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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24034/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Il soggetto ricorrente aveva proposto domanda monitoria di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. per ottenere la restituzione di una somma pagata all'agente della riscossione al fine di conseguire la cancellazione di un'ipoteca iscritta in forza di otto cartelle esattoriali. Sosteneva che i crediti posti a base dell'iscrizione fossero prescritti e che l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima perché non preceduta dal prescritto preavviso. Il giudice di pace aveva emesso decreto ingiuntivo, poi revocato a seguito di opposizione ex art. 645 c.p.c. accolta dal tribunale, che aveva respinto anche l'appello. In cassazione veniva dedotto un unico motivo, formalmente articolato come omesso/insufficiente esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 2033 e 2940 c.c., assumendo che la prescrizione dei crediti avrebbe dovuto essere accertata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e che tale accertamento fosse implicito nella condanna monitoria. La memoria depositata cercava di precisare che il pagamento era stato imposto dalla coazione derivante dall'ipoteca.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse posto a base del rigetto anche una ratio decidendi autonoma, costituita dal difetto di spontaneità del pagamento quale presupposto della ripetizione d'indebito, ratio che non era stata specificamente censurata nel ricorso. La critica su tale punto era stata svolta solo nella memoria illustrativa, ma ciò è stato considerato irrituale perché le memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. non possono introdurre nuove censure né integrare i motivi originari. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza scrutinio nel merito della questione sulla prescrizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    ripetizione (ai sensi dell’art.2033 cod. civ.)

    La ripetizione dell'indebito presuppone un pagamento non dovuto; la Corte richiama il difetto di spontaneità dell'adempimento come presupposto dell'azione.

  • art. 2940 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta violazione, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è stato formalmente prospettato come omesso o insufficiente esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato anche prospettato come violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi e mancata censura della ratio decidendi autonoma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata ex art. 380-bis.1 non può contenere nuove censure né integrare i motivi originari del ricorso.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per analogia al fine di ribadire che le memorie non possono ampliare l'oggetto del ricorso.

  • art. 645 c.p.c.

    Norma richiamata per indicare l'opposizione a decreto ingiuntivo che aveva condotto alla revoca del decreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso è inammissibile se non censura tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, anche quando una sola di esse sia di per sé sufficiente a sorreggere il dispositivo.
  • Le memorie depositate nel procedimento camerale in cassazione servono solo a illustrare o chiarire i motivi già proposti e non possono introdurre nuove censure, integrare motivi carenti o ampliare l'oggetto del ricorso.
  • L'azione di ripetizione dell'indebito richiede non solo l'assenza di causa del pagamento, ma anche che il pagamento sia stato effettuato in condizioni compatibili con il presupposto dell'indebito; ove la decisione di merito si fondi anche su un diverso presupposto impeditivo non attinto dal ricorso, l'impugnazione non supera il vaglio di specificità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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