Cassazione Civile, Ordinanza n. 01470/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione proposta contro un'esecuzione forzata iniziata da un creditore. Il debitore ha dedotto l'inesistenza del titolo esecutivo e, comunque, la mancata notifica del titolo, del precetto e del pignoramento, sostenendo di non aver mai conosciuto tali atti. Ha inoltre contestato l'ammissibilità degli interventi di altri creditori, affermando che il recupero avrebbe dovuto essere rivolto solo verso la società di cui era stato socio e amministratore, e non verso di lui personalmente. Il tribunale ha ritenuto che le censure riguardassero in realtà un vizio di notificazione di atti esecutivi già esistenti, qualificando l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e dichiarandola tardiva; ha invece accolto l'opposizione solo quanto agli atti di intervento di altri creditori, ritenendo che i loro titoli fossero nei confronti della società e non del socio personalmente. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 557, comma 2, c.p.c. per avere il tribunale superato la questione della mancata notifica del titolo sulla base del deposito dell'originale, e l'erronea interpretazione dell'art. 615 c.p.c. in relazione all'art. 140 c.p.c., insistendo nella richiesta di declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva per mancanza di notifica del titolo e di nuova qualificazione dell'opposizione come opposizione all'esecuzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i motivi non censuravano in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla qualificazione della doglianza come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per dedotta mancata notifica di titolo, precetto e pignoramento, e sulla conseguente tardività. La Corte ha inoltre rilevato che il tribunale si era conformato alla giurisprudenza di legittimità che ricondurrebbe la mancata notifica di un titolo esecutivo esistente e non contestato nell'an e nel quantum nell'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi. Quanto alla prospettata sussunzione nell'art. 615 c.p.c., la Corte l'ha ritenuta comunque irrilevante e, in ogni caso, idonea a condurre a un diverso profilo di inammissibilità, poiché avrebbe richiesto un'appellabilità della decisione sul punto e non un ricorso diretto per cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione al deposito/notifica del titolo esecutivo; la Corte non ne fonda l'accoglimento e ritiene il motivo non decisivo rispetto alla ratio della sentenza impugnata
la sua invocata applicazione è ritenuta non idonea a superare la qualificazione operata dal tribunale; in ogni caso, la diversa sussunzione avrebbe imposto un diverso mezzo di impugnazione
la mancata notifica di un titolo esecutivo esistente è ricondotta all'opposizione agli atti esecutivi; la tardività dell'opposizione comporta il rigetto/inammissibilità della doglianza
menzionato dal ricorrente in relazione alla notificazione del titolo e degli atti esecutivi, ma non valorizzato come fondamento dell'accoglimento
indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone, in caso di inammissibilità del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
citato nel passaggio riportato dalla sentenza impugnata; nel testo non è possibile ricavarne una specifica interpretazione ulteriore
Massime di principio
- Quando la doglianza riguarda la mancata notifica di un titolo esecutivo esistente e non contestato nel suo contenuto, la censura va normalmente sussunta nell'opposizione agli atti esecutivi e non nell'opposizione all'esecuzione.
- La qualificazione del rimedio impugnatorio dipende dal contenuto sostanziale della contestazione: se si lamenta un vizio di notificazione di titolo, precetto o pignoramento, il rimedio tipico è l'opposizione ex art. 617 c.p.c.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se omette di censurare il nucleo argomentativo decisivo, è inammissibile.
- La deduzione di una diversa qualificazione giuridica della domanda non è utile quando la decisione impugnata si fonda su una qualificazione corretta e consolidata, e comunque non elide le conseguenze processuali derivanti dal diverso rimedio esperibile.
- Se la questione riguarda un capo che, secondo la ricostruzione del giudice di merito, avrebbe richiesto l'appello, il ricorso diretto per cassazione risulta inammissibile per difetto del corretto mezzo di impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01363/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01364/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01365/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01366/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01367/2023 del 18/01/2023
- ordinanza_civile · 18 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01368/2023 del 18/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →