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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04879/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra comproprietari di alcuni fondi e cortili comuni. In appello era stata accolta la domanda di alcuni partecipanti alla comunione, proposta ai sensi dell'art. 1102 c.c., per ottenere la rimozione di un cancelletto posto su una striscia di terreno comune di larghezza pari a 2,50 metri tra un mappale di proprietà esclusiva del ricorrente e un immobile comune, nonché la rimozione di un ulteriore cancello collocato tra un cortile comune e la via pubblica, che impediva l'accesso dalla strada al cortile. Il ricorrente ha impugnato la decisione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 1102 c.c., sostenendo che la striscia di terreno servisse esclusivamente al proprio immobile e che quindi agli altri comunisti non spettasse un uso identico e contemporaneo; 2) nullità per ultra-petizione, perché la domanda originaria avrebbe riguardato solo la rimozione di materiali ostativi e non del cancello; 3) falsa applicazione degli artt. 1102 e 2697 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che il cancello non fosse pienamente utilizzabile come cancello comune, che la sua rimozione avrebbe imposto un passaggio sul bene esclusivo del ricorrente e che la motivazione della sentenza fosse perplessa o inesistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 1102 c.c. perché il giudice di merito aveva accertato in fatto che i cancelli impedivano agli altri comproprietari di godere e usare la cosa comune, trasformando l'utilizzo del bene in una sostanziale appropriazione esclusiva. Ha escluso il vizio di ultra-petizione perché la domanda degli attori era diretta a riaprire l'accesso alla via pubblica rimuovendo ciò che impediva il passaggio, e la rimozione del cancello rientrava pienamente nel petitum sostanziale. Ha escluso anche il vizio motivazionale, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era chiara e lineare e non presentava anomalie rilevanti in cassazione. Ha inoltre rilevato che la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. era solo enunciata e non argomentata, e che le ulteriori allegazioni del ricorrente introducevano questioni nuove e fattuali non scrutinabili in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1102 c.c.

    "ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto"

    La norma consente al singolo comunista un uso anche più intenso del bene comune, ma non fino al punto di impedire agli altri partecipanti il pari uso potenziale o di trasformare l'utilizzo in appropriazione esclusiva della cosa comune.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La falsa applicazione di legge ricorre solo quando la fattispecie concreta sia sussunta in una norma non pertinente oppure quando dalla norma si traggano conseguenze giuridiche contrarie alla sua corretta interpretazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio motivazionale deducibile in cassazione è solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione se il giudice attribuisce alla domanda l'utilità concreta richiesta dalla parte, anche quando individui il bene della vita attraverso la rimozione di un ostacolo specifico non nominato testualmente.

  • art. 2697 c.c.

    La censura di falsa applicazione dell'onere della prova deve essere specificamente argomentata; la mera evocazione della norma non è sufficiente a fondare il motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di comunione, il pari uso della cosa comune non va inteso come uso identico e contemporaneo, ma come compatibilità dell'utilizzazione del singolo con il diritto degli altri partecipanti a una potenziale pari utilizzazione.
  • L'uso più intenso o anche esclusivo del bene comune è ammissibile solo se non altera la destinazione del bene e non impedisce agli altri comunisti di esercitare il loro pari diritto di godimento; se il comportamento del singolo esclude gli altri dall'accesso o dall'utilizzo, si oltrepassa il limite dell'art. 1102 c.c.
  • La legittimità della modifica apportata alla cosa comune va valutata rispetto all'uso potenziale spettante agli altri partecipanti, non rispetto all'uso concreto che essi ne facciano in un determinato momento.
  • Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice ordina una specifica rimozione funzionale alla domanda proposta e coerente con l'utilità sostanziale richiesta dalla parte attrice.
  • In cassazione, la deduzione di falsa applicazione di legge richiede una critica giuridica effettiva alla sussunzione compiuta dal giudice di merito; non è sufficiente riproporre una diversa lettura dei fatti o introdurre questioni nuove.
  • Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è limitato alle anomalie radicali della motivazione e non consente un riesame della sufficienza o persuasività dell'argomentazione del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieComunioneImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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