Sentenza del 12/10/2021 n. 27641 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava le decisioni della CTR Veneto che avevano accolto i ricorsi di L.O. contro avvisi di accertamento e cartella esattoriale per II.DD. e IVA 2006, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto preclusivo un giudicato esterno formatosi con la sentenza n. 99/2012 della CTP di Treviso (favorevole agli altri soci V. e B.). L'Agenzia deduceva violazione di norme processuali (art. 324 c.p.c., art. 2909 c.c.) e di principio sul rilievo del giudicato esterno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendo fondate le censure: la sentenza della CTP di Treviso non era passata in giudicato (era pendente il relativo giudizio di legittimità), e comunque non poteva avere effetto preclusivo nei confronti di L.O. per mancanza di identità soggettiva fra i processi e perché quella decisione aveva riguardato esclusivamente la posizione dei soci V. e B. La Cassazione ha cassato le sentenze impugnate e rinviato alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per nuovo esame, con condanna alle spese del presente giudizio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; art. 324 c.p.c.
Art. 360(1)(4) invocato per i motivi di cassazione; art. 324 richiamato in relazione agli effetti del giudicato. La Corte ha rilevato che per far valere preclusivamente un giudicato esterno è necessaria la definitiva passività della decisione e l'identità soggettiva tra i processi, condizioni qui assenti.
Richiamato in tema di autorità della cosa giudicata; la Corte ha osservato che non ricorrono i presupposti per estendere gli effetti del giudicato ad altri soggetti non parte della precedente decisione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Interpretato insieme alle norme sulle imposte dirette: quando esiste una società (anche di fatto) la tassazione sui redditi è attribuita alla forma giuridica appropriata; in caso di inesistenza della società, il reddito va ricondotto alla persona cui sia riconducibile l'attività.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599
Richiamati nel coordinamento con il DPR 917/1986 per chiarire l'attribuzione dell'imposta tra società e soci; la Corte ha sottolineato che l'annullamento dell'accertamento societario non determina automaticamente l'annullamento delle pretese nei confronti del singolo socio cui sia riconducibile l'attività.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 17228 del 12/07/2013
Principio richiamato: l'annullamento dell'accertamento societario non estingue automaticamente l'accertamento nei confronti dei singoli soci quando l'attività economica sia riconducibile individualmente a uno o più soci; occorre accertare a chi effettivamente si imputino le operazioni economiche.
Massime di principio
- Perché una sentenza precedente abbia effetto preclusivo (giudicato esterno) è necessario che quella decisione sia divenuta definitiva (passata in giudicato); una sentenza pendente non può avere effetti preclusivi.
- L'effetto preclusivo del giudicato richiede identità soggettiva fra le parti del processo pregresso e quelle del processo successivo: una decisione che riguarda altri soggetti non vincola chi non era parte.
- L'annullamento dell'accertamento nei confronti della società non comporta automaticamente l'annullamento degli accertamenti verso singoli soci: il giudice deve verificare se e quale attività economica sia riconducibile a ciascun socio.
- Quando la società è cessata o cancellata, le imposte possono essere comunque attribuite alla persona cui sia riconducibile la continuazione dell'attività: va dunque accertata la concreta imputabilità dell'attività al singolo.
- In contenziosi tributari plurimi, prima di dichiarare preclusivo un giudicato esterno occorre verificare sia la definitiva efficacia della decisione sia la corrispondenza soggettiva delle parti; in difetto, l'ufficio può legittimamente proseguire l'azione impositiva nei confronti di altri soggetti.
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