pronuncia, ultrapetizione o violazione della specificità dell'appello richiede la puntuale trascrizione o produzione degli atti processuali rilevanti, così da consentire alla Corte di verificare il perimetro del thema decidendum e del devolutum.
- L'interpretazione contrattuale è sindacabile in cassazione solo se il giudice di merito abbia effettivamente violato i criteri legali di interpretazione; non è invece consentito un riesame del merito sotto forma di mera alternativa ricostruzione delle clausole.
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