Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1807/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, n. 2065/2024

Giustizia amministrativa202503924

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, n. 2065/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, n. 2065/2024, che aveva condannato il Ministero ad assegnarle, ora per allora, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, accreditando l'importo nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti indicati dal titolo giudiziale. La sentenza era stata notificata al Ministero l'11 novembre 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 28 luglio 2025, e tuttavia l'Amministrazione non aveva provveduto all'adempimento. La ricorrente ha quindi chiesto di accertare l'inottemperanza, ordinare al Ministero di eseguire il giudicato entro un termine, nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e porre le spese a carico dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'art. 114 c.p.a., in ragione della mancata impugnazione della sentenza del giudice del lavoro e dell'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario da lui delegato, precisando che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell'Amministrazione. Il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata entro il termine di decadenza previsto dall'art. 71 del medesimo decreto, decorrente dal compimento dell'ultimo atto esecutivo. Il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione ai procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.

    La norma costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, adottando le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    L'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione è stata ritenuta proponibile dopo l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso e le ulteriori spese del commissario ad acta sono liquidati secondo la disciplina delle spese di giustizia, in particolare gli artt. 55, 56 e 71 richiamati nella sentenza.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.

    La disposizione è richiamata per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.

    La disposizione disciplina la liquidazione delle ulteriori spese sostenute per l'adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002

    La parcella del commissario deve essere presentata entro il termine decadenziale previsto dalla norma, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n. 724/1994

    Il pagamento dovuto in esecuzione del giudicato comprende rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti stabiliti dalla disposizione, secondo quanto già previsto dal titolo esecutivo.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, la mancata impugnazione risulti da idonea certificazione e sia decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione puntuale e integrale al titolo entro un termine prefissato e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
  • L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta, ed è soggetto alla decadenza prevista dall'art. 71 d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.