Cassazione Civile, Ordinanza n. 24909/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia origina da una sentenza di merito che aveva ordinato la rimozione di un passaggio coperto/tettoia realizzato tra due ingressi di un immobile affacciato su un cortile. In mancanza di esecuzione spontanea, il creditore della demolizione avviava l'esecuzione forzata ex art. 612 c.p.c. La società conduttrice del bene proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo di non essere il soggetto tenuto a eseguire la demolizione perché mera locataria. Il proprietario del manufatto interveniva nell'opposizione e proponeva anche opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. contro la sentenza del 2003, deducendo di non avere partecipato al giudizio concluso dal titolo esecutivo e di essere titolare di una servitù di appoggio trascritta nel 1934, che gli consentiva di mantenere la tettoia. La Corte d'appello rigettava il gravame dell'originario attore, confermando l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione di terzo e ritenendo assorbita/infondatа la censura relativa all'opposizione della società conduttrice. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 2909 c.c. e 615 c.p.c., sostenendo che la società conduttrice aveva proposto in sede esecutiva difese che dovevano essere fatte valere nel giudizio di merito e non potevano essere riproposte in opposizione all'esecuzione. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 1073 e 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, contestando l'accertamento della servitù di appoggio e la prova della persistente esistenza del manufatto tutelato dal diritto reale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il ricorso non esponeva in modo completo e ordinato i fatti rilevanti ai fini dell'art. 366, n. 3, c.p.c. e, comunque, era privo di interesse, poiché l'accoglimento non avrebbe eliminato l'effetto preclusivo derivante dalla già accolta opposizione di terzo del proprietario del manufatto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per difetto di specificità e autosufficienza ex art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c., sia perché in realtà mirava a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, non sindacabili in cassazione; quanto al vizio di omesso esame di fatto decisivo, il motivo non rispettava i requisiti elaborati dalle Sezioni Unite per la deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata quindi condannata al pagamento delle spese in favore di entrambi i controricorrenti e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ricorso per l'esecuzione dell'obbligo di fare
è la base procedurale dell'avvio dell'esecuzione forzata per la demolizione del manufatto
l'opposizione all'esecuzione non può essere usata per far valere difese che avrebbero dovuto essere proposte nel giudizio di merito
l'opposizione di terzo è ammissibile quando il terzo proprietario del bene non ha partecipato al giudizio concluso dal titolo esecutivo e deduce un proprio diritto incompatibile con la statuizione
consente l'intervento del proprietario del manufatto nel giudizio di opposizione promosso dalla conduttrice
richiamato come norma sul giudicato, invocata per sostenere che la questione non poteva essere riaperta in sede esecutiva
il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria ma completa esposizione dei fatti di causa, pena l'inammissibilità
richiede specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui il motivo si fonda
richiamato dal ricorrente in relazione all'esistenza e persistenza della servitù di appoggio
richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell'onere probatorio sulla servitù e sul manufatto
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo va dedotto indicando specificamente il fatto, la sua allegazione, la prova e la decisività
giustifica la condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
richiamato per la liquidazione delle spese forfettarie
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 366 c.p.c. sulla esposizione dei fatti e sulla specificità dei motivi comporta inammissibilità quando il ricorso non consente di ricostruire in modo chiaro il thema decidendum e gli atti rilevanti.
- È inammissibile il motivo che, sotto forma di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove, poiché tali apprezzamenti spettano al giudice di merito.
- Il motivo di ricorso è privo di interesse quando, anche se accolto, non potrebbe comunque eliminare l'effetto preclusivo prodotto da un'altra statuizione autonoma e già sfavorevole alla parte ricorrente.
- L'omesso esame di un fatto decisivo è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica puntualmente il fatto non esaminato, il momento e il modo della sua allegazione, la prova e la decisività; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- L'opposizione di terzo può essere esperita dal soggetto proprietario del bene inciso dal titolo esecutivo quando non abbia partecipato al giudizio di merito e faccia valere un diritto incompatibile con la statuizione esecutiva.
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