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Sentenza

Sentenza del 05/02/2025 n. 2915 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la classificazione doganale di granuli di PET importati da S. S.p.A. nel 2014-2016 e il conseguente diritto alla sospensione dei dazi prevista per la specifica voce tariffaria, che richiedeva determinate caratteristiche, tra cui una densità entro il limite previsto. Dopo analisi di campioni importati nel 2016, l’Ufficio ritenne la densità superiore alla soglia e riclassificò la merce, recuperando i maggiori diritti doganali e irrogando sanzioni. La contribuente contestò l’estensione dei risultati alle partite precedenti e al prodotto Silica Chips, la metodologia di analisi e la motivazione degli atti; sostenne inoltre che buona fede e legittimo affidamento escludessero dazi e sanzioni. L’Agenzia contestò invece l’esclusione delle sanzioni disposta in appello, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 119 CDU e dell’art. 5 del d.lgs. 472/1997.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia e rigettato integralmente quello incidentale di S. S.p.A. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi incidentali relativi alla motivazione degli atti, all’omessa pronuncia sulla classificazione tariffaria, al regolamento UE invocato e all’art. 10 dello Statuto del contribuente; ha inoltre dichiarato inammissibile l’istanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE. Ha stabilito che l’art. 119 CDU non giustifica l’esclusione delle sanzioni secondo il ragionamento seguito dalla CTR: la responsabilità sanzionatoria va valutata secondo l’art. 5 del d.lgs. 472/1997, considerando la diligenza qualificata esigibile da un operatore professionale. La CTR aveva ritenuto provata la densità incompatibile con l’esenzione, ma aveva escluso le sanzioni valorizzando buona fede e affidamento senza applicare correttamente tale criterio. La sentenza è stata cassata in relazione al ricorso principale, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto per un nuovo esame e per la regolazione delle spese, comprese quelle del grado di cassazione. La contribuente è inoltre tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato relativo al ricorso incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 119 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione)

    l’esimente di cui all'art. 220 cit. è stata... inopportunamente richiamata dalla CTR, in quanto l'art. 220 cit. regola una fattispecie diversa da quella qui in discussione, precisamente quella della non sottoposizione a dazio in caso di dimostrazione della cosiddetta buona fede, cioè quando si provi che la violazione daziaria sia da imputare ad un errore non riconoscibile dovuto all'autorità doganale. In effetti, come anche correttamente indicato dall'amministrazione, l'elemento soggettivo delle sanzioni viene invece regolate dal domestico art. 5 D.Lgs. 472/'97

    La disciplina unionale invocata per la buona fede in materia di dazi non può essere utilizzata, nel caso in esame, per fondare l’esclusione delle sanzioni: la responsabilità sanzionatoria va valutata secondo la disciplina nazionale dell’elemento soggettivo. La Corte respinge anche la pretesa di estendere l’art. 119 CDU all’annullamento dei maggiori diritti, dato che la CTR aveva accertato la densità incompatibile con l’esenzione.

  • Art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    l'elemento soggettivo delle sanzioni viene invece regolate dal domestico art. 5 D.Lgs. 472/'97, che come noto non esclude la colpa quando non sia stata esercitata la massima diligenza esigibile da un medio operatore professionale d'impresa.

    Per escludere la colpevolezza ai fini delle sanzioni occorre valutare la diligenza richiesta a un operatore professionale. La buona fede non basta se, in base alle circostanze, l’importatore era consapevole dei dubbi sulle caratteristiche tariffarie e non ha adottato cautele professionali adeguate.

  • Art. 1176, secondo comma, codice civile

    il quarto comma del paragrafo b) dell'art. 220 cit., secondo cui "la buona fede del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale" richiede una diligenza qualificata, da ragguagliare, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., alla "natura dell'attività esercitata"

    La diligenza richiesta all’importatore va commisurata alla natura professionale dell’attività svolta: non è sufficiente la cautela ordinaria, ma occorre una verifica qualificata delle condizioni necessarie per il trattamento doganale invocato.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    La denuncia di omessa pronuncia in cassazione richiede che la parte riporti con precisione la domanda o eccezione proposta in appello, indichi l’atto in cui è stata formulata e dimostri che è stata mantenuta fino alla precisazione delle conclusioni. La Corte ha dichiarato inammissibili i relativi motivi incidentali per difetto di tale specificità.

  • Art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, codice di procedura civile

    Le censure per violazione di legge o per errori processuali devono confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e rispettare gli oneri di allegazione e autosufficienza; non consentono di chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Il rigetto integrale del ricorso incidentale comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo per la contribuente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale.

Massime di principio

  • La buona fede o il legittimo affidamento, da soli, non escludono automaticamente le sanzioni doganali: occorre verificare la diligenza concretamente adottata dall’importatore, tenendo conto della sua professionalità e delle informazioni disponibili.
  • Se un operatore è consapevole che una caratteristica tecnica determina l’accesso a un trattamento tariffario agevolato e nutre dubbi sulla sua sussistenza, è richiesta una verifica qualificata; secondo le circostanze, può essere appropriato chiedere preventivamente un’informazione tariffaria vincolante.
  • L’assenza di un metodo di analisi espressamente prescritto dalla normativa non rende automaticamente inattendibili le analisi doganali: il giudice può confrontare i metodi e valutarne in concreto l’affidabilità, purché la decisione sia motivata e le contestazioni siano supportate da elementi specifici.
  • L’estensione dei risultati di analisi a partite non campionate può essere valutata sulla base di elementi concreti e concordanti, come identità commerciale, schede tecniche e continuità delle forniture; chi sostiene che le merci siano diverse deve indicare elementi fattuali idonei a dimostrarlo.
  • Nel ricorso per cassazione, una censura di omessa pronuncia deve riprodurre con precisione la questione sottoposta al giudice d’appello e indicare dove e quando è stata formulata e mantenuta; una sintesi generica può determinarne l’inammissibilità.
  • La disciplina della buona fede rilevante per il recupero dei dazi non coincide automaticamente con i criteri che regolano l’elemento soggettivo delle sanzioni: i due profili vanno esaminati secondo le rispettive norme.

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