Cassazione Civile, Ordinanza n. 32493/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un ex dipendente, che aveva lavorato per molti anni come operaio addetto alla lavorazione di prodotti igienico-sanitari e poi, in altra azienda, alla dismissione dell'opificio, aveva chiesto il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione qualificata ad amianto ai sensi dell'art. 13, comma 8, L. 257/1992. Nei gradi di merito la domanda era stata rigettata perché ritenuta non sufficientemente allegata e provata la concreta esposizione morbigena: mancavano, secondo i giudici di merito, specificazioni adeguate sulle mansioni effettivamente svolte, sui tempi e sulle modalità dell'esposizione, e perciò erano state ritenute superflue sia la prova testimoniale sia la consulenza tecnica d'ufficio. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 115 e 421 c.p.c., sostenendo di avere allegato e documentato il lavoro svolto, la presenza di amianto nel ciclo produttivo e i periodi lavorativi, e di avere quindi assolto l'onere di deduzione e prova; ha inoltre denunciato la violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 2, 6, 8, 13 e 14 CEDU, lamentando un eccessivo formalismo che avrebbe limitato l'accesso effettivo alla tutela giurisdizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la censura sull'art. 115 c.p.c. era impropria, perché il giudice di merito non aveva utilizzato prove non introdotte dalle parti, ma aveva semplicemente valorizzato il materiale probatorio disponibile; ha inoltre ribadito che la valutazione delle prove e la scelta tra le fonti di convincimento appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione come vizio del ragionamento probatorio. Quanto all'onere probatorio, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva riportato in modo autosufficiente il contenuto del ricorso introduttivo e i capitoli di prova, impedendo il controllo sulla sufficienza delle allegazioni rispetto al beneficio richiesto. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico: non indicava specificamente quali passaggi della sentenza impugnata contrastassero con i principi costituzionali e convenzionali evocati. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alle spese e l'applicazione della disciplina sul contributo unificato.
Norme richiamate
individua il presupposto sostanziale per la rivalutazione contributiva in caso di esposizione qualificata ad amianto, presupposto che richiede una specifica allegazione e prova dei fatti costitutivi.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi, non quando valuti le prove prodotte attribuendo maggiore forza ad alcune rispetto ad altre.
la valutazione comparativa del materiale istruttorio e la scelta della prova ritenuta più convincente appartengono al giudice di merito.
è invocato dal ricorrente per sostenere i poteri officiosi del giudice del lavoro, ma la Corte ribadisce che la mancata ammissione delle prove richieste non integra di per sé violazione della norma se la decisione è basata su una valutazione di irrilevanza o superfluità delle stesse.
la violazione si configura solo se l'onere della prova è addossato alla parte sbagliata; non consente di rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione può denunciare violazioni di legge, ma non trasformare la censura in un riesame del ragionamento probatorio del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la nullità della sentenza può essere dedotta, ma non per contestare in realtà l'apprezzamento di merito delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riformulazione, non è denunciabile come vizio di legittimità la mera diversa lettura del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
art. 111 Cost.
richiamato per affermare il principio del giusto processo e dell'effettività della tutela, ma la censura è stata ritenuta generica.
artt. 2, 6, 8, 13, 14 CEDU
richiamati in via generale per denunciare un eccessivo formalismo, ma senza specifica correlazione alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- La deduzione della violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non già quando si contesti la diversa forza persuasiva attribuita alle prove ritualmente acquisite.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non consente di sindacare in cassazione la valutazione di attendibilità, rilevanza e concludenza delle prove compiuta dal merito.
- Nel giudizio di legittimità la mancata ammissione di prova testimoniale o di CTU non è censurabile se il ricorrente non indica in modo autosufficiente i fatti specifici allegati e i capitoli di prova che avrebbero potuto sorreggere la domanda.
- La censura di violazione di principi costituzionali o convenzionali deve essere specifica e deve confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata; motivi generici o astratti sono inammissibili.
- Per ottenere la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto è necessario allegare e provare fatti concreti e specifici sulle mansioni svolte, sulle modalità dell'esposizione e sulla sua intensità, tali da consentire la verifica del superamento della soglia di rischio richiesta dalla legge.
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