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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35923/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato tre intimazioni di pagamento, deducendo: l’incompetenza del concessionario della riscossione; l’omessa o irrituale notificazione delle cartelle di pagamento presupposte; la carenza di motivazione degli atti; la decadenza della pretesa impositiva. In primo grado il ricorso era stato accolto perché il concessionario aveva provato solo la spedizione degli atti e non anche gli adempimenti richiesti dall’art. 140 c.p.c. In appello, però, il ricorso era stato dichiarato inammissibile sulla base della ritenuta ritualità della notifica delle cartelle, con affermazione secondo cui la procedura ex art. 140 c.p.c. sarebbe stata corretta e la ricezione della raccomandata informativa sarebbe stata irrilevante. In cassazione il contribuente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 137 ss. c.p.c., perché la notifica ex art. 140 c.p.c. non poteva ritenersi rituale in assenza di prova della spedizione/ricezione della raccomandata informativa del deposito; 2) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l’art. 19, comma 3, consente di impugnare l’atto consequenziale e quello prodromico non notificato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto erronea la sentenza impugnata perché, in tema di notifica delle cartelle di pagamento eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa del destinatario, è necessario che in giudizio sia prodotta la prova dell’avviso di ricevimento o della compiuta giacenza della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale. Non basta la mera prova della spedizione della raccomandata. La Corte ha inoltre osservato che la decisione di appello era formulata in modo dubitativo e non conteneva un accertamento puntuale sulla produzione dell’avviso di ricevimento. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.

  • artt. 137 ss. c.p.c.

    Richiamati come disciplina generale delle notificazioni, applicabile anche alle notifiche fiscali tramite l’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973.

  • art. 140 c.p.c.

    Per la notificazione in caso di irreperibilità relativa è necessaria la prova della raccomandata informativa e del suo avviso di ricevimento o della compiuta giacenza; la sola spedizione non basta.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiama la disciplina delle notificazioni degli atti tributari e rinvia agli artt. 137 ss. c.p.c., con gli adattamenti previsti.

  • artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    L’inammissibilità in appello era stata dichiarata sulla base di tali norme; la Corte non ha accolto questa impostazione, perché l’errore stava nella ricostruzione della ritualità della notifica degli atti presupposti.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di impugnare unitamente all’atto consequenziale quello prodromico non notificato.

  • art. 8 l. n. 890 del 1982

    Interpretato in senso costituzionalmente orientato dalle Sezioni Unite: la prova del perfezionamento della notifica postale richiede l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.).

  • art. 48 disp. att. c.p.c.

    Citato per il contenuto dell’avviso informativo da spedire per raccomandata.

  • artt. 3 e 24 Cost.

    Richiamati dalla Corte costituzionale nella dichiarazione di illegittimità dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui faceva coincidere il perfezionamento per il destinatario con la sola spedizione della raccomandata.

Massime di principio

  • Nella notificazione ex art. 140 c.p.c., quando il destinatario è in irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento del procedimento non si esaurisce nella dimostrazione del deposito dell’atto o della sola spedizione della raccomandata informativa, ma richiede la produzione dell’avviso di ricevimento o della compiuta giacenza della raccomandata che comunica il deposito presso la casa comunale.
  • L’avviso di ricevimento della raccomandata informativa costituisce parte integrante del procedimento notificatorio, perché consente di verificare che l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
  • La relata di notifica fa piena prova solo dei fatti compiuti o attestati dal pubblico ufficiale in sua presenza; non può invece coprire, con efficacia fidefaciente, l’effettivo inoltro o recapito della raccomandata da parte del servizio postale.
  • Se la decisione di merito fonda l’inammissibilità del ricorso sulla ritualità della notifica dell’atto presupposto, la mancata prova degli adempimenti notificatori essenziali impone la cassazione della sentenza.
  • In presenza di una notifica viziata o non provata dell’atto presupposto, resta assorbita ogni ulteriore questione di merito o processuale dipendente da tale ritualità.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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