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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28538/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Fermo ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con cui a uno era stata applicata la pena di mesi 4 di reclusione ed euro 500 di multa, convertita nella pena pecuniaria sostitutiva, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; all'altro la pena di mesi 5 di reclusione ed euro 600 di multa, sostituita con pena pecuniaria sostitutiva, per i reati di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 e all'art. 4, comma 2, L. 110/1975. Con un unico motivo comune entrambi hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'errata qualificazione giuridica dei fatti. La Corte rileva però che, trattandosi di ricorsi avverso sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, l'impugnazione è proponibile solo nei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; nel caso concreto, il motivo sulla qualificazione giuridica è inammissibile perché non denuncia un errore manifesto ma si risolve in una critica valutativa e generica.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dai ricorrenti

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    indicato come rito camerale de plano per la trattazione dell'impugnazione avverso sentenza di patteggiamento successiva alla novella

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    la ricorribilità per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è limitata ai casi espressamente previsti, e l'errore nella qualificazione giuridica è deducibile solo se manifesto

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice contestata per la detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità

  • art. 4, comma 2, L. 110/1975

    norma contestata a uno dei ricorrenti in materia di armi

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619

    "la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato"

    l'errore di qualificazione giuridica è deducibile solo se manifesto e immediatamente evincibile dal provvedimento, non quando si tratti di errore valutativo non evidente

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo nei limiti rigorosi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e solo quando l'errore sia manifesto.
  • Non è ammissibile censurare in cassazione la qualificazione giuridica del fatto mediante doglianze generiche o meramente valutative, se l'asserito errore non emerge in modo evidente dal testo della sentenza impugnata.
  • Le impugnazioni contro sentenze di patteggiamento pronunciate dopo l'entrata in vigore della novella devono essere trattate con il rito de plano previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. quando ne ricorrano i presupposti di legge.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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