Cassazione Civile, Ordinanza n. 17860/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 4 febbraio 2004 con cui un odontoiatra si era impegnato a prestare la propria attività presso un poliambulatorio per due giorni alla settimana, per due anni, in regime di esclusiva, a fronte di un compenso mensile lordo pattuito. Il professionista, dopo avere contestato che la socia della struttura avesse utilizzato timbro e firma per prescrizioni a suoi pazienti, aveva chiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni; la struttura, a sua volta, aveva sostenuto che il rapporto si fosse risolto per inadempimento del medico e aveva anche prospettato l’invalidità della scrittura per nullità o annullabilità. In appello era stata dichiarata il difetto di legittimazione passiva della socia in proprio e confermata la condanna della società. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto, in sintesi: violazione della disciplina sulle spese di lite per non avere la Corte d’appello applicato l’aumento del 20% per difesa comune di più parti; nullità/motivazione apparente sulla liquidazione delle spese in favore della socia; nullità della sentenza e violazione dell’art. 2697 c.c. per avere confermato la condanna della società nonostante il difetto di legittimazione della socia e senza prova della corretta individuazione del soggetto passivo; omessa pronuncia o motivazione apparente sull’eccezione di nullità/annullabilità del contratto per asserite pressioni e minacce; violazione dell’art. 2237 c.c. e vizi motivazionali sulla ritenuta derogabilità del recesso ad nutum; vizi sulla mancata ammissione di prove testimoniali; omessa pronuncia sulla quantificazione del danno e mancata applicazione dell’art. 1227 c.c. per asserita possibilità del professionista di svolgere altra attività.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo i primi due motivi, limitatamente alla statuizione sulle spese, ritenendo che il giudice di merito avesse liquidato in modo erroneo e senza adeguata motivazione le spese dovute alla difesa comune della socia e della società, in violazione della disciplina del d.m. n. 55 del 2014 e del criterio di riparto interno tra più soggetti assistiti dallo stesso difensore. Tutti gli altri motivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili, perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata o perché miravano a una rivalutazione del merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con rideterminazione delle spese di merito dovute al ricorrente vittorioso; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra il medico e la socia, mentre la società è stata condannata a rifondere al medico le spese di cassazione.
Norme richiamate
art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale spetta un unico compenso, aumentabile del 20% per ciascun soggetto oltre il primo; il giudice deve motivare sia se riconosce sia se nega l'aumento.
art. 8 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
la ratio è evitare la rifusione di spese superflue e tenere conto della più concentrata attività difensiva.
nell'obbligazione comune, sul piano interno la prestazione si ripartisce presumibilmente in parti uguali tra i concreditori o condebitori; nel caso concreto la quota doveva essere considerata al 50%.
il soccombente non deve sopportare spese superflue; la liquidazione va contenuta alla misura necessaria della difesa effettivamente svolta.
la censura di motivazione apparente è stata respinta quando la sentenza conteneva una ratio chiara e controllabile oppure quando il motivo mirava in realtà a una nuova valutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato per violazione di legge; le doglianze diverse dal capo sulle spese sono state però ritenute infondate o inammissibili per mancato confronto con la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia, ma i motivi sono stati respinti quando la decisione aveva comunque affrontato la questione sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame non può risolversi in una richiesta di riesame del merito o delle prove.
l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto e, in appello, di censurare la ratio decisoria grava sulla parte che contesta la decisione.
non vi è omessa pronuncia quando il giudice ha deciso sulla questione in modo sostanziale, anche se non con la formula invocata dalla parte.
l'accordo è stato ricondotto all'autonomia negoziale privata, essendo meritevole l'assetto di interessi perseguito.
la scrittura presentava gli elementi essenziali del negozio.
la causa è stata individuata nella funzione economico-sociale dell'accordo e non nella mera convenienza soggettiva delle parti.
la violenza o minaccia deve consistere in una pressione sulla volontà e deve essere allegata e provata; nel caso concreto le deduzioni erano rimaste generiche.
il recesso ad nutum nel contratto di prestazione d'opera intellettuale non è inderogabile; le parti possono escluderlo fino al termine del rapporto anche per implicita previsione del termine e dell'assetto di interessi.
non si applica in modo da imporre al creditore attività gravose o rischiose; la ricerca di un altro studio per continuare a lavorare non costituisce, di per sé, fatto colposo idoneo a ridurre il danno.
richiamato come parametro sistematico del risarcimento limitato ai danni evitabili e causalmente collegati all'inadempimento.
la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dopo la cassazione parziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della sola società ricorrente.
Massime di principio
- Quando più parti sono assistite dallo stesso difensore e hanno la medesima posizione processuale, spetta un compenso unico, aumentabile per ciascun soggetto aggiuntivo secondo la tariffa applicabile; il giudice deve motivare la scelta di riconoscere o negare l’aumento.
- In presenza di una difesa comune e di un unico rapporto processuale sostanzialmente unitario, la liquidazione delle spese deve rispettare il criterio della ripartizione interna paritaria, salvo specifica diversa dimostrazione.
- La censura di omessa pronuncia o motivazione apparente è inammissibile quando il giudice di merito ha comunque affrontato la questione in sostanza, oppure quando il motivo mira solo a una rivalutazione del merito e delle prove.
- La causa del contratto va identificata nella funzione economico-sociale oggettiva dell’accordo; non coincide con la convenienza soggettiva delle parti o con il vantaggio che l’una o l’altra ritenga di trarne.
- Nel contratto di prestazione d’opera intellettuale la facoltà di recesso ad nutum prevista dalla legge può essere derogata dalle parti, anche implicitamente, mediante la previsione di un termine finale e di un assetto negoziale incompatibile con il recesso libero anticipato.
- Il fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 2, c.c. non può essere configurato imponendo alla parte danneggiata condotte eccessivamente gravose o rischiose, come l’obbligo di reperire un nuovo luogo di lavoro per attenuare il pregiudizio.
- La violenza o minaccia quale vizio del consenso richiede allegazione specifica e prova di una pressione illegittima sulla volontà del contraente; deduzioni generiche non sono sufficienti.
- Quando la cassazione rileva un errore limitato a un capo della decisione e non servono ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito rideterminando direttamente la statuizione viziata.
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