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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30150/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (terzi acquirenti)

La controversia

La controversia origina da azioni proposte dalla procedura concorsuale di una società fallita per ottenere, da un lato, la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c. di alcuni atti di compravendita immobiliare stipulati dalla debitrice con un terzo acquirente e, dall’altro, la declaratoria di simulazione di un atto di concessione di ipoteca a favore di altro soggetto, ritenuto privo di un effettivo credito garantito. In primo grado il Tribunale aveva accolto le domande della procedura; la Corte d’appello, invece, aveva ribaltato l’esito, escludendo per la compravendita la prova della consapevolezza del pregiudizio in capo all’acquirente e, per l’ipoteca, rilevando che non era stata fornita prova dell’inesistenza del finanziamento sottostante e che, comunque, la domanda era stata impostata in modo non coerente con il petitum effettivamente necessario. La società assuntrice del concordato fallimentare ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) violazione degli artt. 2901 c.c. e 2729 c.c. per avere la Corte territoriale escluso la scientia damni dell’acquirente valorizzando le modalità di pagamento; (2) ulteriore violazione dell’art. 2729 c.c. per errata valutazione del quadro indiziario sulla consapevolezza del terzo; (3) vizio di motivazione apparente sulla valutazione del valore degli immobili rispetto alle risultanze della CTU; (4) violazione degli artt. 2901 c.c. e 2729 c.c. per avere escluso la consapevolezza del terzo anche per gli atti successivi alla declaratoria di fallimento; (5) nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione alla mancata applicazione del principio di non contestazione sulla esistenza del credito garantito da ipoteca; (6) violazione dell’art. 2697 c.c. per asserita erronea ripartizione dell’onere probatorio nella domanda di simulazione; (7) nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte d’appello osservato che la domanda corretta avrebbe dovuto riguardare la simulazione del credito e non dell’ipoteca. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure inammissibili, perché miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione di merito del materiale indiziario e probatorio, oltre a non colpire in modo pertinente le rationes decidendi della sentenza impugnata, e ha confermato che, in tema di simulazione, l’onere di provare i fatti costitutivi grava sull’attore.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi non denunciassero reali violazioni di legge o nullità processuali, ma sollecitassero un inammissibile riesame del merito, soprattutto sul terreno della prova presuntiva e della valutazione degli indizi. Quanto alla domanda di simulazione dell’ipoteca, la Cassazione ha ribadito che la prova dei fatti costitutivi grava sulla parte attrice e che il ricorso non aveva efficacemente censurato la ratio della decisione di merito, fondata sulla mancanza di prova dell’inesistenza del finanziamento e sull’erronea impostazione del petitum. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per l’azione revocatoria ordinaria, nei casi di atto oneroso, rileva la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie; la censura che miri a una diversa lettura degli indizi sulla scientia damni è inammissibile in cassazione se sostanzialmente volta a un nuovo giudizio di merito.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva richiede indizi gravi, precisi e concordanti; la doglianza per violazione della norma è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato presunzioni non conformi ai requisiti legali, non quando si contesti soltanto la ricostruzione fattuale o l’apprezzamento del quadro indiziario.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non può essere invocato in modo astratto e generico, specie se la parte convenuta abbia comunque contestato il fatto costitutivo allegato; inoltre la censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i fatti costitutivi dell’azione di simulazione incombe su chi propone la domanda; non è sufficiente ribaltare sulla controparte la mancata prova dell’inesistenza del rapporto simulato.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque deciso sulla domanda, anche se aggiunga una considerazione ulteriore; la doglianza è inammissibile se non colpisce la reale ratio decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere usata per ottenere un nuovo apprezzamento del merito o della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza o di motivazione apparente richiede la specifica indicazione del difetto processuale o motivazionale decisivo; non è configurabile quando si sollecita soltanto una diversa valutazione del fatto.

  • art. 360bis c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la questione è già coperta da un principio consolidato di legittimità non scalfito dalle argomentazioni svolte.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura ex art. 2729 c.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice di merito abbia utilizzato presunzioni prive dei requisiti legali di gravità, precisione e concordanza; non è invece consentito chiedere una nuova valutazione comparativa degli indizi.
  • Nell’azione revocatoria ordinaria l’accertamento della scientia damni del terzo acquirente è questione di merito e la sua contestazione in cassazione è inammissibile se si traduce in una diversa lettura delle circostanze di fatto.
  • Chi agisce per la simulazione deve provare i fatti costitutivi della domanda; non opera un automatico ribaltamento dell’onere probatorio per il solo fatto che la controparte non produca prova contraria.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando la sentenza abbia comunque rigettato la domanda per difetto di prova o per altra ratio decidendi, anche se il giudice aggiunga considerazioni ulteriori sul corretto inquadramento della domanda.
  • Le censure di nullità processuale o di motivazione apparente devono colpire specificamente il vizio denunciato e confrontarsi con tutte le rationes decidendi della decisione impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTransazioneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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