Cassazione Civile, Ordinanza n. 10014/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza per materia del Tribunale di Palermo. Ha quindi cassato la decisione del Tribunale che aveva declinato la competenza e ha rimesso le parti davanti al Tribunale, con termine per la riassunzione ex art. 50 c.p.c.; le spese saranno regolate dal giudice dichiarato competente.
Esito
Favorevole al ricorrente (armatore)
La controversia
Una società aveva impugnato davanti al Tribunale un provvedimento di fermo amministrativo di un natante disposto dall’autorità marittima per venti giorni, chiedendone l’annullamento e, in via cautelare, la sospensione. Il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza e aveva rimesso la causa al Giudice di pace, ritenendo che il rinvio contenuto nel d.l. n. 130/2020 al codice della strada facesse attrarre la controversia nella competenza del Giudice di pace. I ricorrenti hanno chiesto il regolamento necessario di competenza, sostenendo che la controversia dovesse restare davanti al Tribunale. La Corte ha accolto il ricorso, richiamando il proprio recente precedente e chiarendo che, per le sanzioni previste dall’art. 1, comma 2-sexies, del d.l. n. 130/2020, la competenza funzionale spetta al Tribunale quando la sanzione non è meramente pecuniaria ma include anche quella accessoria del fermo del veicolo; il richiamo al codice della strada non comporta automaticamente l’applicazione della disciplina di competenza del Giudice di pace prevista per le violazioni del codice stesso, perché qui la violazione contestata è diversa e la scelta di attribuire la causa al Giudice di pace sarebbe irragionevole in mancanza di un’espressa previsione.
Norme richiamate
base del regolamento necessario di competenza proposto avverso l’ordinanza declinatoria di competenza.
richiamato per la rimessione delle parti davanti al giudice dichiarato competente entro il termine di riassunzione.
art. 1, commi 2-sexies, 2-septies, d.l. n. 130/2020
la Corte distingue la violazione di cui al comma 2-sexies dalla disciplina richiamata dal Tribunale; il comma 2-septies prevede che, per le sanzioni ivi indicate, provvede il prefetto territorialmente competente.
richiamato dal d.l. n. 130/2020 solo in relazione al fermo del veicolo; il rinvio non viene ritenuto sufficiente a trasferire la controversia nella competenza del Giudice di pace.
art. 204-bis d.lgs. n. 285/1992
evocato dal Tribunale come ulteriore fondamento della competenza del Giudice di pace, ma escluso dalla Corte per la fattispecie concretamente in esame.
il rito dell’opposizione alle sanzioni amministrative si applica, in quanto compatibile, alle sanzioni previste dalla disciplina richiamata.
art. 6, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 150/2011
la controversia spetta al Tribunale quando è applicata una sanzione diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, salvo le specifiche eccezioni di legge.
Massime di principio
- Quando una norma speciale richiama la disciplina del fermo amministrativo prevista dal codice della strada, il richiamo non comporta automaticamente l’applicazione anche delle regole di competenza del giudice di pace previste per le sole violazioni del codice della strada, se la violazione contestata appartiene a una fattispecie diversa.
- Nei procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative, la competenza spetta al Tribunale quando la sanzione irrogata non è esclusivamente pecuniaria ma comprende anche una misura accessoria diversa dalla sola sanzione pecuniaria, salvo espressa deroga normativa.
- L’interpretazione delle norme sulla competenza deve evitare esiti irragionevoli: in mancanza di una previsione esplicita, non si può attrarre davanti al giudice di pace una controversia complessa e di notevole valore economico solo perché la misura accessoria richiama per analogia il fermo previsto per i veicoli stradali.
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