Cassazione Penale, Ordinanza n. 13158/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati ricorrevano per cassazione contro la sentenza del Tribunale che li aveva condannati alla sola pena pecuniaria di euro 5.000 di ammenda per il deposito incontrollato di circa 30 metri cubi di rifiuti eterogenei, costituiti da scarti alimentari, rifiuti legnosi, plastiche e materiali ferrosi. Con il primo motivo deducevano vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità penale. Con il secondo motivo lamentavano il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte, però, rilevava d'ufficio l'inammissibilità del ricorso perché l'impugnazione era stata sottoscritta da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Cassazione al momento del deposito del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha accertato che il difensore che aveva redatto e sottoscritto l'impugnazione non risultava iscritto all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori alla data di deposito del ricorso, con conseguente insanabile difetto di valida sottoscrizione ai sensi dell'art. 613 c.p.p. Ne è derivata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato come norma di concorso di persone nel reato, quale base dell'imputazione soggettiva pluralistica del fatto contestato
art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006
norma incriminatrice del deposito incontrollato di rifiuti, contestata per il conferimento non autorizzato di rifiuti eterogenei in quantitativo rilevante
invocato dai ricorrenti quale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il cui diniego era censurato nel ricorso
richiamato per la trattazione del ricorso secondo il relativo rito camerale
la mancanza di abilitazione del difensore al patrocinio in Cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di valida sottoscrizione
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica solo se manca la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano sottoscritti da un difensore privo, al momento del deposito, dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; il requisito formale è inderogabile.
- La successiva acquisizione dell'abilitazione non sana il difetto originario di legittimazione del difensore a sottoscrivere l'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La deduzione di motivi attinenti al merito o alla particolare tenuità del fatto resta priva di esame quando l'impugnazione sia processualmente inammissibile per difetto di valida sottoscrizione.
- Il concorso di persone ex art. 110 c.p. può costituire il titolo soggettivo dell'imputazione anche in fattispecie contravvenzionali ambientali, ma il vaglio di tali censure è precluso se il ricorso è inammissibile per ragioni formali.
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