Cassazione Civile, Ordinanza n. 30233/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da tre avvisi di accertamento notificati a una società di persone e, per trasparenza, ai soci, con recupero di maggiore IRPEF e IRAP per l'anno 2009, a seguito del disconoscimento di alcune spese dedotte, tra cui costi per carburante e lubrificanti e costi sostenuti per risarcimenti danni ai clienti. In primo grado i ricorsi furono accolti solo parzialmente. In appello, la Commissione tributaria regionale accolse il gravame principale dell'Agenzia e rigettò in parte l'appello incidentale dei contribuenti, affermando, per quanto qui rileva, che il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della L. 212/2000 era stato rispettato e che non vi era prova della mancata considerazione delle osservazioni difensive inviate dal contribuente. I ricorrenti hanno proposto due motivi di cassazione: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che l'atto impositivo dovesse essere sanzionato con invalidità perché non aveva dato conto della valutazione delle memorie presentate e regolarmente ricevute dall'Ufficio; con il secondo hanno dedotto la medesima violazione, contestando la ritenuta tempestività dell'avviso, in quanto, a loro dire, la data rilevante sarebbe stata quella di notifica e non quella di emissione/deposito dell'atto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha ribadito che l'avviso di accertamento non è invalido per il solo fatto di non menzionare le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, L. 212/2000, poiché la nullità sussiste solo nei casi previsti dalla legge o quando sia lesa una specifica garanzia in modo tale da impedire ogni effetto dell'atto; l'Amministrazione deve valutare le osservazioni, ma non è tenuta a esplicitare tale valutazione nell'avviso. Inoltre, nel caso concreto, la CTR aveva accertato che le memorie erano pervenute all'Ufficio solo il giorno di emissione dell'avviso, sicché mancava la prova che l'Ufficio le avesse potute conoscere e valutare prima dell'adozione dell'atto. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione l'accertamento di fatto della CTR, che aveva verificato come l'avviso fosse stato emesso il 15 dicembre 2014, dunque oltre sessanta giorni dalla notifica del PVC del 14 ottobre 2014. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine dilatorio deve essere rispettato; l'avviso è valido anche se non menziona le osservazioni del contribuente, e l'Ufficio ha l'obbligo di valutarle ma non di darne conto espressamente nell'atto impositivo.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'accertamento di fatto sulla data di emissione dell'avviso è insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È posto a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento non è nullo per la sola omissione del riferimento alle osservazioni del contribuente presentate dopo il PVC, perché la legge non prevede tale sanzione e l'obbligo dell'Ufficio riguarda la valutazione sostanziale delle deduzioni, non la loro esplicitazione nell'atto.
- Ai fini del rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000, rileva che l'avviso sia stato emesso dopo sessanta giorni dalla consegna del PVC; la diversa data di notifica non è decisiva se non specificamente prospettata come vizio rilevante in fatto.
- In cassazione non è possibile sovvertire un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla data di emissione dell'atto, se non denunciando nei limiti consentiti un vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- Chi deduce la nullità dell'atto per mancata considerazione delle memorie difensive deve fornire prova che l'Amministrazione abbia ricevuto le deduzioni in tempo utile per valutarle prima dell'adozione dell'avviso.
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