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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43587/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva due motivi: (1) violazione di norme processuali e del diritto di partecipare all'udienza nonostante la detenzione dell'imputato (richiesta tardiva di traduzione o collegamento remoto per l'udienza del 11/10/2021); (2) omissione nell'accogliere la richiesta di accertamento peritale sulle condizioni psichiche dell'imputato, nonostante la difesa avesse prodotto atti di altro procedimento con esito peritale che indicava un vizio parziale di mente per disturbo da abuso cronico di sostanze in epoca coeva al fatto.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo ritenendo fondato il mancato espletamento della perizia richiesta; ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa all'art. 89 c.p. e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo esame. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato per tardività (istanza di traduzione presentata il 08/10/2021 rispetto all'udienza del 11/10/2021, oltre il termine perentorio di 15 giorni previsto dalla normativa emergenziale) e, per il resto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 599 c.p.p., comma 2

    Richiamata tra le norme processuali la cui violazione è stata dedotta; il giudice ha valutato le censure procedurali e ha ritenuto infondato il motivo connesso alla partecipazione dell'imputato per tardività della richiesta

  • art. 127 c.p.p., commi 4 e 5

    Norme relative all'assunzione della prova tecnica; richiamate nella prospettazione della difesa come parametri procedurali per l'ordine o il rigetto di perizie

  • art. 420 ter c.p.p.

    Richiamato nell'ambito delle censure procedurali; il motivo relativo alla partecipazione è stato valutato alla luce dei termini e delle prescrizioni procedurali

  • artt. 178 e 179 c.p.p.

    Norme sul contraddittorio e sulle modalità di svolgimento dell'udienza; evocate dalla difesa nell'ambito della lamentata impossibilità di partecipare all'udienza

  • art. 83 d.l. n.18 del 2020

    Norma emergenziale citata tra le disposizioni richiamate dalla difesa; il giudice ha però motivato il rigetto del primo motivo con riferimento specifico ai termini speciali introdotti dalla normativa emergenziale successiva

  • artt. 70 e 98 c.p.

    Norme del codice penale richiamate dal ricorso in relazione all'incidenza delle condizioni psichiche sulla imputabilità; la Corte ha ritenuto necessario disporre accertamento peritale quando sussiste un elemento di prova tecnica già prodotto

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 (conv. l. 176/2020)

    Norma che ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti e la decisione sulla base delle conclusioni scritte

  • art. 23-bis d.l. 28/10/2020, n.137 (conv. l.176/2020)

    Prevede il termine perentorio di 15 giorni liberi prima dell'udienza per le istanze di traduzione/collegamento del detenuto; la Corte ha ritenuto tardiva la richiesta presentata il 08/10/2021 per l'udienza del 11/10/2021 e perciò inammissibile

  • art. 89 c.p.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'infermità mentale sull'imputabilità; la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente agli effetti connessi a tale disposizione e ha disposto il rinvio per nuovo esame

Massime di principio

  • Quando la difesa produce elementi probatori (anche provenienti da altro procedimento) che indicano una possibile incapacità parziale dell'imputato al momento del fatto, il giudice d'appello deve valutare l'opportunità di disporre un accertamento peritale piuttosto che rigettare la richiesta con valutazioni di merito prive di supporto tecnico.
  • La Corte non può sostituirsi a un perito: valutazioni sulla capacità d'intendere e di volere devono essere fondate su accertamenti tecnici e non su deduzioni o osservazioni prive di parametri specialistici.
  • Le istanze relative alla partecipazione dell'imputato detenuto (traduzione fisica o collegamento remoto) devono rispettare i termini perentori previsti dalla normativa applicabile (es. 15 giorni previsti dalle norme emergenziali); richieste tardive possono essere dichiarate inammissibili.
  • L'accoglimento parziale del ricorso per vizi relativi alla capacità mentale può determinare l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo esame, senza automatica riforma della decisione sostanziale, lasciando alla corte di merito il riesame e l'eventuale disposta perizia.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, se emergono vizi relativi all'omessa produzione o valutazione di prova tecnica decisiva, la Suprema Corte tende a disporre il rinvio per garantire il contraddittorio e l'espletamento degli accertamenti tecnici necessari.

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