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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20077/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 25982/19. L'Agenzia aveva recuperato la differenza tra l'IVA agevolata (4%) e l'aliquota ordinaria sugli acconti incassati in forza di contratti preliminari perché nei preliminari gli acquirenti non avevano dichiarato di voler usufruire dell'agevolazione prima casa. La società impugnò l'avviso; dopo vari gradi la Cassazione respinse il ricorso. La ricorrente ha chiesto la revocazione denunciando che la Corte non aveva esaminato il sesto motivo di ricorso per cassazione, con il quale si lamentava la violazione dei principi di neutralità, effettività e proporzionalità della direttiva IVA e si chiedeva in subordine la rimessione alla Corte di giustizia. La doglianza ha formato oggetto di ricorso per revocazione per errore di fatto (omessa lettura di un motivo).

La decisione

La Corte ha ammesso e accolto il ricorso per revocazione perché la sentenza di cassazione non aveva esaminato il sesto motivo; ha quindi revocato la sentenza n. 25982/19. Esaminato il sesto motivo, lo ha ritenuto fondato: l'applicazione dell'aliquota ordinaria sugli acconti e il successivo meccanismo di variazione previsto dall'art. 26 DPR 633/72 contrasta con il principio di neutralità dell'IVA e con il divieto di 'solve et repete' (imporre un'IVA superiore a quella effettivamente percepita e poi restituirla). Perciò la pretesa impositiva e le sanzioni sono illegittime. La Corte ha cassato la sentenza della CTR Lazio n. 21/02/12 e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della società. Ha dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione nella sede di legittimità (art. 389 c.p.c.). Ha compensato le spese del merito e condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese dei due giudizi di legittimità, liquidate in euro 6.000,00 ciascuno oltre oneri accessori.

Norme richiamate

  • art. 26, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Dispositivo nazionale che disciplina la variazione dell'imponibile o dell'imposta (meccanismo di rettifica). La Corte ha ritenuto che il suo uso non può giustificare un'applicazione preventiva dell'aliquota ordinaria sugli acconti quando, al momento del definitivo, sussiste il diritto all'agevolazione, perché ciò contrasterebbe con il principio di neutralità dell'IVA.

  • art. 90 della Direttiva IVA (Direttiva comunitaria)

    Principio comunitario che legittima il meccanismo di rettifica. La Corte richiama il principio che la base imponibile deve corrispondere al corrispettivo effettivamente ricevuto e che l'amministrazione non può riscuotere IVA superiore a quanto percepito dal soggetto passivo.

  • nota II-bis, comma 2, art. 1, parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986

    "In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare"

    La Corte interpreta la disposizione nel senso che la rilevanza della dichiarazione è comunque riferita al momento in cui si realizza l'effetto traslativo (il contratto definitivo): la sola dichiarazione nel preliminare non determina l'effetto traslativo né il diritto automatico a tassazione agevolata sugli acconti se al definitivo non sussistono i presupposti.

  • artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.

    Norme processuali sulla revocazione per errore di fatto. La Corte ha ritenuto ammissibile la revocazione per omessa lettura/valutazione di uno dei motivi di cassazione (errore nella lettura degli atti interni).

  • art. 389 c.p.c.

    Norma che limita le statuizioni possibili in sede di legittimità: la Corte ha ritenuto inammissibile, nella sede di cassazione, una pronuncia di restituzione a seguito di annullamento, per cui la domanda di restituzione non poteva essere accolta in questa fase.

  • art. 384 c.p.c.

    Norma che consente alla Corte di decidere nel merito se non sussistono questioni di fatto da accertare; la Corte l'ha applicata per decidere l'appello nel merito.

Massime di principio

  • Se gli acquirenti hanno diritto all'agevolazione 'prima casa' e alla stipula del contratto definitivo rendono la dichiarazione necessaria, gli acconti compresi nel prezzo indicato nel definitivo devono essere considerati imponibili all'aliquota agevolata; non è legittimo che l'amministrazione imponga temporaneamente un'IVA superiore sugli acconti e pretenda poi la rettifica inversa (violazione del principio di neutralità).
  • L'omessa dichiarazione nel preliminare non legittima di per sé una pretesa fiscalmente definitiva se, al momento del definitivo, sussistono i presupposti per l'agevolazione e la dichiarazione è resa nel definitivo: la rilevanza della dichiarazione va valutata con riferimento al momento dell'effetto traslativo (atto definitivo).
  • La possibilità di utilizzare la variazione dell'imposta (art. 26 DPR 633/72) non autorizza prassi che determinino un'imposizione superiore a quanto effettivamente percepito dal contribuente in violazione dei principi comunitari; la rettifica è strumento di aggiustamento, non di tassazione preventiva.
  • La revocazione per errore di fatto è ammissibile quando la Corte di legittimità omette di esaminare motivi rilevanti; in tali casi la sentenza può essere revocata e i motivi omessi esaminati.
  • In sede di cassazione non è possibile ottenere in via accessoria una pronuncia di restituzione; le domande di restituzione devono essere esperite nei limiti e nelle sedi previste dall'ordinamento processuale.

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