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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07478/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2009, fondato su PVC, con cui venivano recuperati a tassazione maggiori IRPEF, IRAP e IVA per ricavi non dichiarati, oltre sanzioni e accessori. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo non adeguata la prova presuntiva dell'Ufficio: secondo il giudice di merito non erano state considerate in modo sufficiente l'incidenza quantitativa e qualitativa della farina, la differenziazione del valore aggiunto dei prodotti finiti e lo sfrido, e l'Ufficio non poteva limitarsi alla metodologia analitico-induttiva basata sul rapporto materie prime/prodotto finito senza ulteriori elementi. In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2729 c.c. e 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, sostenendo che l'accertamento analitico-induttivo è ammissibile anche con scritture formalmente regolari se complessivamente inattendibili e che la CTR avrebbe erroneamente svalutato gli indizi; 2) violazione degli artt. 2699, 2700, 2733 e 2735 c.c., deducendo che i dati del PVC hanno fede privilegiata e che le dichiarazioni rese dal contribuente sarebbero equiparabili a confessione stragiudiziale; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR considerato le plurime dichiarazioni del contribuente e gli ulteriori elementi contenuti nel PVC.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente infondata l'eccezione di giudicato sollevata dal controricorrente, osservando che il punto censurato non costituiva autonoma ratio decidendi. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità nella parte in cui non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che non negava in astratto il metodo analitico-induttivo, ma riteneva insufficiente la pregnanza indiziaria degli elementi addotti; lo ha inoltre reputato inammissibile nella parte in cui tendeva a ottenere un nuovo apprezzamento in fatto. Sul secondo motivo ha respinto la censura chiarendo che la fede privilegiata dell'atto pubblico copre solo i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, non la veridicità sostanziale delle dichiarazioni delle parti né le valutazioni tecniche contenute nel PVC; pertanto non può attribuirsi valore di pubblica fede o di confessione stragiudiziale alle dichiarazioni del contribuente nel PVC, né alle valutazioni sui prodotti finiti, sulle materie prime e sullo sfrido. Sul terzo motivo lo ha dichiarato inammissibile perché mirava a una diversa valutazione degli elementi istruttori e non denunciava un vero omesso esame di un fatto storico decisivo. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazioni di legge; la Corte ha ricordato che non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non comprende la mera omessa valutazione di elementi istruttori.

  • art. 2729 c.c.

    regola le presunzioni semplici; la Corte non ha escluso in astratto l'accertamento presuntivo, ma ha rilevato l'inammissibilità della censura perché non attaccava la ratio sulla insufficienza degli indizi.

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente l'accertamento analitico-induttivo; la Corte ha ribadito che la contestazione del metodo non era pertinente, poiché il punto decisivo era la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli elementi utilizzati.

  • art. 2699 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2700 c.c. per sostenere la fede privilegiata del PVC; la Corte ha negato che tale fede copra il contenuto intrinseco delle dichiarazioni.

  • art. 2700 c.c.

    la pubblica fede dell'atto pubblico riguarda provenienza, attività del pubblico ufficiale e fatti da lui attestati come avvenuti in sua presenza, non la verità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti.

  • art. 2733 c.c.

    richiamato per sostenere la confessione; la Corte ha escluso che le dichiarazioni rese nel PVC integrino confessione stragiudiziale con efficacia di prova legale.

  • art. 2735 c.c.

    richiamato insieme alla confessione stragiudiziale; la Corte ha negato che le dichiarazioni del contribuente nel PVC abbiano tale valore probatorio.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario analitico-induttivo, la censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha fondato la decisione sulla insufficienza della forza indiziaria degli elementi addotti, non è utile dedurre soltanto l'astratta ammissibilità del metodo presuntivo.
  • La fede privilegiata dell'atto pubblico copre solo i fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti o avvenuti in sua presenza e la provenienza dell'atto, non la veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o le valutazioni tecniche contenute nel verbale.
  • Le dichiarazioni rese da un contribuente nel PVC non equivalgono, per ciò solo, a confessione stragiudiziale e possono essere contestate con prova contraria, nei limiti consentiti dall'ordinamento.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo se sia stato omesso l'esame di un fatto storico decisivo, non quando si contesti semplicemente la mancata considerazione o la diversa valutazione di singoli elementi istruttori.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare in cassazione un nuovo apprezzamento del materiale probatorio, riservato al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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