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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01470/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione proposta contro un'esecuzione forzata iniziata da un creditore. Il debitore ha dedotto l'inesistenza del titolo esecutivo e, comunque, la mancata notifica del titolo, del precetto e del pignoramento, sostenendo di non aver mai conosciuto tali atti. Ha inoltre contestato l'ammissibilità degli interventi di altri creditori, affermando che il recupero avrebbe dovuto essere rivolto solo verso la società di cui era stato socio e amministratore, e non verso di lui personalmente. Il tribunale ha ritenuto che le censure riguardassero in realtà un vizio di notificazione di atti esecutivi già esistenti, qualificando l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e dichiarandola tardiva; ha invece accolto l'opposizione solo quanto agli atti di intervento di altri creditori, ritenendo che i loro titoli fossero nei confronti della società e non del socio personalmente. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 557, comma 2, c.p.c. per avere il tribunale superato la questione della mancata notifica del titolo sulla base del deposito dell'originale, e l'erronea interpretazione dell'art. 615 c.p.c. in relazione all'art. 140 c.p.c., insistendo nella richiesta di declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva per mancanza di notifica del titolo e di nuova qualificazione dell'opposizione come opposizione all'esecuzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i motivi non censuravano in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla qualificazione della doglianza come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per dedotta mancata notifica di titolo, precetto e pignoramento, e sulla conseguente tardività. La Corte ha inoltre rilevato che il tribunale si era conformato alla giurisprudenza di legittimità che ricondurrebbe la mancata notifica di un titolo esecutivo esistente e non contestato nell'an e nel quantum nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi. Quanto alla prospettata sussunzione nell'art. 615 c.p.c., la Corte l'ha ritenuta comunque irrilevante e, in ogni caso, idonea a condurre a un diverso profilo di inammissibilità, poiché avrebbe richiesto un'appellabilità della decisione sul punto e non un ricorso diretto per cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 557, comma 2, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione al deposito/notifica del titolo esecutivo; la Corte non ne fonda l'accoglimento e ritiene il motivo non decisivo rispetto alla ratio della sentenza impugnata

  • art. 615 c.p.c.

    la sua invocata applicazione è ritenuta non idonea a superare la qualificazione operata dal tribunale; in ogni caso, la diversa sussunzione avrebbe imposto un diverso mezzo di impugnazione

  • art. 617 c.p.c.

    la mancata notifica di un titolo esecutivo esistente è ricondotta all'opposizione agli atti esecutivi; la tardività dell'opposizione comporta il rigetto/inammissibilità della doglianza

  • art. 140 c.p.c.

    menzionato dal ricorrente in relazione alla notificazione del titolo e degli atti esecutivi, ma non valorizzato come fondamento dell'accoglimento

  • art. 380-bis, comma 1, c.p.c.

    indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 327 cod. civ.

    citato nel passaggio riportato dalla sentenza impugnata; nel testo non è possibile ricavarne una specifica interpretazione ulteriore

Massime di principio

  • Quando la doglianza riguarda la mancata notifica di un titolo esecutivo esistente e non contestato nel suo contenuto, la censura va normalmente sussunta nell'opposizione agli atti esecutivi e non nell'opposizione all'esecuzione.
  • La qualificazione del rimedio impugnatorio dipende dal contenuto sostanziale della contestazione: se si lamenta un vizio di notificazione di titolo, precetto o pignoramento, il rimedio tipico è l'opposizione ex art. 617 c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se omette di censurare il nucleo argomentativo decisivo, è inammissibile.
  • La deduzione di una diversa qualificazione giuridica della domanda non è utile quando la decisione impugnata si fonda su una qualificazione corretta e consolidata, e comunque non elide le conseguenze processuali derivanti dal diverso rimedio esperibile.
  • Se la questione riguarda un capo che, secondo la ricostruzione del giudice di merito, avrebbe richiesto l'appello, il ricorso diretto per cassazione risulta inammissibile per difetto del corretto mezzo di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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