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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32248/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditori)

La controversia

La controversia nasce da uno share purchase agreement relativo alla cessione del 95,73% delle azioni di una società industriale. L'acquirente, dopo il closing, ha promosso arbitrato contro i venditori chiedendo il risarcimento di due voci: la prima per asseriti gravi vizi strutturali del macchinario denominato Pensotti Hammer, che non sarebbe stato in normali condizioni operative nonostante le garanzie contrattuali; la seconda per una sopravvenienza passiva fiscale riferita all'anno 2013, che l'acquirente sosteneva dovesse essere indennizzata dai venditori. Il lodo ha respinto le domande e la Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione per nullità, escludendo sia la contrarietà all'ordine pubblico sia la contraddittorietà del lodo. In cassazione la società acquirente ha dedotto due motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell'art. 829, comma 3, c.p.c., assumendo che la Corte d'appello non si fosse pronunciata sulla dedotta violazione del principio di buona fede nelle trattative e nell'esecuzione del contratto, che essa considerava principio di ordine pubblico; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere considerato le clausole contrattuali 6.24.1 e 6.24.2, che, secondo la ricorrente, avrebbero condotto all'accoglimento dell'impugnazione in quanto la garanzia del venditore sulla perfetta operatività del macchinario non sarebbe stata neutralizzata da indagini o ispezioni dell'acquirente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di omessa pronuncia, osservando che la Corte d'appello aveva in realtà esaminato e respinto il motivo relativo alla buona fede e che l'eventuale erroneità della valutazione non integra omessa pronuncia. Ha inoltre dichiarato inammissibile, nella parte residua, la doglianza perché mirata a contestare l'accertamento di fatto compiuto dagli arbitri sulla non malafede dei venditori e sull'apprezzamento della disciplina contrattuale, profili non sindacabili nel giudizio rescindente di impugnazione del lodo. È stato poi respinto il secondo motivo: la Corte ha escluso la contraddittorietà del lodo, rilevando che il giudice di merito aveva correttamente applicato il criterio secondo cui il vizio di contraddittorietà sussiste solo se vi è contrasto tra le parti del dispositivo o tra motivazione e dispositivo; ha inoltre affermato che il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibile perché diretto non a un fatto storico decisivo, ma a una questione di interpretazione e applicazione della disciplina contrattuale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 829, comma 3, c.p.c.

    L'impugnazione del lodo per nullità è giudizio a critica limitata: la violazione di norme di diritto sul merito è deducibile solo nei casi consentiti dalla legge o dalle parti, e la contrarietà all'ordine pubblico va intesa in senso stretto come contrasto con principi fondamentali e cogenti dell'ordinamento.

  • art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c.

    Il vizio di contraddittorietà del lodo sussiste solo quando vi sia contraddizione tra le parti del dispositivo oppure tra motivazione e dispositivo, non quando si contesti il merito dell'accertamento arbitrale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia richiede la mancata decisione su una domanda o eccezione, non essendo configurabile quando il giudice abbia comunque esaminato il motivo e lo abbia respinto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, e non si estende a questioni di diritto, clausole contrattuali o argomentazioni difensive.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura di omessa pronuncia, ma escluso in concreto perché la Corte d'appello si era effettivamente pronunciata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nella censura di motivazione della sentenza d'appello, senza rilievo decisivo nel rigetto.

  • art. 1366 c.c.

    La buona fede nell'interpretazione del contratto è stata evocata dalla ricorrente come parametro di ordine pubblico, ma la Corte ha escluso che la sua asserita violazione fosse sindacabile come nullità del lodo nel caso concreto.

  • art. 1337 c.c.

    La buona fede nelle trattative è stata richiamata quale parametro di condotta; la Corte ha ritenuto che la relativa valutazione fattuale degli arbitri non fosse censurabile nei limiti prospettati.

  • art. 1375 c.c.

    La buona fede nell'esecuzione del contratto è stata richiamata quale parametro di valutazione del comportamento dei venditori, ma il giudizio sulla sua violazione è stato ritenuto insindacabile in questa sede nei limiti del ricorso proposto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale è un giudizio a critica limitata: non consente di rimettere in discussione il merito degli accertamenti di fatto compiuti dagli arbitri, ma solo di denunciare specifiche nullità previste dalla legge.
  • La contrarietà del lodo all'ordine pubblico, ai fini dell'art. 829, comma 3, c.p.c., va riferita a principi fondamentali e cogenti dell'ordinamento, non a qualsiasi violazione di norme imperative o a mere divergenze sulla correttezza della decisione.
  • Nel giudizio di cassazione contro la sentenza che decide sull'impugnazione del lodo, la Corte controlla la correttezza della motivazione della sentenza di merito e non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella già compiuta dagli arbitri.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia esaminato il motivo e lo abbia respinto, ancorché con motivazione che la parte ritenga errata.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non l'omessa considerazione di clausole contrattuali o di argomenti interpretativi.
  • Il vizio di contraddittorietà del lodo è configurabile soltanto in presenza di incongruenze interne tra dispositivi o tra motivazione e dispositivo, non quando si contesta la valutazione sostanziale delle prove o della disciplina contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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