Cassazione Civile, Ordinanza n. 39986/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente. La CTR aveva ritenuto tardiva/invalida l'impugnazione perché, a suo dire, l'ufficio non aveva depositato la ricevuta postale di spedizione della raccomandata con cui l'appello era stato notificato e la distinta delle raccomandate presentava un timbro a secco con data illeggibile. Con l'unico motivo il ricorso denunciava violazione degli artt. 22, comma 1, e 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la distinta/elenco delle raccomandate, recante timbro datario leggibile almeno quanto all'anno 2010, fosse sufficiente a provare la tempestiva spedizione del gravame, avvenuta prima della scadenza del termine annuale di impugnazione ex art. 327 c.p.c. Il contribuente non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello per il notificante può essere validamente data dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante timbro datario delle Poste, poiché tale timbro attesta la consegna all'ufficio postale. Esaminando direttamente gli atti, ha rilevato che dall'elenco depositato risultava una spedizione dell'8/09/2010, quindi ampiamente anteriore alla scadenza dell'11/12/2010; ha inoltre osservato che l'anno 2010 era comunque leggibile sul timbro, sicché non poteva ritenersi illeggibile la data in modo tale da far mancare la prova della tempestività. Ne consegue l'applicazione del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione e la tempestività dell'impugnazione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla stessa commissione regionale in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario disciplina gli oneri documentali connessi alla notificazione/deposito degli atti; la Corte ne dà un'interpretazione non formalistica, ritenendo sufficiente, ai fini della prova della tempestiva spedizione dell'appello, la distinta delle raccomandate recante timbro datario postale.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
La norma è richiamata come parametro sulla regolarità dell'appello tributario; la Corte esclude che l'omesso deposito dell'avviso di ricevimento comporti in automatico inammissibilità quando vi sia altra prova idonea della tempestiva consegna del plico all'ufficio postale.
È utilizzato per determinare il termine lungo di impugnazione, che nel caso concreto è scaduto l'11/12/2010; la tempestività va valutata rispetto alla data di spedizione dell'atto da parte del notificante.
È applicata ratione temporis per il computo della sospensione feriale dei termini nel caso concreto.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la tempestività della notificazione dell'atto di appello per il notificante può essere dimostrata anche mediante la distinta/elenco delle raccomandate recante timbro datario postale, poiché tale timbro è idoneo ad attestare la consegna del plico all'ufficio postale.
- Ai fini della prova della spedizione tempestiva non è necessario il solo avviso di ricevimento, se dagli atti emerge in modo certo la data di presentazione del plico all'ufficio postale prima della scadenza del termine di impugnazione.
- L'illeggibilità parziale del timbro non vale a escludere la prova della tempestività quando l'anno di spedizione sia comunque leggibile e compatibile con il termine utile.
- Nel processo tributario, l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza documentale non può essere dichiarata in modo meramente formalistico se dagli atti risulta comunque provata la tempestiva instaurazione del rapporto processuale.
- Opera il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione: per il notificante rileva la data di consegna dell'atto all'ufficio postale, mentre per il destinatario rileva il momento di ricezione.
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