Sentenza del 25/07/2022 n. 186 - Corte Costituzionale
Spettacolo - Teatro Eliseo - Erogazione di contributi - Violazione del principio di uguaglianza - Costituzione, artt. 3, 9, 33, 41 e 97.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'art. 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, che autorizzava l'erogazione di un contributo straordinario "extra-FUS" al Teatro Eliseo di 4 milioni di euro per il 2017 e 4 milioni di euro per il 2018 (totale 8 milioni) per spese ordinarie e straordinarie in occasione del centenario. Le società ricorrenti denunciavano: disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), irragionevolezza e arbitrarietà della scelta normativa, violazione dei principi di tutela della cultura e della libertà artistica (artt. 9 e 33 Cost.), alterazione della concorrenza e violazione della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), nonché lesione del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.). Veniva altresì contestata la deroga alle procedure ordinarie di riparto delle risorse tramite il Fondo Unico per lo Spettacolo (legge n. 163/1985 e d.m. 1° luglio 2014).
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017, come convertito. La Corte ha ritenuto la norma una 'legge-provvedimento' che, pur non essendo in sé vietata, doveva essere sottoposta a uno scrutinio rigoroso. Ha accertato che: (i) il contributo non era vincolato a programmi o condizioni d'uso né corredato da criteri attuativi tali da garantirne la congruità rispetto agli obiettivi; (ii) l'entità complessiva (8 milioni in due anni) era sproporzionata rispetto agli strumenti ordinari di sostegno e alle erogazioni straordinarie comparabili; (iii) mancava una sufficiente illustrazione delle ragioni del consistente aumento del contributo in sede di conversione parlamentare. Per questi motivi la norma è stata ritenuta irragionevole e idonea ad alterare la concorrenza, violando gli artt. 3 e 41 Cost., e a ledere il principio del buon andamento e dell'imparzialità (art. 97). Le ulteriori censure sono state assorbite.
Norme richiamate
art. 22, comma 8, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96)
In favore del teatro di rilevante interesse culturale "Teatro Eliseo", per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle sue attività in occasione del centenario della sua fondazione è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
Norma-provvedimento che individua un beneficiario specifico e prevede un contributo straordinario 'extra-FUS'. Sottoposta a scrutinio stretto: deve essere giustificata, proporzionata e dotata di criteri/condizioni di attuazione.
Costituzione, art. 3
Principio di uguaglianza sostanziale: la legge-provvedimento non può determinare disparità ingiustificate tra soggetti comparabili; richiesta motivazione e proporzionalità per evitare discriminazioni.
Costituzione, art. 9
Tutela della cultura come interesse pubblico: gli interventi devono promuovere la cultura in modo non discriminatorio e trasparente.
Costituzione, art. 33
Tutela della libertà di espressione artistica: il sostegno pubblico deve rispettare la parità di accesso e non favorire arbitrariamente alcuni operatori a danno di altri.
Costituzione, art. 41
Libertà di iniziativa economica: misure che assegnano aiuti significativi a un operatore unico possono alterare la concorrenza e sono compatibili solo se giustificate e proporzionate.
Costituzione, art. 97
Principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione: norme-provvedimento devono essere trasparenti nelle ragioni e nelle modalità applicative per non vincolare l'amministrazione in modo irragionevole.
Legge 30 aprile 1985, n. 163 (Fondo unico per lo spettacolo)
Sistema ordinario per il sostegno finanziario al settore spettacolo tramite criteri comparativi e programmi: le erogazioni straordinarie devono rispettare la logica e le garanzie del sistema o essere motivate e proporzionate.
Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo 1° luglio 2014
Definisce criteri e categorie (teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, ecc.) e disciplina progetti speciali; sottolinea che la ripartizione ordinaria avviene con parametri comparativi.
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 142791 del 14 settembre 2017
Atto amministrativo di recepimento che ha istituito il capitolo di spesa per il contributo al Teatro Eliseo; atto applicativo vincolato dalla norma legislativa censurata.
Massime di principio
- Una legge che attribuisce vantaggi economici a destinatari specifici (norma-provvedimento) è ammessa solo se supera uno scrutinio rigoroso di ragionevolezza: la finalità deve essere chiara, le ragioni devono emergere dagli atti e la scelta deve essere proporzionata rispetto agli obiettivi.
- Gli aiuti straordinari 'extra-FUS' verso operatori culturali devono essere corredati da criteri attuativi, vincoli sull'utilizzo delle risorse e indicatori di efficacia per garantire congruità e trasparenza e per evitare disparità di trattamento.
- L'entità del beneficio deve essere valutata in relazione agli strumenti ordinari di sostegno e alle erogazioni comparabili; sovvenzioni molto più ampie del normale richiedono motivazioni molto solide e documentate.
- Per non violare il principio di concorrenza e la libertà di iniziativa economica, il legislatore deve considerare l'impatto sul mercato e, se necessario, giustificare la deroga con riferimenti a interessi pubblici superiori e misure compensative.
- La motivazione legislativa (anche tramite lavori parlamentari e relazioni) assume rilievo probatorio quando la norma ha natura provvedimentale: l'assenza di spiegazioni dettagliate può portare all'illegittimità costituzionale.
- Chi ritiene di subire un pregiudizio per finanziamenti speciali a terzi ha titolo a ricorrere per via amministrativa e, se sottoposta dall'organo giurisdizionale, può sollevare questioni di costituzionalità; la Corte valuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione.
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