Cassazione Penale, Sentenza n. 25659/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi avverso la rideterminazione di pena e l'applicazione della misura di sicurezza operate dalla Corte di appello di Catania in sede di rinvio dalla Cassazione. Per Cambria si censurava la violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) e la mancata motivazione sull'aumento di pena per la continuazione (art. 81 c.p.). Per Zampaglione si censurava l'illegittima reintroduzione della misura di sicurezza della libertà vigilata, già revocata in precedente giudizio di appello, e la carenza di motivazione circa la pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Per Andrea Cambria ha ritenuto infondato il motivo sul divieto di reformatio in peius in quanto, riconoscendo la continuazione esterna, è mutato il reato base per la determinazione della continuazione; tuttavia ha annullato con rinvio la parte della sentenza relativa all'aumento di pena per la continuazione con riferimento al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 per mancata e insufficiente motivazione sul quantum dell'aumento. Per Nunzia Zampaglione ha accolto il motivo relativo alla misura di sicurezza della libertà vigilata, annullando senza rinvio la statuizione che aveva ripristinato la libertà vigilata precedentemente revocata, ritenendone illegittima la reintroduzione senza valida motivazione. Restano inalterate le altre statuizioni della sentenza impugnata salvo quanto rinviato.
Norme richiamate
Divieto di reformatio in peius: non si applica quando, nel giudizio di rinvio, muta la struttura del reato continuato e cambia il reato base, con conseguente diversa modulazione dell'aumento per continuazione
Il giudice deve determinare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite nella continuazione; la motivazione deve consentire la verifica della proporzione e dell'assenza di cumulo materiale
Delitto di detenzione/traffico di stupefacenti rilevante ai fini della determinazione della continuazione e dell'aumento di pena
Delitto collegato (tipo piu grave in altra sentenza) che ha inciso sulla scelta del reato base per la continuazione nella valutazione del giudice di rinvio
Richiamato come norma applicata in primo grado per la misura di sicurezza della libertà vigilata
Norma citata nella motivazione relativa ai limiti del giudice nel riesaminare questioni già definite, richiamata dalla difesa per sostenere la non rinnovabilità della misura già revocata
Richiamato con riferimento ai presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza personale e alla necessità di motivazione sul pericolo sociale
Giurisprudenza Sezioni Unite (es. sez. un. n. 16208/2014; n. 47127/2021)
Principi consolidati: la mutazione del reato base nella continuazione può consentire un diverso incremento per uno dei fatti senza violare il divieto di reformatio in peius; il giudice deve motivare distintamente gli aumenti per i reati satellite
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius non opera in modo assoluto nel giudizio di rinvio quando la struttura della continuazione viene modificata e muta il reato base: in tali casi la diversa modulazione dell'aumento può essere legittima, purché complessivamente non si determini un cumulo illecito
- Quando si riconosce la continuazione bisogna indicare con precisione quale reato si assume come base e motivare distintamente l'aumento previsto per ciascun reato satellite secondo i criteri dell'art. 81 c.p.; la motivazione deve consentire il controllo della proporzione tra le pene
- Una misura di sicurezza revocata in un giudizio di appello non può essere ripristinata nel giudizio di rinvio senza adeguata e specifica valutazione motivata della persistenza della pericolosità sociale; in difetto la statuizione va annullata senza rinvio
- In sede di impugnazione è utile censurare sia la violazione formale del divieto di reformatio in peius sia la carenza di motivazione sul punto, poiché i controllo sui motivi di determinazione del quantum e sulla motivazione specifica è spesso decisivo
- Gli avvocati dovrebbero richiedere, quando opportuno, l'annullamento con rinvio per permettere al giudice di merito di riformulare correttamente la motivazione e la quantificazione degli aumenti per continuazione
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