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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03273/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Nel corso di un'esecuzione immobiliare promossa da una banca contro una società in liquidazione, due soggetti che avevano acquistato dalla debitrice due unità immobiliari ricadenti in un compendio realizzato su un terreno gravato da ipoteca hanno proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., contestando la pignorabilità dei beni. In primo grado e in appello l'opposizione è stata respinta. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con i primi due motivi, la falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., dell'art. 2826 c.c. e dell'art. 39 d.lgs. 385/1993, sostenendo che l'appello fosse specifico e che il giudice di merito avesse errato nel ritenere insussistenti i vizi denunciati: da un lato, perché l'ipoteca sarebbe stata inefficace o nulla poiché, al momento della concessione, sul terreno erano in corso di costruzione fabbricati e quindi il bene ipotecato sarebbe stato erroneamente indicato come terreno anziché come fabbricato in costruzione; dall'altro, perché la mancata annotazione a margine dell'iscrizione ipotecaria degli atti di erogazione del mutuo avrebbe reso la garanzia inopponibile o inefficace verso i terzi. Con il terzo motivo hanno denunciato la violazione del principio di proporzionalità del mutuo fondiario ex art. 38 d.lgs. 385/1993 e CICR 22 aprile 1995, assumendo che il superamento del limite dell'80% del valore del bene ipotecato determinasse la nullità del mutuo fondiario e, per riflesso, l'invalidità della garanzia.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondate le censure relative ai primi due motivi, perché il ricorso non riproduceva in modo adeguato il contenuto dell'atto di appello, del contratto di mutuo, dell'atto di concessione dell'ipoteca, della nota di iscrizione e degli atti di erogazione, sicché non era possibile verificare la specifica censura alle rationes decidendi delle sentenze di merito; in più, ha osservato che le doglianze non colpivano davvero la motivazione del primo giudice. Quanto al bene ipotecato, ha evidenziato che la garanzia, in base agli atti richiamati, risultava riferita al terreno e ai fabbricati in corso di costruzione, senza incertezza sull'identità del bene. Quanto alla mancata annotazione delle erogazioni, ha ribadito che essa non incide sulla validità o opponibilità dell'ipoteca, ma solo sul rango degli interessi. Il terzo motivo è stato respinto perché il limite di finanziabilità del mutuo fondiario non integra un elemento essenziale del contratto né una norma imperativa la cui violazione determini nullità; la decisione è stata ritenuta conforme ai principi delle Sezioni Unite del 2022. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 619 c.p.c.

    norma posta a base dell'opposizione di terzo all'esecuzione proposta da chi assume un diritto incompatibile con il pignoramento.

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello deve contenere una critica specifica e mirata alle rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancanza di una adeguata riproduzione del contenuto degli atti rilevanti può comportare inammissibilità delle censure.

  • art. 2826 c.c.

    richiamato in relazione all'individuazione del bene ipotecato; nel caso di specie la garanzia poteva riferirsi al terreno con fabbricati in corso di costruzione.

  • art. 38 d.lgs. 385/1993

    il limite di finanziabilità del mutuo fondiario non è elemento essenziale del contratto né causa di nullità per il suo superamento.

  • art. 39 d.lgs. 385/1993

    l'annotazione degli atti di erogazione rileva per la collocazione degli interessi nel medesimo grado del capitale, non per la validità o l'opponibilità dell'ipoteca.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    base processuale per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve indicare specificamente il contenuto degli atti su cui si fondano le censure; la sua omissione determina inammissibilità del motivo.

  • art. 934 c.c.

    richiamato per escludere la tesi assoluta dell'inesistenza del bene in presenza di costruzioni insistenti sul terreno.

  • art. 2811 c.c.

    richiamato per escludere che la presenza di fabbricati in costruzione impedisca, in assoluto, l'oggetto ipotecario sul terreno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    dà luogo al raddoppio del contributo unificato nei casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la critica alla sentenza d'appello deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della decisione impugnata; se il ricorso non riproduce e non indica adeguatamente il contenuto degli atti processuali e negoziali rilevanti, le censure possono risultare inammissibili.
  • L'annotazione degli atti di erogazione del mutuo a margine dell'iscrizione ipotecaria non incide sulla validità o sull'opponibilità dell'ipoteca ai terzi, ma solo sulla collocazione degli interessi nel medesimo grado del capitale.
  • Il limite di finanziabilità del mutuo fondiario previsto dalla normativa bancaria non è, di per sé, elemento essenziale del contratto né norma imperativa la cui violazione comporti la nullità del mutuo validamente qualificato come fondiario.
  • Quando le parti hanno effettivamente stipulato un mutuo fondiario corrispondente al modello legale, il giudice non può riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti tipici, ove tale qualificazione sia stata voluta dalle parti e accertata in fatto.
  • In opposizione di terzo all'esecuzione, la contestazione dell'ipoteca o del pignoramento richiede una deduzione puntuale dei fatti costitutivi dell'assunto e dei documenti su cui esso si fonda, poiché la mera affermazione di un vizio non consente il sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoMutuoContenzioso tributario
RamiEsecuzioniProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaNullità

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