Cassazione Civile, Sentenza n. 20128/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero impugnava il decreto della Corte d'appello che aveva confermato l'indennizzo riconosciuto alle società resistenti per l'irragionevole durata del fallimento "Gardella s.n.c." (aperto 11.10.2005, chiuso 16.5.2018). Il Ministero deduceva tardività della domanda di indennizzo ex L. 89/2001 sostenendo che, per la decorrenza della definitività del decreto di chiusura, dovessero applicarsi disposizioni successive alla riforma della legge fallimentare (avanzando due linee argomentative: 1) il termine per impugnare decorreva dal deposito non dall'affissione e quindi il decreto sarebbe divenuto definitivo dopo 90 giorni, rendendo tardiva la domanda; 2) in ogni caso sarebbe applicabile il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. nella versione successiva e dunque la domanda sarebbe stata proposta oltre termine).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto applicabile, ai fallimenti pendenti al momento della riforma, il regime previgente dell'art. 119 della legge fallimentare (R.D. 267/1942) in base alla norma transitoria (art. 150 D.Lgs. 5/2006) e alla giurisprudenza costituzionale. Ne consegue che, se la comunicazione del decreto di chiusura fosse stata omessa, il decreto diventava definitivo solo dopo un anno dalla pubblicazione (termine lungo), non essendo possibile ricondurre la chiusura a un sub-procedimento autonomo soggetto al termine semestrale. Pertanto la domanda di indennizzo non era tardiva. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Legge 24 marzo 2001, n. 89 (L. 89/2001)
La domanda di indennizzo per irragionevole durata procedurale va valutata alla luce del termine di proponibilità solo dopo aver determinato quando il provvedimento (qui il decreto di chiusura) è divenuto definitivo secondo le norme applicabili.
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)
art. 119; art. 26; art. 17
Per i fallimenti pendenti alla riforma (D.Lgs. 5/2006) si applica il testo previgente dell'art. 119: il termine per impugnare il decreto di chiusura decorre dalla comunicazione; se la comunicazione è omessa il provvedimento diviene definitivo dopo un anno dalla pubblicazione.
art. 150 (norma transitoria)
La norma transitoria stabilisce che per i fallimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della riforma si applicano le disposizioni previgenti nella valutazione unitaria della procedura fallimentare.
Il termine breve (semestre) di impugnazione previsto dall'art. 327 c.p.c. non si applica automaticamente alle chiusure di fallimento sottoposte al regime anteriore alla riforma; la novella del 2009 si applica solo ai giudizi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore.
La modifica che ha stabilito termini più brevi si applica soltanto ai giudizi proposti dopo il 4.7.2009; non rileva quindi per la decorrenza dei termini nei procedimenti antecedenti ove operi il regime previgente.
Previsione in tema di rimborso spese: non applicabile qui perché il procedimento è esente dal contributo unificato e la parte soccombente è un'Amministrazione dello Stato.
Norme emergenziali e di procedura riguardanti l'udienza
art. 23, comma 8-bis D.L. 137/2020, L. 176/2020; art. 7 D.L. 105/2021, L. 126/2021
Hanno consentito la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale, conformemente alle disposizioni emergenziali e di conversione richiamate.
Massime di principio
- Per fallimenti pendenti alla riforma del 2006 va applicato il regime previgente: il decreto di chiusura diventa definitivo secondo le regole dell'art. 119 anteriore alla riforma; se la comunicazione è omessa, si applica il termine lungo (un anno dalla pubblicazione).
- La fase di chiusura del fallimento non è un sub-procedimento autonomo: la procedura fallimentare va valutata in modo unitario e infrangibile e si chiude con il decreto ex art. 119 L.F.
- Non si può automaticamente applicare il termine semestrale dell'art. 327 c.p.c. alle chiusure di fallimento soggette al regime previgente; l'efficacia delle novellazioni procedurali è limitata nel tempo e per ambito di applicazione secondo le norme transitorie.
- Quando si valuta la tempestività di una domanda di indennizzo ex L. 89/2001 occorre prima determinare la data di definitività del provvedimento che ha posto termine alla procedura (e verificare quale regime normativo si applica: previgente o riformato).
- I periodi processuali interni (es. esperimento di azioni revocatorie o vendita di beni) rientrano nella durata complessiva della procedura se già computati nel termine massimo previsto dalla legge; non sono automaticamente sottratti dal calcolo dell'irragionevole durata.
- Le modifiche legislative successive trovano applicazione solo nei limiti e nei tempi indicati dalle norme transitorie; verificare sempre la data di insorgenza del procedimento rispetto alla data di entrata in vigore delle riforme.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 22 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 20075/2022 del 22/06/2022
- Sentenza civile · 22 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 20076/2022 del 22/06/2022
- Sentenza civile · 22 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 20077/2022 del 22/06/2022
- Sentenza civile · 22 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 20078/2022 del 22/06/2022
- Sentenza civile · 22 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 20079/2022 del 22/06/2022
- Sentenza civile · 22 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 20080/2022 del 22/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →