Cassazione Civile, Ordinanza n. 29750/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dirigente medico con incarico di alta specializzazione che chiedeva il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale imputato all'azienda sanitaria per non avere corrisposto la parte variabile dell'indennità di posizione aziendale, a causa dell'omessa adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, nel periodo 1.03.2009-31.12.2012. Il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato il danno in via equitativa; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che l'omessa attivazione delle procedure di graduazione integrasse inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., che non fosse stata provata l'impossibilità sopravvenuta e che il danno fosse correttamente quantificato in via equitativa. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dalla parte e dal difensore. Ha affermato che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non recettizio e non richiede l'accettazione dell'intimato, il quale peraltro non aveva svolto difese. Ne è derivata la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, senza provvedere sulle spese. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la pronuncia di estinzione non rientra tra quelle di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 390, secondo comma, c.p.c.
prima dell'adunanza camerale
la rinuncia al ricorso è rituale se interviene prima dell'adunanza camerale e risulta sottoscritta dalla parte e dal difensore.
la rinuncia rituale determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
richiamato dai giudici di merito quale base della responsabilità contrattuale per l'omessa graduazione delle funzioni e la mancata corresponsione dell'indennità variabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando la pronuncia è di estinzione del giudizio di cassazione, trattandosi di previsione sanzionatoria ed eccezionale di stretta interpretazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato solo come parametro dell'ulteriore importo escluso dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e tempestiva, è atto unilaterale non recettizio e produce l'estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della controparte.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, non vi è luogo a statuizioni sulle spese se l'intimato non ha svolto attività difensiva.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità non è dovuto in caso di estinzione del giudizio, perché la relativa disciplina ha natura eccezionale e sanzionatoria.
Come è indicizzato
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