Cassazione Civile, Ordinanza n. 10351/2025 del 19/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente di un ente pubblico ha agito per ottenere il pagamento della retribuzione di posizione per il periodo novembre 2002-gennaio 2015, sostenendo di avere svolto incarichi di particolare complessità e ulteriori rispetto all'ordinaria prestazione lavorativa, riconducibili all'art. 83, comma 1, lett. B) del CCNL 2001-2005. La Corte d'appello ha accolto la domanda solo in parte, ritenendo prescritte le spettanze maturate prima del quinquennio anteriore alla diffida di pagamento inviata il 14.12.2011. In cassazione il lavoratore ha proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione di inesistenza della notifica dell'appello dell'ENAC; 2) violazione delle norme sulla notificazione degli atti processuali, sostenendo l'erroneità del rigetto implicito di tale eccezione; 3) violazione dell'art. 2233, comma 2, c.c. e del D.M. n. 55/2014 per avere liquidato le spese di lite senza rispettare i minimi tariffari, assumendo come parametro i valori medi dello scaglione di valore tra 52.000 e 260.000 euro; 4) in subordine, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c. e del D.M. n. 55/2014, sempre in tema di spese, ma assumendo i valori minimi dello scaglione. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la Corte d'appello aveva comunque implicitamente rigettato l'eccezione di inesistenza della notifica e che la notificazione al domiciliatario era comunque sanabile per costituzione dell'appellato; ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la liquidazione delle spese non rispettava i minimi tariffari dello scaglione applicabile e doveva essere rideterminata sia per il primo sia per il secondo grado. Ha quindi cassato la sentenza limitatamente alle spese e deciso nel merito, rideterminando i compensi e compensando le spese del giudizio di legittimità per reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il quarto motivo di ricorso, rigettando il primo, il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese di lite e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rideterminando gli importi dovuti al ricorrente per i gradi di merito: euro 2.108,50 per il primo grado ed euro 2.498,50 per il secondo grado, oltre spese generali e accessori di legge, ferma la compensazione parziale al 50% già disposta. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità per la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché la Corte territoriale aveva implicitamente rigettato l'eccezione di inesistenza della notifica dell'appello.
art. 82 R.D. n. 37/1934
La notificazione dell'atto di appello poteva essere indirizzata al procuratore indicato come domiciliatario.
Richiamati dal ricorrente in tema di notificazioni e domiciliazione, ma la censura è stata ritenuta infondata.
art. 16-sexies d.l. n. 179/2012
Richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità della notificazione, senza esito favorevole.
La liquidazione del compenso/spese deve rispettare i parametri tariffari applicabili, compresi i minimi dello scaglione pertinente.
Le spese di lite vanno determinate secondo i parametri forensi del decreto, senza scendere sotto i minimi dello scaglione applicabile.
Richiamati in relazione alla regolazione delle spese di lite e alla compensazione parziale.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia non sussiste quando la questione sollevata in appello risulti comunque respinta in modo implicito dalla decisione adottata, purché la statuizione sia logicamente incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione.
- La notificazione dell'atto processuale eseguita al procuratore indicato come domiciliatario può ritenersi valida ai fini del contraddittorio; in ogni caso, una eventuale nullità della notificazione è sanata dalla costituzione della parte destinataria.
- Nella liquidazione delle spese di lite il giudice deve rispettare i parametri forensi applicabili allo scaglione di valore corretto, senza poter scendere sotto i minimi tariffari quando ciò sia imposto dal sistema vigente e dalla concreta struttura della liquidazione.
- Quando la controversia non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza limitatamente al capo viziato e decidere nel merito sulla sola statuizione erronea, rideterminando direttamente le spese di merito.
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