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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01219/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di collaborazione giornalistica prestato per circa tredici anni. In primo grado il lavoratore otteneva l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time, con decorrenza dal 22 giugno 2004, e la condanna della società alla regolarizzazione contributiva/previdenziale e al pagamento delle differenze retributive. In appello la decisione veniva parzialmente riformata: la subordinazione restava confermata, ma la prestazione veniva qualificata non come quella di redattore, bensì come quella di corrispondente ai sensi dell’art. 12 del CCNL giornalisti. Nel ricorso principale il lavoratore deduceva: 1) nullità/improcedibilità dell’appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di altre società presenti in primo grado; 2) ulteriore vizio per mancata regolarizzazione delle notifiche; 3) errata qualificazione della prestazione come corrispondente e non come redattore, denunciando violazione delle norme codicistiche, del CCNL giornalisti e dei criteri ermeneutici contrattuali; 4) omesso esame delle domande sulle differenze stipendiali parametrare alle tabelle retributive dei redattori, anche alla luce dell’art. 36 Cost. La società proponeva ricorso incidentale contestando, invece, la stessa qualificazione del rapporto come subordinato, sostenendo che mancassero i presupposti dell’art. 2094 c.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso incidentale della società e i primi due motivi del ricorso principale. Ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il quarto. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame della corretta qualificazione professionale del rapporto, con regolazione anche delle spese del giudizio di cassazione. È stata inoltre applicata la disciplina sul contributo unificato nei confronti della ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    l’integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili non è necessaria verso il terzo quando il capo della decisione che ne esclude la responsabilità non è investito dall’impugnazione e su quel punto si è formato giudicato

  • art. 332 c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulle impugnazioni per escludere la nullità derivante dalla mancata notifica del gravame alle altre società

  • art. 348 c.p.c.

    norma evocata nei motivi del ricorso principale in tema di impugnazioni

  • art. 350 c.p.c.

    norma evocata nei motivi del ricorso principale in tema di impugnazioni

  • art. 435 c.p.c.

    norma evocata nei motivi del ricorso principale in tema di appello del rito del lavoro

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto il vizio insussistente sul punto deciso dalla Corte territoriale

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per censurare l’interpretazione del CCNL e della qualificazione delle mansioni

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per la qualificazione contrattuale

  • art. 1365 c.c.

    richiamato per la qualificazione contrattuale

  • art. 1366 c.c.

    richiamato per la qualificazione contrattuale

  • art. 1368 c.c.

    richiamato per la qualificazione contrattuale

  • art. 1369 c.c.

    richiamato per la qualificazione contrattuale

  • art. 1371 c.c.

    richiamato per la qualificazione contrattuale

  • art. 2094 c.c.

    norma di riferimento per la nozione di subordinazione del rapporto di lavoro

  • art. 2095 c.c.

    richiamato nei motivi sulla qualificazione delle mansioni

  • art. 2103 c.c.

    richiamato nei motivi sulla corretta collocazione professionale

  • art. 2 CCNL Giornalisti del 14.4.2001, del 23.3.2009 e del 24.6.2014

    richiamato per il trattamento e la disciplina del rapporto giornalistico

  • art. 12 CCNL Giornalisti

    norma centrale per distinguere la figura del corrispondente da quella del redattore

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per asserita omissione di pronuncia sulle domande retributive

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per la valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per la valutazione delle prove

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato in relazione alla riproposizione delle domande in appello

  • art. 36 Cost.

    richiamato per fondare la domanda di adeguatezza della retribuzione rispetto alla quantità e qualità del lavoro

  • art. 2126 c.c.

    richiamato nei motivi sul trattamento economico

  • art. 2233 c.c.

    richiamato nei motivi sul compenso della prestazione

  • art. 2 dell’allegato al CNL Giornalisti dell’11.4.2001 e seguenti

    richiamato nei motivi sulla disciplina contrattuale del rapporto giornalistico

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo nei confronti della ricorrente incidentale

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione non occorre integrare il contraddittorio verso soggetti rimasti estranei alla censura quando il capo della decisione che li riguarda non è investito dall’appello e su di esso si è formato giudicato; in tal caso manca il rischio di contrasto di giudicati.
  • Nel rapporto giornalistico la subordinazione si desume da continuità dell’impegno, stabilità della prestazione, disponibilità del prestatore, assoggettamento al potere direttivo/organizzativo/disciplinare e inserimento nell’organizzazione dell’impresa editoriale.
  • Per qualificare un giornalista come redattore non basta il mancato inserimento in una redazione fisica o la mancanza di una struttura multipersonale: occorre valutare l’attività concretamente svolta, verificando se l’apporto consista nell’elaborazione di notizie con trasmissione continuativa e di contenuto generale, anche oltre l’ambito locale.
  • La distinzione tra corrispondente e redattore va effettuata in base alla sostanza della prestazione e non su parametri meramente formali o organizzativi, specie quando la collaborazione sia stabile e prolungata nel tempo.
  • Quando la Corte di merito utilizza criteri non coerenti con quelli elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per la qualificazione delle mansioni giornalistiche, la sentenza è cassabile per errore di sussunzione della fattispecie nella disciplina contrattuale collettiva.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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