Sentenza del 25/07/2022 n. 162 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano due avvisi di liquidazione dell'imposta di registro emessi dopo la sentenza civile del Tribunale di Udine n. 424/2015 che, in un'azione di riduzione per lesione della quota di legittima, aveva accertato la consistenza dell'asse ereditaria, determinato i diritti e disposto riduzioni delle disposizioni testamentarie. I privati sostenevano che l'accertamento della massa ereditaria era meramente incidentale (operazione necessaria per calcolare la riduzione) e quindi non poteva costituire base imponibile ai sensi dell'art. 8 della Tariffa (imposta proporzionale), chiedendo l'annullamento degli avvisi. Le convenute (eeeee e fffff) deducevano inoltre l'applicabilità dell'art. 59 D.P.R. 131/1986 e del patrocinio a spese dello Stato (art.131 DPR 115/2002) per ottenere la registrazione a debito. L'Agenzia sosteneva invece che il Tribunale aveva compiuto un accertamento di merito circa quali beni rientrassero nell'asse e i relativi valori, con conseguente accertamento di diritti a contenuto patrimoniale assoggettabili alle aliquote proporzionali previste dalla Tariffa (art.8 lett. c) e b)), e che l'art.59 non escludeva la registrazione in caso di pronunce portanti trasferimento o determinazione di diritti patrimoniali.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e rigettato l'appello incidentale di eeeee e fffff. Sono stati confermati gli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro relativi alla sentenza civile; è stata ritenuta legittima l'applicazione delle aliquote proporzionali per i punti in cui il Tribunale ha accertato la consistenza dell'asse ereditaria e i diritti patrimoniali. L'appellata decisione di primo grado (CTP) era stata in parte favorevole ai contribuenti ma la Corte d'appello ha ritenuto che l'accertamento compiuto dal Tribunale non fosse solo incidentale e legittimasse la tassazione. L'appello incidentale fondato sul divieto di registrazione a debito (art.59) è stato respinto: la pronuncia civile è stata considerata portante trasferimento/determinazione di diritti patrimoniali. Conseguenze economiche: condanna solidale dei contribuenti al pagamento delle spese del grado di appello (liquidate in Euro 1.500,00 oltre oneri), mentre la CTP aveva in precedenza compensato spese per quel grado.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Tariffa, Parte Prima, art. 8 (lett. b) e c))
Le pronunce giudiziali che accertano diritti a contenuto patrimoniale rientrano nelle fattispecie assoggettabili all'imposta proporzionale: lett. c) per accertamento di diritti patrimoniali (aliquota 1%) e lett. b) per altre ipotesi di imposta proporzionale (aliquota 3%). Il Collegio ha ritenuto applicabile l'imposta proporzionale perché il Tribunale ha determinato la consistenza dell'asse e i diritti dei singoli eredi.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 59
"la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura"
L'art.59 disciplina la registrazione a debito per sentenze che riguardano amministrazioni dello Stato e beneficiari del patrocinio a spese dello Stato, ma esclude la registrazione a debito per le sentenze che portano trasferimento di beni e diritti. Il Collegio ha ritenuto che la pronuncia civile implicasse determinazione/trasferimento di diritti patrimoniali, quindi l'eccezione non ha impedito l'iscrizione dell'imposta a carico dei contribuenti.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 131
Prevede la prenotazione a debito per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato in determinati casi. Il Collegio ha ritenuto che tale disposizione vada coordinata con art.59: il beneficio non esclude automaticamente la liquidazione se la sentenza è portante trasferimento/accertamento di diritti patrimoniali.
Codice Civile - art. 556
Norma che regola la formazione della massa ereditaria ai fini della determinazione della quota disponibile e della riduzione. Le parti sostenevano che tale formazione sia mera questione incidentale; la Corte d'appello ha però rilevato che quando il giudice compie un accertamento di merito sulla composizione e valore dell'asse, tale operazione assume valenza costitutiva e può legittimare la tassazione.
Giurisprudenza: Cass. n. 27352/2014 e Cass. n. 13385/2011
Citazioni giurisprudenziali sulla necessità della formazione della massa ereditaria nei giudizi di riduzione delle disposizioni lesive della legittima. La CTP aveva richiamato tali pronunce per sostenere la natura incidentale della formazione della massa; la Corte d'appello ha valutato in concreto la portata dell'accertamento operato dal Tribunale e ne ha riconosciuto valore impositivo.
Massime di principio
- Quando un giudice, nell'ambito di un procedimento successorio (es. azione di riduzione), compie un accertamento concreto e dettagliato sulla composizione e sul valore dell'asse ereditaria e determina diritti patrimoniali dei singoli, tale pronuncia può costituire base imponibile ai fini dell'imposta di registro (art. 8 Tariffa), con applicazione delle aliquote proporzionali.
- La mera formazione della massa ereditaria svolta a titolo meramente incidentale per calcolare la quota disponibile e la riduzione non sempre costituisce autonoma base imponibile; tuttavia, se il giudice compie un accertamento di merito sulla consistenza e sui diritti patrimoniali, la caratterizzazione come atto impositivo è possibile.
- Il beneficio del patrocinio a spese dello Stato e la prenotazione a debito (art.131 DPR 115/2002) non determinano automaticamente l'esenzione dalla registrazione o dalla liquidazione dell'imposta laddove la sentenza sia portante trasferimento o determinazione di diritti patrimoniali, fatto che esclude la registrazione a debito per tali pronunce ai sensi dell'art.59 DPR 131/1986.
- Eventuali questioni di doppia imposizione tra imposta di successione e tassazione di un atto giudiziale devono essere trattate nelle forme previste (istanze di rimborso o specifici accertamenti), dato che le due imposte hanno presupposti e finalità diverse.
- Una pronuncia giudiziale anche se in parte negativa o 'incidentale' può avere efficacia costitutiva/accertativa: se tale efficacia riguarda posizioni patrimoniali, è rilevante ai fini tributari.
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