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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07663/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto avente ad oggetto un capannone sito in Monreale. La committente, dopo aver esercitato il recesso unilaterale dal contratto, ha chiesto la restituzione del bene e il risarcimento dei danni per la sua illegittima detenzione, lamentando deprezzamento del cespite e perdita di utilità. L'appaltatore ha resistito, sostenendo che la restituzione non fosse dovuta in pendenza della tutela possessoria, che il recesso non potesse produrre effetti senza il pagamento delle indennità, che la detenzione fosse legittima per effetto dei provvedimenti possessori, che il danno non fosse provato o comunque fosse stato erroneamente quantificato, e che vi fosse contrasto con altra decisione resa in un giudizio analogo. In cassazione ha dedotto, con tre motivi, la violazione degli artt. 705 c.p.c. e 1671 c.c. e norme processuali sulla prova e motivazione, un asserito contrasto con altra sentenza, nonché l'errore nella determinazione del danno e nella configurazione dell'illegittima detenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il divieto dell'art. 705 c.p.c. riguarda solo la proposizione del giudizio petitorio da parte del convenuto nel possessorio e che, nel caso concreto, l'azione di rivendica è stata proposta solo dopo la piena definizione del giudizio possessorio; ha inoltre ribadito che il recesso del committente ex art. 1671 c.c. produce lo scioglimento del contratto con efficacia ex nunc, mentre il pagamento dell'indennizzo è una conseguenza e non una condizione dell'efficacia del recesso, e che non opera un diritto di ritenzione del capannone. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per genericità e mancata riconduzione a specifici vizi tipici dell'art. 360 c.p.c.; in ogni caso ha escluso la rilevanza del preteso contrasto con altra sentenza perché non risultava il passaggio in giudicato e perché riguardava parti e bene diversi. Ha confermato la condanna alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 705 c.p.c.

    Il divieto di proporre giudizio petitorio riguarda solo il convenuto nel giudizio possessorio e mira a impedire che la tutela possessoria sia paralizzata prima della sua completa attuazione.

  • art. 1671 c.c.

    Il recesso ad nutum del committente determina lo scioglimento dell'appalto con efficacia ex nunc; il pagamento delle somme dovute all'appaltatore è conseguenza del recesso e non sua condizione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo; la censura è stata respinta o reputata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la doglianza è stata ritenuta generica e non utilmente scrutinabile come vizio tipico.

  • art. 118 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma non è stato ravvisato un vizio processuale specificamente dedotto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di prova del danno; la Corte ha rilevato la carenza di specificità delle censure e, sul punto, ha valorizzato il difetto di prova della voce di danno da mancato utile.

  • art. 1152 c.c.

    Il diritto di ritenzione è mezzo di autotutela eccezionale e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

  • art. 360, primo comma, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e riconducibili in modo immediato e inequivoco a uno dei motivi tipici di impugnazione; la critica generica è inammissibile.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    L'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza prodotta in altra causa è necessaria e l'onere di provarlo grava sulla parte che invoca il giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato opera entro i limiti oggettivi e soggettivi del rapporto dedotto; una sentenza resa tra parti diverse e su un bene diverso non è idonea a spiegare efficacia nel presente giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel rapporto di appalto, il recesso unilaterale del committente scioglie il contratto con effetto ex nunc dalla comunicazione all'appaltatore; l'obbligo di pagare l'indennizzo dovuto all'appaltatore non condiziona l'efficacia del recesso, ma ne costituisce una conseguenza.
  • Il divieto di proporre giudizio petitorio ex art. 705 c.p.c. opera solo finché la tutela possessoria non sia stata pienamente attuata e riguarda il convenuto nel possessorio; una volta esaurita la tutela possessoria, il proprietario può agire per la restituzione del bene.
  • L'appaltatore che detiene il bene in dipendenza del rapporto di appalto è un detentore qualificato, ma non può trattenere il bene invocando un diritto di ritenzione se tale facoltà non è prevista dalla legge in modo espresso.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere formulate con specificità e devono essere immediatamente riconducibili a uno dei vizi tassativi dell'art. 360 c.p.c.; la doglianza generica o non tipizzata è inammissibile.
  • La deduzione di un giudicato formatosi in altro processo richiede la prova del passaggio in giudicato e, comunque, il giudicato non può essere esteso oltre i limiti soggettivi e oggettivi della decisione resa in altra controversia.
  • Ai fini del risarcimento, la voce del mancato utile o della perdita di utilità del bene deve essere specificamente provata; in difetto, può essere riconosciuto solo il danno documentalmente o tecnicamente accertato, come quello da deprezzamento o ammaloramento del cespite.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoRisoluzione del contratto

Testo integrale

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