Cassazione Civile, Sentenza n. 26450/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Azione esecutiva per un credito retributivo accertato in capo alla Intercontinentale Organizzazione Turismo s.r.l.; la sentenza d'appello aveva ritenuto responsabile solidalmente la cessionaria del ramo d'azienda (poi incorporante IOT Viaggi) per il debito retributivo verso Adelma Meroi, riformando la decisione di primo grado che aveva invece escluso la responsabilità della cessionaria in mancanza dell'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori. In cassazione la IOT Viaggi ha dedotto violazione dell'art. 2560 c.2 c.c. e degli principi che riconoscono all'iscrizione contabile valore costitutivo della responsabilità del cessionario, nonché omesso esame di circostanze decisive (ramo d'azienda, capienza patrimoniale del cedente, intervallo temporale prima della liquidazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di IOT Viaggi s.r.l. Confermato il principio applicato in sede di merito: la responsabilità della cessionaria e poi della sua incorporante è stata affermata perché mancava una reale alterità soggettiva tra cedente e cessionaria (stessi soci/amministratori) e perché la documentazione (bilancio finale di liquidazione) attestava la sussistenza del debito non estinto. La Corte ha puntualizzato che, nel caso concreto, non rileva l'assenza formale dell'iscrizione nei libri obbligatori posto che la sostanziale mancanza di alterità e la documentazione prodotta giustificano l'affermazione della responsabilità; ha quindi respinto i motivi di cassazione e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in favore della controricorrente (importo indicato in Euro 7.800,00).
Norme richiamate
Disciplina la responsabilità solidale del cessionario per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda trasferita quando detti debiti risultano dai libri contabili obbligatori; la Corte riconosce che il requisito dell'iscrizione è centrale nello schema tradizionale ma può essere superato quando manca una reale alterità soggettiva tra cedente e cessionario o quando la cessione sia stata congegnata per eludere i creditori
Norma in base alla quale il fallimento può esercitare i crediti (richiamata in relazione all'azione esercitata dal Fallimento Gego Centro Viaggi per il credito di Meroi)
Riferimento alla perizia per conferimenti; la Corte osserva che l'assenza del debito nella perizia di stima non è decisiva ai fini dell'esclusione della responsabilità della cessionaria
Riguarda i libri obbligatori; l'iscrizione nei libri contabili obbligatori è il criterio tradizionale per l'operatività della responsabilità del cessionario
Norma sul bilancio finale di liquidazione; la Corte valorizza il bilancio finale che riporta il debito come elemento che dimostra la conoscenza e la rilevanza della posizione debitoria
Disposizione sulla successione nei rapporti contrattuali connessi all'azienda; distinta dall'area dei 'puri' debiti disciplinata dall'art. 2560
Riguarda la successione nei crediti; richiamato per distinguere i crediti che seguono l'azienda dai debiti disciplinati da art.2560
Principio generale di responsabilità patrimoniale personale per i debiti; citato nel confronto tra regola generale e eccezione dell'art.2560 c.2
Richiamato per il principio dell'accollo cumulativo quale possibile fondamento dell'assunzione di debiti da parte del cessionario
Azione revocatoria: rimedio alternativo richiamato quale strumento per contrastare operazioni pregiudizievoli ai creditori
Permette la correzione integrativa della motivazione della sentenza d'appello; la Corte l'ha utilizzato per precisare il fondamento giuridico della decisione di merito
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Prevede l'ulteriore contributo unificato in particolari ipotesi; la Corte dichiara esistenti i presupposti per tale versamento da parte della ricorrente
Massime di principio
- La responsabilità solidale del cessionario ex art.2560 c.2 c.c. si fonda tradizionalmente sull'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori, che ha valore costitutivo; tuttavia la mancanza di questa iscrizione non esclude automaticamente la responsabilità quando, nella fattispecie, manchi una reale alterità soggettiva tra cedente e cessionario (stessi soci/administratori) o emergano elementi probatori che dimostrano che la cessione è stata utilizzata per eludere i creditori
- La valutazione della responsabilità richiede verifica della sostanziale alterità tra le parti: se il trasferimento è solo formale (medesima compagine sociale e organi di gestione) l'art.2560 c.2 può non operare come limitazione alla responsabilità della cessionaria
- La prova dell'esistenza del debito può risultare anche da altri documenti significativi (es. bilancio finale di liquidazione) e non solo dai libri obbligatori quando le circostanze mostrino che il cedente e il cessionario sono sostanzialmente la stessa realtà economica
- La qualificazione della cessione come 'distorta' o finalizzata a eludere i creditori rafforza l'applicazione della responsabilità solidale, ma non è l'unico fondamento: anche l'assenza di alterità soggettiva giustifica l'estensione della responsabilità
- Nel caso di cessione di ramo d'azienda, valgono gli stessi principi: la limitazione alla sola iscrizione contabile può essere superata se sussistono elementi che dimostrano la sostanziale continuità soggettiva o l'intento elusivo
- I creditori hanno anche rimedi alternativi (azione revocatoria, azione di danno) ma questi non escludono la possibilità di affermare la responsabilità del cessionario quando la situazione fattuale lo giustifica
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