Cassazione Penale, Sentenza n. 45161/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Brescia che lo aveva ritenuto responsabile, quale legale rappresentante della G&G S.r.l., di reati tributari ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 per gli anni d'imposta 2012 e 2013 (con estinzione per prescrizione del reato relativo alla dichiarazione IVA 2013). Il ricorrente articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione e errata valutazione delle prove in ordine all'effettivo pagamento delle merci e all'esistenza delle fatture (contesta la qualificazione come "cartiera" della società fornitrice I.C.A. e sostiene l'avvenuto pagamento tramite bonifico); 2) vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, applicazione della pena nel minimo, sospensione condizionale e non menzione della condanna (si richiama la condotta di vita incensurata e l'accordo per definire la controversia tributaria ai sensi dell'art.1, commi 206 e ss., L. n.197/2022); 3) erronea applicazione dell'art. 578-bis c.p.p. e illegittimità della confisca per equivalente sui beni dell'imputato rispetto a fatti anteriori all'entrata in vigore della norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Nel merito: 1) il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché costituisce impugnazione di punti di fatto e della valutazione delle prove operata dalla Corte territoriale, la cui motivazione (riconoscimento della natura di "cartiera" della I.C.A. sulla base di molteplici elementi) è stata ritenuta congrua e insindacabile in sede di legittimità; 2) il secondo motivo è manifestamente infondato: la negazione delle attenuanti generiche e dei benefici è motivata in modo adeguato richiamando la reiterazione e la gravità delle condotte e la mera incensuratezza non è più, dopo le modifiche normative, sufficiente di per sé; inoltre l'entità della pena rende improponibile la sospensione condizionale e la non menzione; 3) il terzo motivo è manifestamente infondato: la Corte territoriale ha correttamente limitato la confisca per equivalente ai soli reati per i quali è intervenuta condanna, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'art. 578-bis c.p.p. ha natura anche sostanziale e non è applicabile retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che incrimina le condotte di dichiarazione fraudolenta e altri reati tributari; è stata applicata per contestare l'annotazione in dichiarazioni fiscali di fatture ritenute inesistenti
Disposizione che prevede la confisca per equivalente anche in presenza di estinzione del reato; la Corte ha richiamato il principio secondo cui tale norma ha natura anche sostanziale e, perciò, è inapplicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore
Norma richiamata per la conseguenza che, essendo il ricorso inammissibile e non essendosi ravvisata assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria oltre alle spese
Richiama l'obbligo dell'attore in cassazione di confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata; la mancata critica argomentata rende inammissibile l'impugnazione
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Corte di cassazione sul 'travisamento del fatto' e impedisce che la Corte di legittimità riformuli la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito
art. 62-bis c.p. e modifica operata dal D.L. 23/5/2008 n.92 (conv. L. 24/7/2008 n.125)
Principio interpretativo secondo cui l'incensuratezza da sola non giustifica la concessione delle attenuanti generiche; occorrono elementi positivi che giustifichino la riduzione
art. 1 commi 206 e ss. L. n.197/2022
Normativa richiamata dal ricorrente come strumento di definizione della controversia tributaria (compensazione/rottamazione e strumenti di pace fiscale), ma non determinante ai fini dell'accoglimento del ricorso in cassazione
art. 6, comma 4, d.lgs. 10 marzo 2018 n.21
Comma che ha introdotto l'art. 578-bis c.p.p.; la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ne ha riconosciuto la natura sostanziale e la mancata applicabilità retroattiva
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è competente a riformare valutazioni probatorie e di fatto compiute dai giudici di merito: i motivi che si limitano a chiedere una diversa lettura delle stesse sono inammissibili.
- Per rendere ammissibile un ricorso in cassazione è necessario confrontarsi specificamente e argomentare criticamente le ragioni della decisione impugnata, richiamando atti del processo che dimostrino un vizio di motivazione.
- La mera incensuratezza non costituisce di per sé titolo sufficiente per ottenere le circostanze attenuanti generiche; occorrono elementi positivi che giustifichino la concessione.
- L'art. 578-bis c.p.p., riguardando misure con componente sanzionatoria, è stato interpretato come norma di natura anche sostanziale: non è applicabile retroattivamente ai reati commessi prima della sua entrata in vigore.
- Quando un reato risulta estinto per prescrizione, la confisca per equivalente può essere disposta solo nei limiti e nei casi consentiti dalle norme vigenti al tempo del fatto o successiva giurisprudenza che ne determini l'applicabilità; i giudici di merito devono adeguare l'importo della confisca alle sole posizioni per le quali è intervenuta condanna.
- In caso di ricorso inammissibile per colpa del ricorrente, il giudice può infliggere sanzione pecuniaria oltre al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
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