Sentenza del 25/07/2022 n. 808 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di Accertamento IRPEF-Redditi di lavoro autonomo - Omessa emissione ricevute per visite mediche - Onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avviso di accertamento IRPEF relativo a omessa emissione di ricevute per visite mediche (rilascio/rinnovo patenti e porto d'armi). L'Ufficio ha attribuito al medico 7.277 certificati/visite nel 2014 risultanti dagli elenchi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; il contribuente ha contestato l'attribuzione sostenendo che molte visite erano rese gratuitamente a personale della Polizia di Stato (esenti per D.lgs. 95/2017), che vi furono malfunzionamenti dei canali telematici e ipotizzando uso illecito delle sue credenziali/del suo account (sostituzione/furto di identità digitale), nonché presentando una denuncia alla Polizia. Il contribuente ha chiesto l'annullamento totale dell'avviso o, in subordine, la rideterminazione del reddito con riconoscimento delle visite gratuite.
La decisione
La Commissione d'Appello ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di primo grado. Ha ritenuto l'informazione degli elenchi MIT (7.277 certificati) dato certo, oggettivo e non contestato, e non superabile con mere ipotesi non documentate di furto/cessione di credenziali. L'assenza dell'indirizzo IP in alcune righe non costituisce prova che le attestazioni non siano state inviate dal medico. La denuncia presentata dal contribuente dopo l'accertamento è risultata ininfluente in mancanza di esiti o documentazione investigativa. Quanto alle visite rese gratuitamente al personale di Polizia, il contribuente non ha documentato quante fossero tali (ai sensi richiamati nel provvedimento), per cui la Commissione ha ritenuto equo confermare la riduzione già operata in primo grado (riconoscimento di una percentuale minima — il primo grado aveva ridotto il numero delle visite contestate a 6.257; la Corte ha confermato la decisione impugnata). Le spese del grado sono compensate.
Norme richiamate
Richiamato dal contribuente per sostenere l'obbligo di prestazioni gratuite verso pubblico personale (es. Polizia di Stato); la Commissione ha ritenuto che l'eventuale esenzione richiedeva prova documentale specifica e non generica.
Invocato dal ricorrente per il principio di non contestazione; la Commissione ha osservato che i fatti rilevanti risultavano comunque non contestati nei loro elementi essenziali (numero di certificati dal MIT) e pertanto non bastava la sola censura in appello.
Richiama l'onere della prova: la Corte ha ritenuto che il contribuente non abbia fornito la prova che allegava (es. che molte visite fossero gratuite o che le certificazioni non fossero state inviate da lui), non superando così la presunzione basata sui dati del MIT.
Norma richiamata nel testo circa l'obbligo di documentare quante visite fossero riferibili al personale di Polizia; la Commissione ha ritenuto mancante la documentazione prevista.
Massime di principio
- I dati ufficiali estratti da banche dati pubbliche (es. elenchi MIT) costituiscono elementi forti e, se non contestati con documentazione idonea, possono costituire base valida per l'accertamento fiscale.
- L'assenza di elementi tecnici come l'indirizzo IP in alcune voci non prova di per sé che una trasmissione telematica non sia riferibile al soggetto che figura come mittente; per eccepire l'attribuzione è necessaria prova tecnica e forense sull'accesso e sull'uso delle credenziali.
- L'onere della prova grava sul contribuente che afferma cause di esclusione o esenzioni (es. prestazioni gratuite a categorie protette): è richiesta documentazione analitica e non semplici allegazioni o presunzioni.
- Una denuncia penale presentata dopo l'accertamento non ha efficacia probatoria automatica in sede tributaria: occorrono esiti o elementi documentali delle indagini che dimostrino l'illecito di terzi.
- In mancanza di prova puntuale, il giudice può accordare una correzione equitativa (es. riconoscere una percentuale minima di visite gratuite) se esistono elementi che giustificano una rettifica parziale, ma non può accogliere ampie deduzioni non documentate.
- In casi di contestazione di attività telematiche è utile acquisire e produrre log completi, perizie informatiche, copie delle comunicazioni con l'amministrazione competente (es. Motorizzazione) e qualsiasi documento che colleghi in modo certo le singole prestazioni al soggetto.
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