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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19036/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato il fatto nella fattispecie lieve di detenzione illecita di stupefacenti e ridotto la pena. Con il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione sul giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e contestando la valutazione degli elementi valorizzati dai giudici di merito, tra cui il rinvenimento di stupefacente, suddiviso in dosi e occultato nelle parti intime, all'interno della casa circondariale. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 62-bis c.p., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere dedotta come violazione di legge per censurare la valutazione del materiale probatorio, e comunque la censura mirava a una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato qualificato manifestamente infondato, poiché la motivazione della Corte territoriale sul diniego della massima estensione delle attenuanti generiche, fondata sul contesto carcerario in cui il reato era maturato, è stata ritenuta congrua e non illogica. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stato disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    commi 1 e 4; comma 5; esclusa l'aggravante di cui all'articolo 80

    La Corte d'appello ha riqualificato il fatto nell'ipotesi lieve di cui al comma 5, con conseguente riduzione della pena.

  • art. 192 c.p.p.

    Non è utilizzabile, nel ricorso per cassazione, come mezzo per contestare la valutazione delle prove e ottenere una rivalutazione del merito, se la doglianza non rientra nei limiti dell'art. 606 c.p.p.

  • art. 125 c.p.p.

    È richiamato insieme all'art. 192 c.p.p. per escludere che la censura sulla motivazione possa essere veicolata come violazione di legge processuale.

  • art. 533 c.p.p.

    La deduzione dell'erronea applicazione della regola di giudizio non è ammessa come violazione di legge processuale, se non nei limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.

  • art. 606 c.p.p.

    Delimita i motivi deducibili in cassazione: non consente di trasformare in violazione di legge la censura sulla motivazione o sulla valutazione della prova, e richiede che la violazione processuale sia prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.

  • art. 62-bis c.p.

    Il riconoscimento e l'estensione delle attenuanti generiche rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per illogicità o arbitrarietà manifesta.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre la violazione dell'art. 192 c.p.p. per contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, poiché tale censura, se diretta a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio, integra una richiesta di rivalutazione del merito.
  • Il vizio di motivazione è inammissibile quando il ricorrente si limita a proporre una ricostruzione alternativa delle risultanze istruttorie senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza evidenziare un effettivo vizio logico-giuridico.
  • Le valutazioni sulla concessione e sulla misura delle attenuanti generiche appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua, non arbitraria e non manifestamente illogica.
  • La collocazione del reato in un contesto particolarmente significativo o aggravante, come quello carcerario, può legittimare una valutazione meno favorevole dell'imputato ai fini della modulazione del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti generiche.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, conseguono le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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