Cassazione Civile, Ordinanza n. 16724/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia origina da un’azione revocatoria ordinaria proposta dall’agente della riscossione per far dichiarare inefficaci, nei propri confronti, tre atti di compravendita immobiliare stipulati dal debitore in favore dei figli, uno dei quali con riserva di abitazione vitalizia e con il coinvolgimento della coniuge per effetto del fondo patrimoniale. L’ente sosteneva di essere creditore del debitore per circa 714.566,74 euro in forza di sessanta cartelle di pagamento notificate tra il 2007 e il 2011. I convenuti contestavano principalmente la legittimazione della coniuge, la rituale notifica delle cartelle e la riferibilità delle relate prodotte. Il Tribunale rigettava la domanda per mancata verificazione delle relate disconosciute. In appello, l’agente della riscossione otteneva invece la declaratoria di inefficacia degli atti. Con il ricorso per cassazione i soccombenti deducevano, con un unico motivo, la violazione degli artt. 163-bis, 164, 342 e 359 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse rilevato d’ufficio la nullità dell’atto di appello per mancato rispetto del termine libero a comparire: tra notificazione dell’appello e udienza erano trascorsi 85 giorni, non 90. Sostenevano dunque la nullità della sentenza di appello e chiedevano la cassazione della decisione, prospettando in sostanza un esito in rito del gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto sanata la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, perché eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato anziché presso l’Avvocatura generale, ma successivamente sanata dalla costituzione dell’Avvocatura generale mediante memoria. Nel merito del ricorso ha accolto il motivo: ha accertato che nell’appello non era stato rispettato il termine libero di novanta giorni tra notificazione dell’atto e udienza, con conseguente nullità della vocatio in ius ai sensi dell’art. 164 c.p.c. Ha però precisato che tale nullità è sanabile, non insanabile, e che, in mancanza di costituzione dell’appellato e di rinnovazione disposta dal giudice, la sentenza di appello resta viziata e va cassata con rinvio per consentire la rinnovazione della notificazione e la corretta instaurazione del contraddittorio. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
norma posta a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria esercitata dall’agente della riscossione per ottenere l’inefficacia degli atti dispositivi pregiudizievoli
richiamato per individuare il destinatario della notificazione del ricorso per cassazione nei confronti dell’ente rappresentato dall’Avvocatura dello Stato
il termine libero a comparire deve essere rispettato anche nel giudizio di appello, in forza del rinvio dell’art. 359 c.p.c.; il suo mancato rispetto integra un vizio della vocatio in ius
la violazione del termine a comparire determina nullità della notificazione dell’atto introduttivo; la nullità è però sanabile secondo i meccanismi previsti dalla norma
evocato nel motivo di ricorso insieme alla dedotta nullità dell’appello
rende applicabile al giudizio di appello la disciplina del termine minimo a comparire prevista per il giudizio di primo grado
richiamato per affermare l’inefficacia della sola memoria tardivamente depositata, salvo che valga come costituzione idonea a sanare la nullità
la nullità della notificazione è suscettibile di sanatoria mediante rinnovazione della notificazione disposta dal giudice o effettuata spontaneamente
richiamato per il giudizio di rinvio e per la rinnovazione del contraddittorio nella nuova fase
dedotto in appello come vizio processuale, ma non rilevante ai fini della decisione di legittimità
richiamato per il passaggio automatico da Equitalia all’Agenzia delle Entrate-Riscossione quale successore nella posizione processuale
R.D. n. 1611 del 1933, art. 11
indicato quale base del regime di rappresentanza dell’ente da parte dell’Avvocatura dello Stato nel giudizio di legittimità
Massime di principio
- La notificazione dell’atto di impugnazione eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso l’Avvocatura generale, è nulla ma non inesistente, quando l’ufficio destinatario ha un collegamento funzionale con la parte.
- La nullità della notificazione del ricorso per cassazione si sana con la costituzione dell’Avvocatura generale dello Stato, anche se intervenuta oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., per ragioni di economia processuale.
- Il mancato rispetto del termine libero a comparire ex art. 163-bis c.p.c. integra una nullità della vocatio in ius anche nel giudizio di appello, per il rinvio di cui all’art. 359 c.p.c..
- Tale nullità non è insanabile: ove non sia stata sanata nel corso del giudizio di merito, la sentenza di appello deve essere cassata con rinvio affinché il giudice disponga la rinnovazione della notificazione e sia correttamente instaurato il contraddittorio.
- In presenza di un vizio della vocatio in ius dedotto in cassazione, non è coerente chiedere la definizione definitiva in rito del giudizio di appello quando il vizio sia invece soggetto a sanatoria ex art. 164 c.p.c..
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