Cassazione Civile, Ordinanza n. 28379/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato il suo ricorso contro una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo provvisoria, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 602/1973, delle somme risultanti da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006. Nel giudizio di legittimità l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Dalla verifica di cancelleria è emerso però che il ricorso, notificato il 5 ottobre 2020, non risultava iscritto a ruolo e dunque non era stato depositato in cancelleria entro il termine di venti giorni dalla notificazione alla controparte previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito nel termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. Ha precisato che tale violazione non è sanata dalla costituzione del controricorrente senza eccezione di improcedibilità. Conseguentemente ha dichiarato improcedibile il ricorso e ha compensato le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
iscrizione a ruolo a titolo provvisorio
richiamato solo per descrivere il titolo della cartella di pagamento oggetto della lite tributaria.
depositato in cancelleria nel termine di venti giorni dalla notifica alla controparte
il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine determina improcedibilità rilevabile d'ufficio.
ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
norma richiamata per il procedimento camerale non partecipato in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di improcedibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso deve essere depositato in cancelleria entro il termine di venti giorni dalla notificazione alla controparte; il mancato rispetto di tale termine comporta improcedibilità.
- L'improcedibilità derivante dal mancato deposito del ricorso per cassazione è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla sola costituzione del resistente con controricorso privo di eccezioni sul punto.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile, la Corte può compensare le spese se la causa della definizione è rilevata officiosamente.
- In caso di improcedibilità del ricorso, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove previsto dalla legge.
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