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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36222/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Baro impugna l'ordinanza che ha sostituito l'affidamento in prova con la detenzione domiciliare e ha escluso dal computo della pena il periodo di messa alla prova svolto dal 20/05/2022. Lamenta (i) violazione del vincolo di rinvio e vizio di motivazione nella ricostruzione della natura dell'attività svolta (sostanzialmente contesta che l'attività fosse imprenditoriale vietata anziché libera professionale consentita), sottolineando che l'attività era svolta con fatturazione, partita IVA, mezzi di terzi e previa autorizzazione degli uffici di sorveglianza; (ii) mancata e insufficiente valutazione della compatibilità della condotta con la prosecuzione della messa alla prova, nonostante la Corte avesse chiesto specifica verifica sul grado di incompatibilità; (iii) illogicità nel far decorrere la revoca dal 20/05/2022 senza valutare complessivamente il percorso rieducativo, l'attività di volontariato, i rapporti con l'UEPE e la buona fede dell'affidato.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso e lo ha ritenuto fondato con riferimento ai primi due motivi. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non abbia rispettato il vincolo di rinvio (art. 627 c.p.p.) e sia motivata in modo apodittico: non ha compiuto una verifica effettiva della sussistenza e della gravità della violazione né dell'incidenza della stessa sulla funzionalità e finalità rieducativa della misura alternativa. La Corte ha pertanto annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Ancona, invitandolo a svolgere le verifiche e la motivazione richieste dalla sentenza di annullamento. Il terzo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte richiede valutazione concreta della compatibilità delle violazioni con la prosecuzione della misura e della loro incidenza sulla finalità rieducativa

  • art. 47-ter, comma 1 ord. pen.

    Norma che disciplina la detenzione domiciliare, misura sostitutiva adottata dal Tribunale in luogo dell'affidamento

  • art. 47, comma 11 ord. pen.

    Prevede la possibilità di revoca dell'affidamento per violazioni, ma la Corte sottolinea che la revoca non opera automaticamente: occorre valutare la incompatibilità concreta con la prosecuzione della prova

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Vincolo di rinvio imposto alla valutazione del giudice di merito in seguito all'annullamento: la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha rispettato tale vincolo fornendo motivazione adeguata

  • art. 2082 cod. civ.

    Nozione di impresa richiamata dalla difesa: la Corte evidenzia che l'accertamento della natura imprenditoriale dell'attività è centrale e richiede analisi fattuale adeguata (proprietà dei mezzi, organizzazione, etc.)

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Pene accessorie fallimentari che vietano l'esercizio di attività imprenditoriale; la questione è se l'attività contestata rientri in tale divieto

  • Sentenza Corte Costituzionale n.343/1987

    Principio che impone la valutazione complessiva del comportamento durante la prova e della incidenza della violazione sul percorso rieducativo; richiamato dalla difesa e considerato rilevante dalla Corte di legittimità

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova non è automatica al riscontro di una violazione: il giudice deve valutare se la violazione sia, di fatto, incompatibile con la prosecuzione della misura, tenendo conto di tutto il comportamento tenuto durante la prova
  • Il giudice deve motivare adeguatamente e specificamente la valutazione sulla natura dell'attività svolta (imprenditoriale vs libera professione), considerando elementi fattuali quali proprietà o uso di mezzi, organizzazione dell'attività, fatturazione e autorizzazioni ottenute
  • Le autorizzazioni richieste e ottenute dall'affidato, la comunicazione all'UEPE, lo svolgimento di attività di volontariato e la buona fede possono essere indicatori rilevanti e vanno considerati nella valutazione complessiva prima di disporre la revoca
  • Un decreto penale non definitivo o un procedimento non definitivo non dovrebbe, da solo, costituire la base esclusiva per revocare una misura alternativa senza adeguata motivazione sulla gravità e sulla incidenza della condotta
  • Se il giudice annulla o rinvia per carenze motivazionali, al giudice di merito è imposto il vincolo di eseguire la verifica prescritta dalla Corte e di fornire motivazione completa e congrua; in caso contrario l'atto verrà nuovamente annullato

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