Sentenza del 25/07/2022 n. 193 - Corte Costituzionale
Norme della Regione Siciliana - Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8, art. 4, commi 1 e 1-bis. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Era censurata la disposizione dell'art. 4, comma 1 (e il comma 1-bis collegato) della legge regionale Siciliana n. 8/2017 nella parte che prevedeva che, "Per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa". Si sosteneva che tale norma, disponendo l'apertura della procedura concorsuale (LCA) per enti soppressi e posti in liquidazione mediante atto regionale, incidesse sui diritti dei creditori e sul regime processuale (accertamento dei crediti in sede endoconcorsuale, divieto di azioni esecutive individuali, soddisfazione secondo la par condicio), materie riservate alla legislazione statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l), Cost. La Regione si difese invocando la propria potestà primaria di cui all'art. 14, lett. p), dello Statuto siciliano e richiamando la successiva normativa statale (art. 12, comma 6-bis d.l. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in legge n. 108/2021) che attribuiva alla Giunta regionale poteri analoghi.
La decisione
La Corte costituzionale ha accolto le rimessioni e dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 8/2017 limitatamente alle parole che consentivano la LCA "con decreto del Presidente della Regione". Per conseguenza è stata dichiarata incostituzionale anche la disposizione collegata (art. 4, comma 1-bis) che ne avrebbe perso efficacia autonoma. La Corte ha ritenuto che la disciplina della LCA incida sul "regime sostanziale e processuale" delle situazioni creditorie (accertamento endoconcorsuale, improcedibilità delle azioni esecutive, par condicio), rientrando nelle materie di legislazione statale esclusiva (ordinamento civile; giurisdizione e norme processuali). La novella statale successiva (d.l. n. 77/2021, conv. n. 108/2021) non ha effetto retroattivo né sanante sulla illegittimità già intervenuta della norma regionale per i provvedimenti adottati in base ad essa anteriormente alla sua entrata in vigore.
Norme richiamate
Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l)
Riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di "ordinamento civile" e di "giurisdizione e norme processuali"; la disciplina della LCA, avendo rilevanti effetti sostanziali e processuali sui creditori, rientra in queste materie e quindi non è devolvibile alla legislazione regionale.
Legge della Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8, art. 4, commi 1 e 1-bis
"Per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa"
Norma regionale che attribuiva al Presidente della Regione il potere di disporre la LCA per enti soppressi e posti in liquidazione; dichiarata in parte incostituzionale perché invade materie di competenza statale.
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), artt. 51, 52, 201 e ss.
artt. 51, 52, 201, 207 e seguenti
Disciplina gli effetti della procedura concorsuale e della LCA: accertamento dei crediti in sede endoconcorsuale, divieto di azioni esecutive individuali (improcedibilità), soddisfazione secondo la par condicio; su questi profili si fonda la rilevanza costituzionale della riserva statale.
Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 15 (come convertito)
Prevedeva la sottoposizione a LCA per enti statali in dissesto; le pronunce della Corte hanno considerato rilevante che la disciplina di apertura della LCA debba essere statale.
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, art. 12, comma 6-bis (introdotto, in sede di conversione, nella legge 29 luglio 2021, n. 108)
Ha introdotto il comma 5-bis nell'art. 15 del d.l. n. 98/2011 estendendo alle Regioni la possibilità di affidare alla Giunta il potere di disporre la LCA per enti regionali; la Corte ha ritenuto che tale novella non valga a sanare retroattivamente l'illegittimità della norma regionale antecedente.
Statuto della Regione Siciliana, art. 14, lettera p)
Attribuisce alla Regione potestà primaria in materia di "ordinamento degli enti regionali"; la Corte ha chiarito che questa potestà riguarda profili pubblicistico-organizzativi e non può estendersi a disciplinare rapporti privatistici e regole processuali riservate allo Stato.
Massime di principio
- Le norme regionali non possono stabilire procedure concorsuali o regole che incidono sul regime sostanziale e processuale dei creditori (accertamento dei crediti, improcedibilità delle azioni esecutive, regole di concorso), perché tali materie rientrano nella competenza statale esclusiva ex art. 117, comma 2, lett. l), Cost.
- La potestà legislativa regionale in materia di "ordinamento degli enti regionali" (statuto speciale) si limita ai profili organizzativi e pubblicistici; non può essere utilizzata per disciplinare il regime privatistico dei rapporti creditori-debitore o per creare procedure concorsuali con effetti processuali.
- Una successiva normativa statale che attribuisca poteri analoghi alle Regioni non ha efficacia retroattiva e non sanerà gli atti regionali adottati in base a una norma regionale poi dichiarata incostituzionale.
- Per i creditori, l'apertura (valida) di una LCA comporta il divieto di proseguire azioni esecutive individuali e impone l'insinuazione al passivo; prima di eseguire o definire procedure esecutive è prudente verificare la legittimità e la fonte normativa dell'apertura della LCA.
- I giudici a quo che intendono sollevare questioni di legittimità costituzionale devono, ove possibile, tentare un'interpretazione conforme; tuttavia, se il tenore letterale della norma non consente adeguamento, la rimessione è ammissibile.
- Nel valutare l'ammissibilità e la rilevanza della questione, occorre accertare se la decisione del giudice dipende dall'efficacia della norma regionale impugnata (effetto condizionante sul giudizio principale).
- In presenza di conflitti tra normativa regionale e riserve di competenza statale su materie che toccano diritti dei terzi e procedure processuali, la Corte costituzionale tende a privilegiare l'unità e l'uniformità della disciplina di natura concorsuale a livello statale.
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