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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24074/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da alcuni provvedimenti e atti della sanità regionale relativi al rapporto tra una struttura sanitaria privata accreditata e il servizio sanitario regionale. La struttura lamentava che, dopo una serie di delibere regionali modificative della disciplina dell'accordo-contratto per le prestazioni sanitarie, l'amministrazione avesse richiesto l'emissione di note di credito per recuperare crediti vantati dalla stessa amministrazione al 31 dicembre 2023, con contestuale avviso che, in mancanza, non sarebbero state pagate le fatture già emesse e sarebbe seguito un taglio del 10% del budget dell'anno successivo. Davanti al TAR la struttura aveva dedotto l'illegittimità delle delibere e sosteneva che la giurisdizione spettasse al giudice amministrativo perché gli atti incidevano direttamente sul rapporto concessorio, non limitandosi a una mera pretesa patrimoniale. Con il regolamento preventivo di giurisdizione ribadiva che la modifica autoritativa del rapporto e le conseguenze sanzionatorie sul budget rendevano la lite attratta nella giurisdizione amministrativa. Le controparti sostenevano invece che si trattasse di una controversia su crediti, corrispettivi e attuazione contrattuale, quindi devoluta al giudice ordinario.

La decisione

La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la richiesta di emissione delle note di credito non esprimesse esercizio di potere autoritativo, ma trovasse fondamento nella clausola dell'accordo-contratto stipulato per la regolamentazione delle prestazioni sanitarie. La vicenda è stata qualificata come controversia relativa all'esistenza e alla debenza di un credito nell'ambito di un rapporto di diritto privato, collocato a valle dei provvedimenti amministrativi di programmazione. È stata inoltre esclusa l'interruzione del giudizio di cassazione per la sopravvenuta ammissione della fondazione alla procedura di amministrazione straordinaria. La causa dovrà quindi essere riassunta davanti al giudice ordinario, che provvederà anche sulle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Le controversie su indennità, canoni e altri corrispettivi nei rapporti di concessione di pubblico servizio sono devolute al giudice ordinario quando hanno contenuto meramente patrimoniale e non investono l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    L'accordo contrattuale per la regolamentazione delle prestazioni sanitarie è qualificato come contratto di diritto privato, che si pone a valle dell'azione amministrativa e recepisce il budget fissato dagli atti di programmazione.

  • art. 37 c.p.c.

    La giurisdizione va determinata in base alla domanda e al petitum sostanziale, identificato tramite la causa petendi e la natura della posizione dedotta in giudizio.

Massime di principio

  • Nel riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, da individuarsi in base alla causa petendi e alla natura della posizione soggettiva dedotta, non alla sola qualificazione formale proposta dalle parti.
  • Nelle controversie tra amministrazioni sanitarie e strutture private accreditate, la giurisdizione ordinaria sussiste quando la lite riguarda soltanto la debenza di corrispettivi, canoni o altre prestazioni patrimoniali nell'ambito del rapporto contrattuale.
  • La giurisdizione amministrativa ricorre invece solo quando il conflitto coinvolge la verifica dell'esercizio di un potere autoritativo della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, secondo lo schema potere-interesse.
  • L'accordo-contratto ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 ha natura privatistica: gli atti amministrativi di programmazione che ne costituiscono il presupposto non trasformano automaticamente in controversia di legittimità amministrativa le liti sulla sua esecuzione o sui relativi crediti.
  • Nel giudizio di cassazione non operano, in via generale, le comuni cause di interruzione del processo previste per il processo civile ordinario.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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