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Sentenza

Sentenza del 12/10/2021 n. 27641 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugnava le decisioni della CTR Veneto che avevano accolto i ricorsi di L.O. contro avvisi di accertamento e cartella esattoriale per II.DD. e IVA 2006, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto preclusivo un giudicato esterno formatosi con la sentenza n. 99/2012 della CTP di Treviso (favorevole agli altri soci V. e B.). L'Agenzia deduceva violazione di norme processuali (art. 324 c.p.c., art. 2909 c.c.) e di principio sul rilievo del giudicato esterno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendo fondate le censure: la sentenza della CTP di Treviso non era passata in giudicato (era pendente il relativo giudizio di legittimità), e comunque non poteva avere effetto preclusivo nei confronti di L.O. per mancanza di identità soggettiva fra i processi e perché quella decisione aveva riguardato esclusivamente la posizione dei soci V. e B. La Cassazione ha cassato le sentenze impugnate e rinviato alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame, con condanna alle spese del presente giudizio.

Norme richiamate

  • Codice di Procedura Civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; art. 324 c.p.c.

    Art. 360(1)(4) invocato per i motivi di cassazione; art. 324 richiamato in relazione agli effetti del giudicato. La Corte ha rilevato che per far valere preclusivamente un giudicato esterno è necessaria la definitiva passività della decisione e l'identità soggettiva tra i processi, condizioni qui assenti.

  • Codice Civile

    Richiamato in tema di autorità della cosa giudicata; la Corte ha osservato che non ricorrono i presupposti per estendere gli effetti del giudicato ad altri soggetti non parte della precedente decisione.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Interpretato insieme alle norme sulle imposte dirette: quando esiste una società (anche di fatto) la tassazione sui redditi è attribuita alla forma giuridica appropriata; in caso di inesistenza della società, il reddito va ricondotto alla persona cui sia riconducibile l'attività.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599

    Richiamati nel coordinamento con il DPR 917/1986 per chiarire l'attribuzione dell'imposta tra società e soci; la Corte ha sottolineato che l'annullamento dell'accertamento societario non determina automaticamente l'annullamento delle pretese nei confronti del singolo socio cui sia riconducibile l'attività.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17228 del 12/07/2013

    Principio richiamato: l'annullamento dell'accertamento societario non estingue automaticamente l'accertamento nei confronti dei singoli soci quando l'attività economica sia riconducibile individualmente a uno o più soci; occorre accertare a chi effettivamente si imputino le operazioni economiche.

Massime di principio

  • Perché una sentenza precedente abbia effetto preclusivo (giudicato esterno) è necessario che quella decisione sia divenuta definitiva (passata in giudicato); una sentenza pendente non può avere effetti preclusivi.
  • L'effetto preclusivo del giudicato richiede identità soggettiva fra le parti del processo pregresso e quelle del processo successivo: una decisione che riguarda altri soggetti non vincola chi non era parte.
  • L'annullamento dell'accertamento nei confronti della società non comporta automaticamente l'annullamento degli accertamenti verso singoli soci: il giudice deve verificare se e quale attività economica sia riconducibile a ciascun socio.
  • Quando la società è cessata o cancellata, le imposte possono essere comunque attribuite alla persona cui sia riconducibile la continuazione dell'attività: va dunque accertata la concreta imputabilità dell'attività al singolo.
  • In contenziosi tributari plurimi, prima di dichiarare preclusivo un giudicato esterno occorre verificare sia la definitiva efficacia della decisione sia la corrispondenza soggettiva delle parti; in difetto, l'ufficio può legittimamente proseguire l'azione impositiva nei confronti di altri soggetti.

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