Cassazione Civile, Ordinanza n. 33634/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia concerne un contratto di affitto agrario avente ad oggetto un podere rustico. La corte d'appello, in sede di rinvio, aveva confermato la decisione di primo grado dichiarando scaduto il contratto alla data del 31 dicembre 1998, ordinando il rilascio del fondo e rigettando la domanda dell'affittante di condanna generica al risarcimento dei danni. Gli affittuari hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a sette motivi, ma il testo della decisione non ne riporta il contenuto nel dettaglio perché la Corte ha ritenuto superflua la loro illustrazione per un vizio preliminare di procedibilità. La resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale, ma quest'ultimo è risultato tardivo rispetto al termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, dichiarata dalla stessa ricorrente incidentale come avvenuta via PEC il 22 giugno 2021. La Corte ha rilevato che il ricorso principale era improcedibile perché, pur avendo i ricorrenti dichiarato la notificazione della sentenza impugnata, non avevano depositato nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. la relata o i messaggi PEC di spedizione e ricezione, né tali documenti risultavano prodotti dalla controparte o acquisiti al fascicolo d'ufficio. Poiché la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, non operava il principio giurisprudenziale che talvolta salva la procedibilità in assenza di deposito della relata quando risulti la tempestività della proposizione. Di conseguenza, il ricorso incidentale tardivo è stato dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 334 c.p.c., con compensazione integrale delle spese di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale degli affittuari per mancato deposito della prova della notificazione della sentenza impugnata nel termine di legge, non sanato da successive produzioni; ha poi dichiarato inefficace il ricorso incidentale della controparte, perché tardivo rispetto al termine breve e proposto in una controversia agraria alla quale non si applica la sospensione feriale. Le spese sono state compensate tra le parti e non è stato posto l'ulteriore contributo unificato perché la causa rientra nelle controversie di affitto agrario.
Norme richiamate
termine breve di impugnazione
La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per proporre impugnazione, rilevante anche ai fini della tempestività del ricorso incidentale.
deposito della copia notificata della sentenza e della relata
Il ricorrente per cassazione deve depositare, nel termine previsto, la sentenza impugnata con la prova della notificazione; la mancanza di tale deposito determina improcedibilità del ricorso.
successiva produzione documentale
La documentazione mancante non può essere recuperata con produzione tardiva ai sensi dell'art. 372 c.p.c.
produzione del controricorrente entro il termine di legge
La mancanza del deposito del ricorrente può essere neutralizzata solo se la documentazione risulti prodotta dalla controparte nel termine previsto.
ricorso incidentale tardivo
Se il ricorso principale è improcedibile, il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Nelle controversie di affitto agrario non si applica l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo.
sospensione feriale dei termini
La sospensione feriale non si applica alle controversie di affitto agrario, anche nei gradi di impugnazione.
art. 24 Cost.
La sanzione di improcedibilità non è ritenuta lesiva del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
L'adempimento richiesto è compatibile con il giusto processo.
art. 6 CEDU
L'onere di deposito della prova di notificazione è considerato compatibile con il diritto al processo equo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la parte che dichiara di aver ricevuto la notificazione della sentenza impugnata assume su di sé l'onere di depositarne la copia con la relata o con la prova della notifica PEC; la mancata produzione nei termini di legge comporta improcedibilità del ricorso.
- La prova della notificazione della sentenza non può essere sanata con successiva produzione tardiva, salvo che il documento risulti già tempestivamente prodotto dalla controparte o acquisito d'ufficio.
- Quando il ricorso principale è improcedibile e il ricorso incidentale è stato proposto tardivamente rispetto al termine breve, il ricorso incidentale resta inefficace per effetto della sorte del principale.
- Nelle controversie agrarie, la sospensione feriale dei termini non opera, con la conseguenza che il termine breve per impugnare decorre senza interruzioni feriali.
- La sanzione processuale dell'improcedibilità del ricorso per cassazione è compatibile con i principi costituzionali e convenzionali, poiché riguarda un adempimento preliminare essenziale al corretto avvio del giudizio di legittimità.
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