Cassazione Penale, Sentenza n. 46731/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. Il ricorrente deduce violazione di artt. 606 lett. B) ed E) c.p.p., lamentando errata applicazione/interpretazione dell'art. 416-bis e assenza degli elementi costitutivi del reato mafioso: in particolare la mancanza di effettiva capacità di intimidazione permanente del sodalizio, l'assenza di un nesso causale tra atti di violenza e omertà, e la genericità della motivazione del giudice. Contesta inoltre la qualificazione della sua partecipazione e il ruolo a lui attribuito alla luce delle sue gravi condizioni di salute e della scarsa considerazione nel gruppo; infine, censura l'omessa valutazione delle esigenze cautelari e la violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. relativi alla scelta e alla proporzionalità della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia fornito una motivazione puntuale basata su un esame unitario degli elementi probatori, delineando l'esistenza negli anni 2019-2020 a Pescara (quartiere Rancitelli, 'Ferro di Cavallo') di un gruppo criminale di tipo mafioso riconducibile a Valentino e Guerino Spinelli e ad altra complice, dedito al traffico di stupefacenti, con disponibilità di armi e capillare controllo del territorio. La Corte ha sottolineato elementi tipici di associazioni di stampo mafioso: monopolizzazione degli affari illeciti, esercizio di intimidazione sistematica, atti di violenza pubblici ed esibiti, omertà e sostituzione, de facto, dell'autorità statale. Ha ritenuto congrua l'attribuzione al ricorrente di un ruolo qualificato sulla base di molteplici episodi che evidenziano compiti vicari e funzioni decisionali. Le censure sulle esigenze cautelari sono state considerate generiche e prive delle necessarie allegazioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; il provvedimento dispone altresì le conseguenze previste dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata come applicabile al gruppo in esame: la Corte ha ritenuto sussistente un'associazione di tipo mafioso per la presenza di capacità intimidatoria stabile, controllo territoriale, monopolizzazione del mercato degli stupefacenti, uso sistematico della violenza e conseguente omertà e assoggettamento della collettività, anche se il consesso non abbia un "nomen" formalmente riconoscibile
art. 606 lett. B) e E) cod. proc. pen.
Richiamate in rapporto alla censura per presunte vizi di motivazione e di applicazione della legge; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze, ritenendo che il giudice del merito abbia fornito motivazione adeguata e congrua sugli elementi tipici del reato e sulla partecipazione del ricorrente
artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla contestazione sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura; la Corte ha ritenuto le censure generiche e prive di allegazioni specifiche, confermando la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Norma citata per giustificare la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; la procedura scritta è stata adottata ai sensi della disposizione
Ulteriore richiamo normativo in tema di trattazione con contraddittorio scritto; conferma la regolarità della trattazione del ricorso con scambio scritto di memorie
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al fatto che il provvedimento non comporta la rimessione in libertà dell'indagato: la disposizione regola gli effetti processuali relativi alla prosecuzione della custodia in attesa di ulteriori adempimenti
Corte costituzionale, 13 giugno 2000 n. 186 (giurisprudenza)
Richiamata quale riferimento per la condanna alla somma in favore della Cassa per le ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile
Massime di principio
- Per qualificare una fattispecie come 416-bis è necessario dimostrare, oltre alla struttura organizzativa e alla reiterazione di condotte delittuose, una capacità intimidatoria stabile e percepita sul territorio, non limitata a singoli atti isolati ma traducente in omertà e controllo sociale ed economico
- La valutazione della gravità indiziaria nell'ambito delle misure cautelari può fondarsi su un esame complessivo e unitario di molteplici elementi di prova anche eterogenei; motivazioni generiche del difensore difficilmente ribaltano il giudizio del riesame se il provvedimento espone adeguatamente i fatti e i nessi
- L'attribuzione di un ruolo qualificato all'interno di un sodalizio può essere desunta da compiti vicari, funzioni decisionali e ripetuti riferimenti fattuali che mostrino il coordinamento o la supervisione delle attività del gruppo
- Le eccezioni relative alla misura cautelare (esigenze cautelari, condizioni personali, proporzionalità) richiedono allegazioni specifiche e prove idonee: censure generiche, senza puntuali dati nuovi o valutazioni circostanziate, sono destinate a essere respinte
- In sede di impugnazione in Cassazione è indispensabile formulare censure precise e confrontarsi esplicitamente con le motivazioni del giudice di merito; la mera riproposizione di asserti generici sulla mancata verifica non è sufficiente
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46681/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46684/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46685/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46686/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46689/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46690/2023 del 21/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →