Cassazione Civile, Ordinanza n. 17644/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore aveva ottenuto dall'INPS la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962 per coprire un periodo in cui aveva dichiarato di avere svolto attività come collaboratore di coltivatori diretti; sulla base di tale riconoscimento aveva aggiornato la propria posizione contributiva e chiesto la ricongiunzione dei periodi presso la gestione pubblica per maturare una pensione unica e anticipata. A distanza di anni, a seguito di controlli, l'INPS aveva ritenuto non provata l'esistenza del rapporto di lavoro presupposto, aveva invitato l'interessato a integrare la documentazione e, decorso il termine, aveva disposto il ritiro del beneficio, con conseguente depurazione della posizione contributiva di quattro anni e differimento del pensionamento. L'interessato aveva quindi chiesto l'annullamento/nullità del provvedimento di revoca, l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'INPS rispetto al contratto oneroso di rendita vitalizia, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali e la declaratoria della lesione della propria aspettativa al riconoscimento dei periodi utili al pensionamento. Il TAR, investito dopo la riassunzione, aveva ritenuto propria la giurisdizione solo sulla domanda risarcitoria da ritardo nel procedimento amministrativo, sollevando però conflitto negativo di giurisdizione sulle ulteriori domande risarcitorie connesse alla tardiva iniziativa dell'INPS e al ritiro della rendita. La Corte di cassazione è stata quindi chiamata a stabilire se la controversia residua spettasse alla Corte dei conti o al giudice ordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato che la giurisdizione sulla domanda risarcitoria residua appartiene al giudice ordinario, non alla Corte dei conti né al giudice amministrativo. Ha valorizzato il petitum sostanziale: la domanda non tendeva all'accertamento diretto della legittimità della revoca in sé, ma alla verifica della condotta dell'INPS sotto il profilo dell'inadempimento contrattuale e della violazione dei doveri di correttezza e buona fede nel rapporto previdenziale, con richiesta di ristoro del danno derivante dal ritardo nell'esercizio dei poteri di secondo grado. La Corte ha escluso che vi fosse un collegamento causale diretto tale da attrarre la controversia nella giurisdizione contabile, precisando che la giurisdizione della Corte dei conti riguarda le controversie sulla sussistenza, misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti e i profili funzionali all'ottenimento o alla quantificazione del trattamento pensionistico. Poiché qui si discuteva invece di responsabilità dell'ente previdenziale per il tempo trascorso tra il riconoscimento e il ritiro della rendita, la cognizione spetta al giudice ordinario. Non risultano ulteriori statuizioni sul merito della pretesa risarcitoria.
Norme richiamate
richiamato quale titolo della costituzione della rendita vitalizia oggetto del rapporto previdenziale controverso
utilizzati come parametri per valutare la condotta dell'ente previdenziale secondo correttezza e buona fede
evocato dalla parte a fondamento dell'inadempimento contrattuale dell'INPS
art. 97 Cost.
richiamato dalla parte in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa
richiamata con riferimento ai principi e ai termini del procedimento amministrativo
indicato quale base del conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal TAR
artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214
richiamati per delimitare la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti sulle controversie pensionistiche dei pubblici dipendenti
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale, cioè alla reale natura della domanda e alla causa petendi, non alla sola qualificazione formale attribuita dalla parte alle proprie richieste.
- La giurisdizione della Corte dei conti copre le controversie sulla sussistenza, misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti e quelle strettamente funzionali all'ottenimento o alla quantificazione del trattamento pensionistico.
- Quando la domanda non mira all'accertamento diretto del diritto pensionistico, ma al risarcimento del danno derivante dal ritardato esercizio di poteri di autotutela o dalla condotta dell'ente previdenziale, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
- La valutazione della responsabilità dell'ente previdenziale per il ritardo o per l'inosservanza dei doveri di correttezza e buona fede nel rapporto con l'assicurato è tema devoluto al giudice ordinario, anche se la vicenda incide indirettamente sulla data di accesso alla pensione.
- La mera contestazione della revoca di un beneficio previdenziale non radica di per sé la giurisdizione contabile quando la domanda sostanziale è di natura risarcitoria e fondata su un preteso inadempimento contrattuale dell'ente.
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