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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30187/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il mancato pagamento di canoni di locazione di un immobile per circa 84.000 euro. In opposizione, il tribunale revocava il decreto e condannava l'ingiunto al pagamento di una somma inferiore; la corte d'appello confermava. In cassazione il soccombente articolava quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1325 e 1937 c.c. per sostenere che la presenza di una sola firma non bastasse a ritenere vincolati due soggetti distinti e che il contratto dovesse qualificarsi come fideiussione; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita errata qualificazione della fattispecie concreta; (3) violazione degli artt. 329 c.p.c. e 2909 c.c. per mancato rilievo della nullità della clausola di pagamento senza eccezioni (solve et repete) ex art. 1462 c.c.; (4) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella clausola solve et repete. Il ricorrente contestava dunque la qualificazione del contratto accessorio del 26/08/2010 come contratto autonomo di garanzia anziché fideiussione, e la conseguente preclusione di ulteriori questioni in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano formulati senza adeguato riferimento agli atti di merito e al testo contrattuale, in violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.; che il ricorrente si limitava a contrapporre proprie letture alle valutazioni dei giudici di merito senza censurare specificamente la qualificazione del rapporto; che l'accertamento sulla distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia è riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio motivazionale; che la censura sul giudicato era priva di supporto, poiché la corte territoriale aveva ritenuto non impugnata la qualificazione già resa in primo grado e quindi precluse le ulteriori questioni, compresa quella sulla clausola solve et repete; infine, la doppia conforme impediva una nuova valutazione del fatto, poiché i giudici di primo e secondo grado avevano coinciso nell'accertamento della natura di garanzia autonoma. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il contratto avrebbe dovuto presentare requisiti di univocità e chiarezza incompatibili, a suo dire, con una sola firma riferibile a soggetti distinti.

  • art. 1937 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la validità/riconducibilità dell'obbligazione di garanzia assunta nel contratto.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare una pretesa pronuncia su una qualificazione diversa da quella consentita o richiesta.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l'avvenuta formazione del giudicato interno su questioni non più contestabili.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in tema di efficacia del giudicato sostanziale e preclusione del riesame di questioni ormai definite.

  • art. 1462 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare la nullità della clausola di pagamento senza eccezioni (solve et repete).

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo, invocata con riferimento alla clausola solve et repete.

  • art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.

    La Corte ne fa applicazione rigorosa, rilevando la mancanza di un adeguato riferimento agli atti di merito e al testo contrattuale posto a base delle doglianze.

  • art. 1362 ss. c.c.

    Richiamati come canoni legali di interpretazione contrattuale che avrebbero dovuto essere specificamente censurati, ma ciò non è avvenuto.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Richiamato in relazione al limite della doppia conforme, che impedisce la revisione in cassazione di un accertamento di fatto coincidente tra primo e secondo grado.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Citato come disciplina, nel testo vigente, del divieto di impugnazione in presenza di doppia conforme, nella formulazione risultante dalla riforma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per determinare il parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, le censure che attaccano la qualificazione di un contratto devono confrontarsi specificamente con il testo contrattuale e con gli atti di merito; il mancato richiamo puntuale degli atti rilevanti integra violazione dell'art. 366 c.p.c. e può determinare l'inammissibilità del motivo.
  • La distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio motivazionale, non mediante una mera diversa lettura del contratto.
  • Se la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado sul medesimo accertamento di fatto, opera il limite della doppia conforme e non è consentita una nuova rivalutazione dei fatti in sede di legittimità.
  • La deduzione del giudicato interno o della nullità di una clausola contrattuale presuppone una censura idonea a scalfire l'affermazione del giudice di merito circa la mancata impugnazione della statuizione di primo grado; in mancanza, la questione resta preclusa.
  • La semplice contrapposizione di una lettura alternativa del contratto alle conclusioni dei giudici di merito non è sufficiente a fondare un motivo di ricorso per cassazione, se non viene indicato in modo specifico in quale errore interpretativo o processuale sia incorso il giudice.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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